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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10512/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen, oggetto della prima parte del ricorso è stata già più volte ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792; Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 27 novembre 2017, Tagliavia, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrinno, Rv. 263508, in motivazione), in quanto il regime detentivo differenziato è trattamento non assimilabile ad una misura di prevenzione personale, orientamento cui il collegio aderisce ritenendo si versi in situazioni diverse che non pongono questioni di irragionevolezza della norma per disparità di trattamento; - la seconda parte del ricorso, deducendo che il giudice del merito ha finito per fondare il proprio giudizio soltanto su due parametri di valutazione della attualità della pericolosità del detenuto, esponente storico del clan dei casalesi, ma non su altri che avrebbero potuto essere apprezzati in suo favore, finisce per contestare non l'assenza o l'apparenza della motivazione, ma il giudizio di ponderazione dei parametri di valutazione della pericolosità effettuato dal giudice del merito, giudizio che, nella materia in esame, sfugge al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen, oggetto della prima parte del ricorso è stata già più volte ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792; Sez. 1, Sentenza n. 3447 del 27 novembre 2017, Tagliavia, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrinno, Rv. 263508, in motivazione), in quanto il regime detentivo differenziato è trattamento non assimilabile ad una misura di prevenzione personale, orientamento cui il collegio aderisce ritenendo si versi in situazioni diverse che non pongono questioni di irragionevolezza della norma per disparità di trattamento; - la seconda parte del ricorso, deducendo che il giudice del merito ha finito per fondare il proprio giudizio soltanto su due parametri di valutazione della attualità della pericolosità del detenuto, esponente storico del clan dei casalesi, ma non su altri che avrebbero potuto essere apprezzati in suo favore, finisce per contestare non l'assenza o l'apparenza della motivazione, ma il giudizio di ponderazione dei parametri di valutazione della pericolosità effettuato dal giudice del merito, giudizio che, nella materia in esame, sfugge al sindacato di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febb
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