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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11867/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non solo ha rilevato che il riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto è in radice precluso per il reato di resistenza e, in ragione dell'abitualità, anche per gli altri reati, ma ha anche in concreto escluso che possa parlarsi di minima offensività delle condotte, tema con il quale il ricorrente non si confronta specificamente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte non solo ha rilevato che il riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto è in radice precluso per il reato di resistenza e, in ragione dell'abitualità, anche per gli altri reati, ma ha anche in concreto escluso che possa parlarsi di minima offensività delle condotte, tema con il quale il ricorrente non si confronta specificamente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris