CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 3414/2021 depositata il 22/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Calabria, con la sentenza n. 3414/2/2021, depositata indata 22/10/2021 e non notificata, confermava la sentenza di primo gradoin forza della quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuenteMario [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica direndita catastale in forza del quale l’ufficio aveva rideterminato ilNumero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/2026classamento e la rendita catastale della dichiarazione DOCFA presentata dalricorrente in data 07/01/2016 (prot. CZ0000389) riguardo una unitàimmobiliare di categoria speciale (D/2) sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA],al foglio 22, particella 254 subalterno l, destinata ad albergo/pensione.1.1 Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la CTRriteneva che andava confermata la statuizione di accoglimento del ricorsoin primo grado in quanto l'atto impositivo era viziato in assenza di una “pursommaria motivazione”, assumendo che si imponeva anche l’effettuazionedi un preventivo sopralluogo, nel caso in esame omesso, prima di procedereall’attribuzione di una nuova rendita.2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad ununico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stato ritualmente notificato il ricorsoper cassazione, è rimasta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che - per quanto si assuma in ricorso chel’impugnazione viene proposta avverso sentenza pubblicata il 22 ottobre2022, e ciò non di meno, – lo stesso ricorso espone specifici riferimenti alnumero della sentenza in questione, al relativo RG, al numero della stessasentenza di primo grado (allora) impugnata ed al contenuto decisorio dellasentenza oggetto di impugnazione.Ne risulta che, per come già statuito dalla Corte, detta erronea indicazionedella data di pubblicazione della sentenza non è causa di inammissibilità delproposto ricorso dovendosi escludere, alla stessa stregua del contenutodegli atti di parte, ogni equivoco sul provvedimento oggetto diimpugnazione (v. Cass., 30 luglio 2024, n. 21289; Cass., 8 gennaio 2016,n. 138; Cass., 24 marzo 2009, n. 7053; v., altresì, Cass., 2 aprile 2002, n.4661; Cass. Sez. U., 10 dicembre 2001, n. 15603).Numero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Con un unico motivo l’ufficio denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 7 l.212/2020, degli artt. 17 e 20 r.d.l., dell’art. 30 d.P.R. 1142/1949 degli artt.1, commi 21 e 22, l. 208/2015, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, del art. 38d.P.R. 917/1986 nonché dell’art. 2697 c.c.Ad avviso di parte ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto diimpugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta direndita avanzata dal contribuente (mediante procedura DOCFA) senza,dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dalla parte.In ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quantostatuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non eraaffetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito attesoche, peraltro, risultava allegata una perizia di stima sintetica e non eranecessario dare corso ad alcun sopralluogo, come reiteratamente affermatodalla giurisprudenza di legittimità.Il ricorso è fondato.2.1. In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della renditacatastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamentooperato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n.211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnicasul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incideresu valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare ilclassamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita,in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimanoNumero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/2026la variazione. (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019, Rv. 655929 -01).2.2. Invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua adun'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in temadi classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita propostae quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversavalutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016,n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 31809 del 07/12/2018).In particolare in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricatia destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati neigruppi catastale D) (quali quelli in esame) ed E), deve avvenire, comeprevisto anche dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, mediante"stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di unprevio sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersidella valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali insuo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez.5^, 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n.31554; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12giugno 2024, n. 16359). Dunque, in tema di classamento di immobili condestinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento dellaNumero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/2026rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione divariazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta perogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto - che si fonda sulreddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e la detrazionedelle spese e delle eventuali perdite - ovvero indiretto - che individua ilvalore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile,o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, diun adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delleunità immobiliari (Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n. 27561; Cass., Sez.Trib., 21 dicembre 2024, n. 33799).2.3. Il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e larendita attribuite all'immobile risultino adeguate secondo i dati presentinella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positivadall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difettodell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazionefinanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 11 maggio2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 27 luglio2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez.Trib., 13 giugno 2024, n. 16569; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n.29811). Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione trala “motivazione” dell’avviso di accertamento (oggetto di censura aborigine), che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente deglielementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la“prova” della pretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferitaal documento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzionetra piano della motivazione e piano della prova trova conferma normativanell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testo novellatodall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219), che,mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce, sempre chenon sia già stato portato a conoscenza dall’interessato o l’avviso neNumero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/2026riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazione dei mezzidi prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventuale processo aseguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini: Cass., Sez. Trib.,25 marzo 2024, n. 8016.Invero, nelle controversie relative all'attendibilità del provvedimento diclassamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzodella procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificatividella diversa valutazione, nel quadro del parametro prescelto, spetta allaamministrazione finanziaria, salva, comunque, la facoltà del contribuente diassumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di unamaggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili perl'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unitàimmobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocatol'immobile, con la conseguenza che il giudice del merito, dovendo verificarel'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondoi dati presenti nella motivazione dell'atto impositivo, non può trarre taleprova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dalcontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto acarico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno 2013,n. 15495; Cass., 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021, n.13341; Cass., 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., 10 maggio 2023, n. 12747;Cass. 13 giugno 2024, n. 16569; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n.29811).Ne consegue che la sentenza impugnata si è discostata dai principienunciati, laddove, senza confrontarsi adeguatamente sull’effettivocontenuto dell’atto impositivo, tenuto conto che lo stesso faceva seguito aprocedura DOCFA, ha, del tutto genericamente, ritenuto che la motivazionedello stesso fosse incongrua perché “non assistita da motivazione in sensotecnico” e che illegittimamente l’ufficio “non avere proceduto aNumero registro generale 10003/2022Numero sezionale 1212/2026Numero di raccolta generale 12218/2026Data pubblicazione 01/05/2026sopralluogo”, dato quest’ultimo in alcun modo determinante non trattandosidi adempimento doveroso ex lege.3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in accoglimento delricorso, la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per le spese del presente grado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 10 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])