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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40055/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen..

Egli deduce: 1) vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato di resistenza e di esclusione, in subordine, della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.; 2) vizi di motivazione in ordine all'omessa derubricazione del delitto di lesioni nella fattispecie colposa; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in tema di misura della pena-base e degli aumenti per continuazione, nonché di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, risolvendosi questi nella sostanziale riproposizione di quelli d'appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Si sottrae a tale censura solo quello relativo all'omessa motivazione degli aumenti per continuazione, il quale è comunque inammissibile, perché non rassegnato con l'atto d'appello, ma solo per la prima volta in questa sede (secondo quanto emerge dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata, unico riferimento per il giudice di legittimità: v. pag. 2).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen.. Egli deduce: 1) vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato di resistenza e di esclusione, in subordine, della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.; 2) vizi di motivazione in ordine all'omessa derubricazione del delitto di lesioni nella fattispecie colposa; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in tema di misura della pena-base e degli aumenti per continuazione, nonché di diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, risolvendosi questi nella sostanziale riproposizione di quelli d'appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata. Si sottrae a tale censura solo quello relativo all'omessa motivazione degli aumenti per continuazione, il quale è comunque inammissibile, perché non rassegnato con l'atto d'appello, ma solo per la prima volta in questa sede (secondo quanto emerge dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata, unico riferimento per il giudice di legittimità: v. pag. 2). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb
Sentenza Cassazione n. 40055/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris