CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26122/2025
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ca dei singoli elementi esplicativi che consentano di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione per escludere la sussistenza della continuazione. Tuttavia, proprio il mancato confronto con il contenuto delle pronunce precedenti induce il giudice ad una imprecisione con riguardo ad una parte esplicativa di rilievo del discorso argomentativo, laddove afferma, e comunque lascia intendere, che i delitti tra i quali si chiede si applicare la disciplina della continuazione siano due e che siano temporalmente collocabili in due determinate date, distanti tra loro di sei mesi e mezzo. In realtà, dagli atti del fascicolo risulta che con la seconda delle sentenze oggetto dell’istanza difensiva Soragni fosse stato condannato per quattro reati di furto – tre eseguiti in appartamento e uno consistito nella sottrazione di un mountain bike – che sono stati commessi più precisamente tra il mese di giugno e il mese di agosto del 2020 e tra i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione dal giudice della cognizione. 2. Il giudice dell’esecuzione oblitera questo dato, di guisa che la motivazione del suo provvedimento di rigetto risulta carente in relazione ad un profilo di sicura rilevanza. L’ordinanza, cioè, calibra la propria valutazione in relazione ad un substrato fattuale parziale e inesatto: un conto è valutare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra due furti commessi in un arco temporale di sei mesi e mezzo e un altro è che quella valutazione sia svolta tra cinque furti commessi nel medesimo periodo. A maggior ragione in quanto omette anche qualsivoglia considerazione circa natura, tipologia e modalità del reato oggetto della prima sentenza, il provvedimento non spiega, né consente di intendere, per quale motivo - già riconosciuta sin dalla cognizione la continuazione tra quattro furti - non vi siano elementi che colleghino anche il primo furto a quelli successivi. Si intende dire, cioè, che la, pur plausibile, esclusione della continuazione è stata stabilita sulla base di un ragionamento che, partendo da presupposti imprecisi, non ha compiutamente tenuto conto della omogeneità del bene giuridico ripetutamente leso e di un assetto temporale dei delitti parzialmente diverso. L’ordinanza impugnata, ove si fosse confrontata con il maggiore dato numerico di reati e conseguentemente con la più ridotta distanza tra i tempi della loro commissione, avrebbe dovuto riservare un diverso impegno motivazionale circa il fatto che non potesse ricondursi ad una iniziale programmazione, anche solo di massima e in linea generale, la pluralità di condotte omogenee, non potendo dubitarsi che quanto più sono ravvisabili fattori sintomatici della continuazione tanto più si incrementa la possibilità di riconoscere l’esistenza del medesimo disegno criminoso. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l‘ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione fisica, per un nuovo esame dell’istanza che, nell’applicazione dei principi che sovrintendono alla valutazione della disciplina della continuazione, tenga conto della diversa ricostruzione fattuale delle vicende del ricorrente quale desumibile dalle sentenze irrevocabili di condanna a suo carico. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo