Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26594/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9997/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e Associati; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1444/15/15, depositata il 13 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 1444/15/15, depositata il 13 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due avvisi di liquidazione della TARSU dovuta dal contribuente per gli anni 2005 e 2006. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - gli atti impugnati erano stati emessi in esito alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che, - pronunciando sull'impugnazione di due avvisi di accertamento proposta dallo stesso appellante, - aveva definito il giudizio parzialmente annullando detti avvisi e, così, rideterminando il tributo dovuto dal contribuente in relazione alla porzione (di mq. 86) dell'immobile dallo stesso occupata; - gli avvisi in contestazione, pertanto, non avevano natura novativa e costituivano attuazione del giudicato che su detta pronuncia si era formato quanto alla determinazione del tributo dovuto; - in ragione della (tempestiva) notifica degli originari avvisi di accertamento, giudizialmente definiti, doveva escludersi l'applicabilità, nella fattispecie, della disposizione di cui alla

I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, gli avvisi impugnati risultando, poi, emessi nel rispetto del termine (triennale) previsto dal comma 163 dello stesso art. 1, cit.; - del pari non poteva ritenersi perfezionata l'estinzione, per prescrizione, della pretesa impositiva, posto che il relativo termine era stato interrotto dai due giudizi (già) tra le parti intercorsi.

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito in giudizio, al fine di partecipare alla discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Va premesso che parte ricorrente, in ciascuno dei sei motivi di ricorso proposti, articola (anche), ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omessa e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo (o punto decisivo) della controversia, denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo.

Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1230 ss. cod. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 ss., ed al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 ss., deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo all'annullamento degli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), oggetto di definizione ad opera della sentenza (n. 73/12/12) della Commissione tributaria provinciale di Caserta, - i nuovi atti impositivi (che, peraltro, recavano la nuova numerazione di 32 e 33 del 2012) «erroneamente e surrettiziamente» erano stati definiti quali avvisi di rettifica degli originari avvisi di accertamento, posto che, nella fattispecie, veniva in rilievo una vicenda estintiva (dei pregressi avvisi di accertamento), ed una conseguente novazione dell'obbligazione originaria, con rimodulazione del debito tributario per «scadenza ... e esigibilità».1.2 - Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla

I. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 163 e 171, ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, sull'assunto che, - annullati gli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), - quelli ex novo emessi (nn. 32 e 33 del 2012) erano stati tardivamente notificati (in data 27 maggio 2013) a fronte di annualità di imposta relative al 2005 ed al 2006; difatti, - venendo in considerazione un'unità immobiliare la cui proprietà ascendeva ad atto di donazione del 30 giugno 2003, - il dies a quo del termine di decadenza (quinquennale), ai sensi dell'art. 1, c. 161, cit. , andava stabilito al 20 gennaio 2004 (quale termine di presentazione della denuncia di occupazione, ex d.lgs. n. 507, cit., art. 70, c. 1), con conseguente maturazione alla scadenza del quinquennio successivo (31 dicembre 2009), termine, questo, che per vero era già maturato alla data di notifica degli originari avvisi di accertamento. 1.3 - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2948 cod. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 ss., ed al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 ss., assumendo il ricorrente che, nella fattispecie, si era perfezionata l'estinzione, per prescrizione (quinquennale), della pretesa impositiva venendo in rilievo, per un verso, un'obbligazione periodica (correlata al tributo locale) e, per il restante, nuovi «avvisi di pagamento» a fronte di quelli originari caducati «anche per volontà della amministrazione». 1.4 - Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2909 cod. civ., ed agli artt. 324, 345 e 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva evocato la formazione del giudicato, - nemmeno documentalmente riscontrato col relativo attestato di cancelleria (art.124 d.a. cod. proc. civ.), - con riferimento alla sentenza n. 73/12/12 del 14 febbraio 2012, in quanto detta pronuncia non aveva «affermato alcuna debenza sia sull'an sia sul quantum del tributo in relazione alla ridotta superficie di mq. 86/00», così che il giudicato non sussisteva nemmeno nella struttura del giudicato implicito. 1.5 - Col quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 4, ed alle tariffe adottate con delibera n. 105 del 5 aprile 2004, deducendo, in sintesi, che: a) - la pronuncia n. 73/12/12, - nel rilevare la sussistenza dell'obbligazione tributaria con riferimento all'occupazione di mq. 86, - aveva lasciato impregiudicata la questione relativa al criterio tariffario di tassazione che erroneamente, pertanto, l'ente locale aveva individuato dando applicazione alla tariffa prevista per utenza non domestica (studio professionale), atteso che presso l'unità immobiliare in questione, - destinata ad abitazione del nucleo familiare e catastalmente classata nella categoria A/2, - esso esponente aveva la propria residenza anagrafica; b) - l'obbligazione tributaria, seppur riferita a detta porzione (di mq. 86), doveva ritenersi estinta per intervenuto adempimento, così come rilevato dalla detta pronuncia in relazione all'adempimento operato dal genitore di esso esponente. 1.6 - Il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e della

I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340, assumendo il ricorrente che: a) - nella fattispecie era stata omessa la comunicazione prescritta dall'art. 1, c. 340, cit., con riferimento alla variazione della superficie utile ai fini della determinazione della TARSU, così che l'Ente locale non avrebbe potuto parametrare il tributo, originariamente determinato con riferimento alla superficie di mq. 243, alla diversa estensione di mq. 86, con conseguente nullità tanto degli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), - che non erano stati preceduti da detta comunicazione, costituente atto presupposto, - quanto degli avvisi ex novo emessi (nn. 32 e 33 del 2012); b) - la tariffa da applicare, ad ogni modo, avrebbe dovuto tener conto della destinazione dell'unità immobiliare a residenza, ed abitazione, del nucleo familiare (quale utenza domestica); c) - nemmeno ricorrevano i presupposti del trattamento sanzionatorio applicato, atteso che la cennata modifica della superficie di riferimento del tributo era conseguita da una pronuncia giudiziale (la ridetta sentenza n. 73/12/12) a fronte dell'originaria prospettazione degli avvisi di accertamento impugnati (che avevano riguardo ad una superficie di mq. 243,00).

2. - In via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v.

Cass. Sez.

U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195).

3. - Tutti i profili di denuncia che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano, poi, inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, e trovando applicazione, nella fattispecie, la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (a fronte di sentenza pubblicata in data 13 febbraio 2015), - la parte non individua il fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), -il cui esame sia stato omesso, - fatto la cui identificazione, in buona sostanza, viene devoluta alla Corte, - e risolve le sue doglianze in un affastellato di deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.

4. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento, e va senz'altro disatteso. 4.1 - Come anticipato, il giudice del gravame ha specificamente accertato che gli atti impugnati costituivano attuazione del giudicato che si era formato in relazione alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12); pronuncia, questa, che aveva definito il giudizio di impugnazione di due avvisi di accertamento, rideterminando il tributo dovuto dal contribuente con riferimento ad una porzione (di mq. 86) dell'immobile oggetto di tassazione secondo la sua più ampia estensione.

Col motivo in trattazione, il ricorrente, in buona sostanza, risolve le sue censure con la mera riproposizione della tesi, già disattesa dal giudice di merito, della natura novativa degli avvisi di accertamento emessi in rettifica degli originari avvisi (oggetto di impugnazione), ed in esito a detta pronuncia, senza con ciò individuare l'accordo novativo (in tesi) sotteso a detti avvisi né dar conto dello stesso specifico contenuto degli atti impugnati che, come detto, hanno formato oggetto di interpretazione da parte del giudice del gravame.

La dedotta novazione avrebbe allora importato, in tesi, - ed a fronte del rilevato adattamento dell'obbligazione tributaria all'accertamento giudiziale passato in cosa giudicata, - una mera riedizione del potere impositivo del tutto avulsa da detto accertamento; prospettazione, questa, all'evidenza incompatibile con l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (di natura giudiziale) e col principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

5. - Del pari destituiti di fondamento rimangono il secondo ed il terzo motivo di ricorso che vanno congiuntamente trattati perché connessi. 5.1 - Premesso che il ricorrente evoca, in termini inconferenti, la data di acquisto (per donazione) della proprietà dell'unità immobiliare quale dies a quo del termine di decadenza correlato al momento in cui avrebbe dovuto presentarsi la dichiarazione a fini TARSU (I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161), - termine che, diversamente, si identifica con «l'inizio dell'occupazione o detenzione» (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 1), - secondo un risalente, e consolidato, orientamento della Corte, il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo in esito a sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art.2953 c.c. (cd. actio iudicati) in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza (v.

Cass. Sez.

U., 10 dicembre 2009, n. 25790 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 marzo 2019, n. 8105; Cass., 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., 9 agosto 2016, n. 16730; Cass., 9 gennaio 2014, n. 330; Cass., 13 luglio 2012, n. 11941; Cass., 11 marzo 2011, n. 5837).

Né, diversamente, rileva la disposizione di cui all'art. 1, c. 163, cit., - che ha riguardo alla notifica del titolo esecutivo, a fini di riscossione coattiva, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo», - atteso che, con accertamento che non ha formato oggetto di impugnazione, il giudice del gravame ha dato specificamente conto (anche) del rispetto di detto termine (avuto riguardo alla notifica degli avvisi di rettifica in contestazione).

6. - Nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento. 6.1 - La pronuncia passata in giudicato ha specificamente accertato, - in ragione di una consulenza tecnica di parte prodotta dallo stesso contribuente, - che questi occupava, con il proprio studio professionale, solo una parte di un immobile che, per la restante parte, risultava detenuta dal genitore, così che la (più ampia) pretesa impositiva, azionata nei confronti del contribuente con i due avvisi di accertamento impugnati, andava rideterminata e rapportata «alla sola superficie da lui effettivamente occupata».

E', dunque, inequivoco -che, - a fronte della maggiore pretesa impositiva, quale correlata alla (più estesa) superficie dell'unità immobiliare oggetto di tassazione, - l'accertamento, passato in giudicato, ha rideterminato detta pretesa con riferimento alla parte, odierna ricorrente, al presupposto impositivo (possesso di porzione immobiliare rilevante a fini TARSU) ed al criterio tariffario di tassazione (destinazione dell'immobile a studio professionale); e, - così com'è inequivoco, in ragione del ridetto accertamento operato dalla gravata sentenza, - gli avvisi di rettifica (ora) in contestazione hanno, per l'appunto, dato attuazione all'accertamento passato in giudicato.

Laddove inammissibile risulta, in questa sede, la censura, - cui per vero nemmeno corrisponde la formale rubricazione del motivo di ricorso, - dal ricorrente svolta in relazione alla prova del giudicato esterno, atteso che la relativa questione non è stata posta nei gradi di merito, - per quanto gli avvisi impugnati inequivocamente interpretati, nei due gradi di giudizio, in termini di attuazione del giudicato formatosi tra le parti, - e che, pertanto, si pone come nuova nel giudizio di legittimità che, per sua natura, ha la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, così che risultano precluse non soltanto le domande nuove, ma anche le nuove questioni di diritto, sia pur rilevabili di ufficio, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v., ex plurimis, Cass., 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., 30 dicembre 2010, n. 26391).

7. - Il quinto ed il sesto motivo sono, da ultimo, inammissibili. 7.1 - Le censure, così, articolate, - che involgono questioni che attengono alla ritualità del procedimento impositivo, al fondamento, ed alla sussistenza stessa, della pretesa impositiva, avuto riguardo, dunque, al suo adempimento ed al criterio tariffario di tassazione, - andavano, difatti, necessariamente proposte avverso gli originari avvisi di accertamento la cui impugnazione, come anticipato, è stata definita con forza di giudicato.

Escluso, dunque, che gli avvisi in contestazione costituiscano, come detto, mera riedizione del potere impositivo, - piuttosto atteggiandosi quali atti di esecuzione del giudicato tra le parti formatosi, - rimane del tutto evidente che i motivi di impugnazione in questione attengono al fondamento di legittimità della pretesa impositiva e, dunque, andavano dedotti nel giudizio di impugnazione degli originari avvisi di accertamento (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, c. 3), il giudicato al riguardo formatosi coprendo il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v.

Cass., 7 dicembre 2021, n. 38767; Cass., 29 luglio 2021, n. 21698).8. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9997/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e Associati; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 1444/15/15, depositata il 13 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 1444/15/15, depositata il 13 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due avvisi di liquidazione della TARSU dovuta dal contribuente per gli anni 2005 e 2006. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - gli atti impugnati erano stati emessi in esito alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12) che, - pronunciando sull'impugnazione di due avvisi di accertamento proposta dallo stesso appellante, - aveva definito il giudizio parzialmente annullando detti avvisi e, così, rideterminando il tributo dovuto dal contribuente in relazione alla porzione (di mq. 86) dell'immobile dallo stesso occupata; - gli avvisi in contestazione, pertanto, non avevano natura novativa e costituivano attuazione del giudicato che su detta pronuncia si era formato quanto alla determinazione del tributo dovuto; - in ragione della (tempestiva) notifica degli originari avvisi di accertamento, giudizialmente definiti, doveva escludersi l'applicabilità, nella fattispecie, della disposizione di cui alla I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, gli avvisi impugnati risultando, poi, emessi nel rispetto del termine (triennale) previsto dal comma 163 dello stesso art. 1, cit.; - del pari non poteva ritenersi perfezionata l'estinzione, per prescrizione, della pretesa impositiva, posto che il relativo termine era stato interrotto dai due giudizi (già) tra le parti intercorsi. 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito in giudizio, al fine di partecipare alla discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Va premesso che parte ricorrente, in ciascuno dei sei motivi di ricorso proposti, articola (anche), ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omessa e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo (o punto decisivo) della controversia, denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo. Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1230 ss. cod. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 ss., ed al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 ss., deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo all'annullamento degli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), oggetto di definizione ad opera della sentenza (n. 73/12/12) della Commissione tributaria provinciale di Caserta, - i nuovi atti impositivi (che, peraltro, recavano la nuova numerazione di 32 e 33 del 2012) «erroneamente e surrettiziamente» erano stati definiti quali avvisi di rettifica degli originari avvisi di accertamento, posto che, nella fattispecie, veniva in rilievo una vicenda estintiva (dei pregressi avvisi di accertamento), ed una conseguente novazione dell'obbligazione originaria, con rimodulazione del debito tributario per «scadenza ... e esigibilità».1.2 - Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla I. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161, 163 e 171, ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, sull'assunto che, - annullati gli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), - quelli ex novo emessi (nn. 32 e 33 del 2012) erano stati tardivamente notificati (in data 27 maggio 2013) a fronte di annualità di imposta relative al 2005 ed al 2006; difatti, - venendo in considerazione un'unità immobiliare la cui proprietà ascendeva ad atto di donazione del 30 giugno 2003, - il dies a quo del termine di decadenza (quinquennale), ai sensi dell'art. 1, c. 161, cit. , andava stabilito al 20 gennaio 2004 (quale termine di presentazione della denuncia di occupazione, ex d.lgs. n. 507, cit., art. 70, c. 1), con conseguente maturazione alla scadenza del quinquennio successivo (31 dicembre 2009), termine, questo, che per vero era già maturato alla data di notifica degli originari avvisi di accertamento. 1.3 - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 2948 cod. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 58 ss., ed al d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 ss., assumendo il ricorrente che, nella fattispecie, si era perfezionata l'estinzione, per prescrizione (quinquennale), della pretesa impositiva venendo in rilievo, per un verso, un'obbligazione periodica (correlata al tributo locale) e, per il restante, nuovi «avvisi di pagamento» a fronte di quelli originari caducati «anche per volontà della amministrazione». 1.4 - Col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2909 cod. civ., ed agli artt. 324, 345 e 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva evocato la formazione del giudicato, - nemmeno documentalmente riscontrato col relativo attestato di cancelleria (art.124 d.a. cod. proc. civ.), - con riferimento alla sentenza n. 73/12/12 del 14 febbraio 2012, in quanto detta pronuncia non aveva «affermato alcuna debenza sia sull'an sia sul quantum del tributo in relazione alla ridotta superficie di mq. 86/00», così che il giudicato non sussisteva nemmeno nella struttura del giudicato implicito. 1.5 - Col quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 4, ed alle tariffe adottate con delibera n. 105 del 5 aprile 2004, deducendo, in sintesi, che: a) - la pronuncia n. 73/12/12, - nel rilevare la sussistenza dell'obbligazione tributaria con riferimento all'occupazione di mq. 86, - aveva lasciato impregiudicata la questione relativa al criterio tariffario di tassazione che erroneamente, pertanto, l'ente locale aveva individuato dando applicazione alla tariffa prevista per utenza non domestica (studio professionale), atteso che presso l'unità immobiliare in questione, - destinata ad abitazione del nucleo familiare e catastalmente classata nella categoria A/2, - esso esponente aveva la propria residenza anagrafica; b) - l'obbligazione tributaria, seppur riferita a detta porzione (di mq. 86), doveva ritenersi estinta per intervenuto adempimento, così come rilevato dalla detta pronuncia in relazione all'adempimento operato dal genitore di esso esponente. 1.6 - Il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e della I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340, assumendo il ricorrente che: a) - nella fattispecie era stata omessa la comunicazione prescritta dall'art. 1, c. 340, cit., con riferimento alla variazione della superficie utile ai fini della determinazione della TARSU, così che l'Ente locale non avrebbe potuto parametrare il tributo, originariamente determinato con riferimento alla superficie di mq. 243, alla diversa estensione di mq. 86, con conseguente nullità tanto degli originari avvisi di accertamento (nn. 162 e 163 del 2010), - che non erano stati preceduti da detta comunicazione, costituente atto presupposto, - quanto degli avvisi ex novo emessi (nn. 32 e 33 del 2012); b) - la tariffa da applicare, ad ogni modo, avrebbe dovuto tener conto della destinazione dell'unità immobiliare a residenza, ed abitazione, del nucleo familiare (quale utenza domestica); c) - nemmeno ricorrevano i presupposti del trattamento sanzionatorio applicato, atteso che la cennata modifica della superficie di riferimento del tributo era conseguita da una pronuncia giudiziale (la ridetta sentenza n. 73/12/12) a fronte dell'originaria prospettazione degli avvisi di accertamento impugnati (che avevano riguardo ad una superficie di mq. 243,00). 2. - In via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195). 3. - Tutti i profili di denuncia che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano, poi, inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, e trovando applicazione, nella fattispecie, la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (a fronte di sentenza pubblicata in data 13 febbraio 2015), - la parte non individua il fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), -il cui esame sia stato omesso, - fatto la cui identificazione, in buona sostanza, viene devoluta alla Corte, - e risolve le sue doglianze in un affastellato di deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa. 4. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento, e va senz'altro disatteso. 4.1 - Come anticipato, il giudice del gravame ha specificamente accertato che gli atti impugnati costituivano attuazione del giudicato che si era formato in relazione alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 73/12/12); pronuncia, questa, che aveva definito il giudizio di impugnazione di due avvisi di accertamento, rideterminando il tributo dovuto dal contribuente con riferimento ad una porzione (di mq. 86) dell'immobile oggetto di tassazione secondo la sua più ampia estensione. Col motivo in trattazione, il ricorrente, in buona sostanza, risolve le sue censure con la mera riproposizione della tesi, già disattesa dal giudice di merito, della natura novativa degli avvisi di accertamento emessi in rettifica degli originari avvisi (oggetto di impugnazione), ed in esito a detta pronuncia, senza con ciò individuare l'accordo novativo (in tesi) sotteso a detti avvisi né dar conto dello stesso specifico contenuto degli atti impugnati che, come detto, hanno formato oggetto di interpretazione da parte del giudice del gravame. La dedotta novazione avrebbe allora importato, in tesi, - ed a fronte del rilevato adattamento dell'obbligazione tributaria all'accertamento giudiziale passato in cosa giudicata, - una mera riedizione del potere impositivo del tutto avulsa da detto accertamento; prospettazione, questa, all'evidenza incompatibile con l'avvenuta formazione del titolo esecutivo (di natura giudiziale) e col principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. 5. - Del pari destituiti di fondamento rimangono il secondo ed il terzo motivo di ricorso che vanno congiuntamente trattati perché connessi. 5.1 - Premesso che il ricorrente evoca, in termini inconferenti, la data di acquisto (per donazione) della proprietà dell'unità immobiliare quale dies a quo del termine di decadenza correlato al momento in cui avrebbe dovuto presentarsi la dichiarazione a fini TARSU (I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161), - termine che, diversamente, si identifica con «l'inizio dell'occupazione o detenzione» (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 1), - secondo un risalente, e consolidato, orientamento della Corte, il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad atto impositivo divenuto definitivo in esito a sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'art.2953 c.c. (cd. actio iudicati) in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza (v. Cass. Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 marzo 2019, n. 8105; Cass., 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., 9 agosto 2016, n. 16730; Cass., 9 gennaio 2014, n. 330; Cass., 13 luglio 2012, n. 11941; Cass., 11 marzo 2011, n. 5837). Né, diversamente, rileva la disposizione di cui all'art. 1, c. 163, cit., - che ha riguardo alla notifica del titolo esecutivo, a fini di riscossione coattiva, «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo», - atteso che, con accertamento che non ha formato oggetto di impugnazione, il giudice del gravame ha dato specificamente conto (anche) del rispetto di detto termine (avuto riguardo alla notifica degli avvisi di rettifica in contestazione). 6. - Nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento. 6.1 - La pronuncia passata in giudicato ha specificamente accertato, - in ragione di una consulenza tecnica di parte prodotta dallo stesso contribuente, - che questi occupava, con il proprio studio professionale, solo una parte di un immobile che, per la restante parte, risultava detenuta dal genitore, così che la (più ampia) pretesa impositiva, azionata nei confronti del contribuente con i due avvisi di accertamento impugnati, andava rideterminata e rapportata «alla sola superficie da lui effettivamente occupata». E', dunque, inequivoco -che, - a fronte della maggiore pretesa impositiva, quale correlata alla (più estesa) superficie dell'unità immobiliare oggetto di tassazione, - l'accertamento, passato in giudicato, ha rideterminato detta pretesa con riferimento alla parte, odierna ricorrente, al presupposto impositivo (possesso di porzione immobiliare rilevante a fini TARSU) ed al criterio tariffario di tassazione (destinazione dell'immobile a studio professionale); e, - così com'è inequivoco, in ragione del ridetto accertamento operato dalla gravata sentenza, - gli avvisi di rettifica (ora) in contestazione hanno, per l'appunto, dato attuazione all'accertamento passato in giudicato. Laddove inammissibile risulta, in questa sede, la censura, - cui per vero nemmeno corrisponde la formale rubricazione del motivo di ricorso, - dal ricorrente svolta in relazione alla prova del giudicato esterno, atteso che la relativa questione non è stata posta nei gradi di merito, - per quanto gli avvisi impugnati inequivocamente interpretati, nei due gradi di giudizio, in termini di attuazione del giudicato formatosi tra le parti, - e che, pertanto, si pone come nuova nel giudizio di legittimità che, per sua natura, ha la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, così che risultano precluse non soltanto le domande nuove, ma anche le nuove questioni di diritto, sia pur rilevabili di ufficio, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (v., ex plurimis, Cass., 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., 30 dicembre 2010, n. 26391). 7. - Il quinto ed il sesto motivo sono, da ultimo, inammissibili. 7.1 - Le censure, così, articolate, - che involgono questioni che attengono alla ritualità del procedimento impositivo, al fondamento, ed alla sussistenza stessa, della pretesa impositiva, avuto riguardo, dunque, al suo adempimento ed al criterio tariffario di tassazione, - andavano, difatti, necessariamente proposte avverso gli originari avvisi di accertamento la cui impugnazione, come anticipato, è stata definita con forza di giudicato. Escluso, dunque, che gli avvisi in contestazione costituiscano, come detto, mera riedizione del potere impositivo, - piuttosto atteggiandosi quali atti di esecuzione del giudicato tra le parti formatosi, - rimane del tutto evidente che i motivi di impugnazione in questione attengono al fondamento di legittimità della pretesa impositiva e, dunque, andavano dedotti nel giudizio di impugnazione degli originari avvisi di accertamento (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, c. 3), il giudicato al riguardo formatosi coprendo il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v. Cass., 7 dicembre 2021, n. 38767; Cass., 29 luglio 2021, n. 21698).8. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor
Sentenza Cassazione n. 26594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris