CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40712/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA], é inammissibile. Invero, richiamando la violazione dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., egli si duole della erronea applicazione degli artt. 568, co. 1 e 591, co. 2 cod. proc. pen. perché la Corte di appello avrebbe dichiarato inammissibile l'appello sulla scorta di una valutazione di manifesta infondatezza del ricorso nonostante l'art. 591 cod. proc. pen. non preveda per tal caso la declaratoria de plano di inammissibilità del gravame. l Orbene, non erra il ricorrente affermando che l'art. 591 cod. proc. pen. non contempla il caso della manifesta infondatezza dei motivi tra quelli che comportano l'inammissibilità del gravame. Le Sezioni Unite hanno statuito che, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 — 01). Nella medesima pronuncia si è anche formulato il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso che occupa il giudizio della Corte di appello non è stato di manifesta infondatezza dei motivi ma di aspecificità degli stessi. Il ricorso, quindi, è esso stesso manifestamente infondato. Quanto all'an della responsabilità del Bamundo, la Corte di appello correttamente ha rilevato che il motivo si limitava a negare che fosse stata acquisita prova certa di tale responsabilità per il profilo dell'attribuibilità della condotta illecita e della "sussistenza di tipici elementi necessari per l'affermazione della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio", sostenendo l'appellante che "una diversa valutazione delle emergenze processuali avrebbe portato alla invocata pronuncia assolutoria". Quali fossero tali emergenze processuali e perché la valutazione del primo giudice avrebbe dovuto essere diversa non è neppure accennato. Con riferimento al quantum della responsabilità, è certamente del tutto privo di contenuto un motivo con il quale si contesta alla prima decisione di non aver motivato con "riferimento alle doglianze scritte riportate nei motivi di Appello", senza che in questo siano appunto scritte tali doglianze. Quanto alla evocata esiguità del danno cagionato, il giudizio espresso dalla Corte di appello, della genericità del rilievo per non essere stati espliciti i parametri in base ai quali risulterebbe tale esiguità, corrisponde al tenore del motivo e situa la valutazione nel quadrante della mancata indicazione delle ragioni di fatto che sostengono l'impugnazione, con conseguente violazione dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/202st [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] overe Fra