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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22346/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2107 ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Numero registro generale 15676/2022Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eN umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione 29/06/2026CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -nonchè controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4185/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 984/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per cessazione della materia delcontendere;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1.Con distinti ricorsi, I.C.P.

Italiana Costruzioni e Partecipazionisrl aveva fatto opposizione avanti al Tribunale di Roma avversodue intimazioni di pagamento, la prima avente ad oggetto unacartella portante crediti INPS, cinque cartelle in favore di INAILe tredici avvisi di addebito INPS; la seconda cui erano sottesi imedesimi titoli di cui sopra ed ulteriori tre avvisi di addebitoINPS.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20262.Il Tribunale, riuniti i due procedimenti, aveva Naumcceroo ldti ora ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026l’opposizione limitatamente a due avvisi di addebito, per lasopravvenuta prescrizione estintiva.3. [OSCURATO:SOCIETA] aveva propostoappello in via principale; INPS impugnava in via incidentale,ritenendo errato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.La Corte territoriale, con la sentenza n. 4185/2021, ha rigettatoil gravame proposto in via principale ed ha accolto quelloincidentale.4.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso affidato a cinquemotivi, ai quali ADER resiste con controricorso.INPS ed INAIL non hanno svolto attività difensiva in questasede.5.

La causa era stata chiamata all’adunanza camerale del 17dicembre 2025; con memoria, parte ricorrente ha dichiarato diaver aderito alla definizione agevolata (cd rottamazione quater)per alcuni titoli, elencati al punto 1 sub lettere da a ad h, e diaver pagato integralmente altre quattro cartelle, indicate alpunto

2.6. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza odierna, invista della quale [OSCURATO:SOCIETA] srlha depositato memoria, insistendo per la declaratoria di cessatamateria del contendere in ordine alle cartelle e agli avvisioggetto di definizione agevolata, con compensazione dellespese.7.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nelsenso della dichiarazione di cessata materia del contendere peralcuni titoli e per il rigetto nel resto del ricorso.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20268.

In esito alla odierna camera di consiglio, il ColleNgumioer o hdi ara ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026riservato il deposito della sentenza nel termine di novantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza gravata ha precisato nei seguenti termini i confinidell’oggetto del contendere, costituito da due intimazioni, ossia:A) l’intimazione di pagamento n. 09720179066597237000,notificata alla società il 13/9/2017 (notifica nontempestivamente contestata nel ricorso di prime cure), che haad oggetto i seguenti titoli:1) cartella INPS n. 09720080267191334000, notificata il7/9/2009,2) cartella INAIL n. 09720130342522352000, notificata il2/1/2014;3) cartella INAIL n. 09720140107956523000, notificata il25/7/2014;4) cartella INAIL n. 09720150141121720000, notificata il23/7/2015;5) cartella INAIL n. 09720160017695234000, notificatal’8/2/2016;6) cartella INAIL n. 09720160144824618000, notificata il26/8/2016;7) avviso di addebito n. 39720120012997076000, notificato il25/9/2012;8) avviso di addebito n. 39720120017882715000, notificato il11/12/2012;9) avviso di addebito n. 39720130008618577000, notificato il2/9/2013;10) avviso di addebito n. 39720130016243062000, notificato il5/2/2014;Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/202611) avviso di addebito n. 39720130023726330000, notiNfiucmaertoo d i iral ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/20265/2/2014;12) avviso di addebito n. 39720130023962466000, notificato il6/2/2014;13) avviso di addebito n. 39720140012859966000, notificato il23/10/2014;14) avviso di addebito n. 39720140031990571000, notificato il19/2/2015;15) avviso di addebito n. 39720150003358884000, notificato il6/8/2015;16) avviso di addebito n. 39720150017445152000, notificato il27/10/2015;17) avviso di addebito n. 39720150021006345000, notificato il30/12/2015;18) avviso di addebito n. 39720150021165455000, notificato il7/1/2016;19) avviso di addebito n. 39720160014361272000, notificatol’8/7/2016;B) l’intimazione di pagamento n.097200189022542817000,notificata alla società il 10/4/2018, notifica nontempestivamente contestata nel ricorso di prime cure, che ha aoggetto gli ulteriori seguenti titoli:20) avviso di addebito n. 39720160025036763000, notificato il15/11/2016;21) avviso di addebito n. 39720160032018639000, notificato il9/1/2017;22) avviso di addebito n. 39720160034187862000, notificato il23/1/2017.1.1.

La Corte territoriale ha respinto i motivi dell’appelloprincipale, affermando:Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026- che era legittima la costituzione di Ader a mezzoN umdeir o udi nra ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026avvocato del libero foro;- che il gravame ometteva di confrontarsi con l’articolatamotivazione della decisione ove, pur affermando che “i vizipropri dell’intimazione di pagamento danno origine ad un motivodi opposizione agli atti esecutivi, che andava fatto valere, aisensi dell’art. 617 c.p.c. …nel termine di 20 giorni dalla notificadell’intimazione.

Termine evidentemente non osservato”, dettivizi erano stati comunque esaminati e disattesi, per ragioniavverso le quali nessuna specifica censura era stata mossa,sicché l’appello sul punto era, prima che infondato,inammissibile;- che anche la qualificazione come opposizione agli atti esecutiviera rimasta sostanzialmente priva di adeguata critica;- che l’eccezione di prescrizione, asseritamente maturata dopola notifica degli avvisi di pagamento, era stata esaminata edisattesa: il Tribunale, quindi, aveva valutato l’azione anche aisensi dell’art. 615 cod. proc. civ. come volta a far valere un fattoestintivo successivo alla notifica, applicando il terminequinquennale ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.- che l’affermazione del gravame per cui “dalla data di asseritanotifica delle cartelle alla notifica dell’intimazione di pagamento,non consta alcun atto interruttivo” non teneva conto delleragioni della decisione e neppure dei dati emergenti dagli atti;- che il Tribunale aveva ritenuto mai notificate le cartelle dipagamento dal n. 1 al n. 6, qualificando l’eccezione diprescrizione come “recuperatoria del mezzo ex art. 24 restatoimpedito al contribuente dalla mancata notifica”, quindi da farvalere nel termine di 40 giorni dalla notifica dell’intimazione dipagamento (termine non rispettato): anche sul punto ilgravame non si confrontava con l’ampio ragionamento svoltoNumero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026dal primo giudice, sicché lo stesso difettava dei requisitNi upmerroo pdir rai ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’art. 434 cod. proc. civ.;- che anche le lamentate violazione degli artt. 139 e 140 cod.proc. civ. e falsa applicazione del d.lgs. n. 82/2005 CAD siponevano in contrasto con il dettato dell’art. 434 cod. proc. civ.non tenendo in alcun conto le ragioni della decisione, nonconfrontandosi criticamente con tutta la documentazionetempestivamente prodotta da INPS;- che inammissibile era il motivo che insisteva nell’applicazionedel termine di prescrizione quinquennale anche dopo la notificadella cartella di pagamento, perché il Tribunale avevaampiamente motivato sull’applicazione di detto termine.1.2.

La sentenza ha ritenuto fondato l’appello dell’INPS, poichéil Tribunale non si era avveduto che, rispetto ai titoli i cui creditiha ritenuto prescritti, il primo atto interruttivo era l’impugnataintimazione di pagamento n. 09720179066597237000,pacificamente portata a conoscenza della società il 13/9/2017.2.

A fronte di ciò, sono proposti in questa sede cinque motivi dicensura, così rubricati.2.1.

Con il primo (ex art.360, comma 1, nn.3 e 4 cod. proc. civ.)la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto dimotivazione ex artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod.proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n.193/2016 e dell’art. 5 D.P.C.M. del 5.6.2017con riguardo allamancata allegazione della procura rilasciata dal Presidentedell’Agenzia al dipendente delegato con potere di nomina diavvocati del libero foro.2.2.

Con il secondo motivo (ex art.360, comma 1, n.3 cod. proc.civ.) si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 110,615 e 617 cod. proc. civ. e 24 del d.lgs. n.46/1999, conriferimento alla sussistenza dell’interesse ad agire in ordine alleNumero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026intimazioni di pagamento ed alla erronea interpretazionNeum deroe dlli era ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026opposizioni proposte, con particolare riferimento alla possibilitàdi cumulare l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. con quellaex art.24 del d.lgs. n.46/1999 per far valere fatti estintivisuccessivi alla notifica del titolo esecutivo.2.3.

Il terzo motivo (ex art.360, comma 1, nn.3 e 5 cod. proc.civ.) prospetta la «nullità della sentenza per difetto dimotivazione ex artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c., e violazionee falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul mancato assolvimentodell’onere probatorio dei convenuti circa le relate di notifica dellecartelle nn. 1-6 (elenco in sentenza), con annessa nullità delleazioni successive. – Error in procedendo».2.4.

Con il quarto motivo (ex art. 360, comma 1, nn.3 e 5 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2712, 2719 e 1335 cod. civ.

«sul valore dellefotocopie depositate da INPS e disconosciute dalla ricorrente esul mancato deposito degli originali di titoli e relate di notifica.Conseguente difetto di notifica. – Error in procedendo».2.5.

Infine, il quinto motivo (ex art.360, comma 1, n.3 cod.proc. civ.) denuncia la violazione dell’art.3, commi 9 e 10, dellalegge n.335/1995, avuto riguardo alla «rilevabilità d’ufficio inogni grado della prescrizione di crediti previdenziali esull’assenza di atti interruttivi stante la caducazione dellesuccessive intimazioni di pagamento.

Sulla prescrizione deicrediti delle cartelle nn. 1-6 (elenco in sentenza)».3.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse, posto che, come ex multis Cass. n. 10851/2023,«L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare,deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione(o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione,Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026perché è in relazione a quest’ultimo ed alla doNmumaerno ddi ara ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026originariamente formulata, che deve essere valutato».3.1.

Nella memoria parte ricorrente dichiara “la rinuncia allaprosecuzione del giudizio per gli atti oggetto di pagamentomediante definizione agevolata” e poi conclude affinchè sidichiari rispetto ad essi la cessata materia del contendere.3.2.

In particolare, la memoria elenca partitamente n. 54 titoli,tra cartelle di pagamento INPS ed INAIL ed avvisi di addebitoINPS, in relazione ai quali la società allega di aver aderito alladefinizione agevolata di cui alla cd rottamazione quater oafferma l’avvenuto integrale pagamento, supportando lededuzioni con documentazione.3.3.

Di questi n. 54 titoli, n.33 non corrispondono a quellioggetto del giudizio di merito ed elencati alle pagine 9, 10 ed11 della sentenza gravata, come sopra riportati.3.4.

I titoli per i quali si afferma essere intervenuta l’adesionealla definizione agevolata che interessano in questa sede sonon. 21, precisamente:a) cartella INAIL n. 09720130342522352000 (cui si riferisconoi doc. 3 e 4 allegati alla memoria).b) cartella INAIL n. 09720140107956523000, cartella INAIL n.09720150141121720000, cartella INAIL n.09720160017695234000, cartella INAIL n.09720160144824618000, avviso di addebito n.39720140012859966000, avviso di addebito n.39720140031990571000, avviso di addebito n.39720150021165455000, avviso di addebito n.39720160014361272000 (di cui ai doc. 7 e 8).c) avviso di addebito n. 39720150003358884000, avviso diaddebito n. 39720150017445152000, avviso di addebito n.39720160025036763000, avviso di addebito n.Numero registro generale 15676/202239720160032018639000, avviso di addebito nN. umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/202639720160034187862000 (cui fanno riferimento i doc. 11 e 12)Data pubblicazione 29/06/2026d) avviso di addebito 39720150021006345000 (cfr. doc. 13 e14).d) avviso di addebito n. 39720120012997076000, avviso diaddebito n. 39720120017882715000, avviso di addebito n.39720130008618577000, avviso di addebito n.39720130023726330000, avviso di addebito n.39720130023962466000 (cfr. doc. 15 e 16).e) Il doc. 17 concerne, poi, l’avvenuto pagamento della cartellaINPS n. 09720080267191334000.3.5.

Alla stregua del compendio probatorio documentale comerappresentato dalla procuratrice della parte in udienza, a ciòall’evidenza autorizzata, consta che per i titoli indicati nellapronuncia con i numeri da 2 a 9 e da 11 a 22 vi è stata adesionealla definizione agevolata (cfr. bollettini contenenti gli importirateali da versare nonchè contabili di pagamento, di cui ai docc.3/4, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16).L’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito nella legge n.108/2025, contenente “Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizioneagevolata”, ha stabilito che “Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cuial comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rataNumero registro generale 15676/2022delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudiceN umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/2026d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore oData pubblicazione 29/06/2026dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, dellalegge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione3.6.

Dal medesimo compendio documentale come richiamato inudienza dalla difesa, consta, peraltro, che due titoli esulanodalla procedura della definizione agevolata, precisamente lacartella INPS indicata in sentenza con il n. 1(n.09720080267191334000), che si allega in memoria esserestata pagata (doc. 17), e l’avviso di addebito indicato insentenza con il numero 10 (n. 39720130016243062000),sgravato prima del giudizio (doc. 17).3.7.

Dal confronto fra i titoli di cui sopra e quelli elencati nellasentenza impugnata si ricava che non residua alcun titolo subiudice, poiché i due che la parte indica in memoria come ancoracontroversi (indicati come cartelle n. 09720120030996532000e n. 09720120211517923000) non sono oggetto della presentecausa, non trovando corrispondenza nei titoli elencati nellasentenza impugnata, come evidenziato in discussione.4.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, in relazione ai titoli di cuisi discute in questa sede è complessivamente venuto menol’interesse ad agire, posto che alcuni sono stati oggetto diadesione alla procedura della cd rottamazione quater, mentrealtri sono definiti mediante sgravio o pagamento del dovuto.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20265.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ma l’eNsuimtoer od dei ral ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio e le ragioni che a tale esito hanno condotto giustificanola compensazione delle spese di legittimità.6.

In quanto determinata dal venir meno dell'interesse ad agire,la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non comporta acarico di parte ricorrente l'obbligo di provvedere al versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 22906/2024, n.33205/2025 ex multis).La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2107 ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Numero registro generale 15676/2022Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati eN umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione 29/06/2026CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -nonchè controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4185/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 984/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per cessazione della materia delcontendere;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO.1.Con distinti ricorsi, I.C.P. Italiana Costruzioni e Partecipazionisrl aveva fatto opposizione avanti al Tribunale di Roma avversodue intimazioni di pagamento, la prima avente ad oggetto unacartella portante crediti INPS, cinque cartelle in favore di INAILe tredici avvisi di addebito INPS; la seconda cui erano sottesi imedesimi titoli di cui sopra ed ulteriori tre avvisi di addebitoINPS.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20262.Il Tribunale, riuniti i due procedimenti, aveva Naumcceroo ldti ora ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026l’opposizione limitatamente a due avvisi di addebito, per lasopravvenuta prescrizione estintiva.3. [OSCURATO:SOCIETA] aveva propostoappello in via principale; INPS impugnava in via incidentale,ritenendo errato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.La Corte territoriale, con la sentenza n. 4185/2021, ha rigettatoil gravame proposto in via principale ed ha accolto quelloincidentale.4. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso affidato a cinquemotivi, ai quali ADER resiste con controricorso.INPS ed INAIL non hanno svolto attività difensiva in questasede.5. La causa era stata chiamata all’adunanza camerale del 17dicembre 2025; con memoria, parte ricorrente ha dichiarato diaver aderito alla definizione agevolata (cd rottamazione quater)per alcuni titoli, elencati al punto 1 sub lettere da a ad h, e diaver pagato integralmente altre quattro cartelle, indicate alpunto 2.6. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza odierna, invista della quale [OSCURATO:SOCIETA] srlha depositato memoria, insistendo per la declaratoria di cessatamateria del contendere in ordine alle cartelle e agli avvisioggetto di definizione agevolata, con compensazione dellespese.7. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nelsenso della dichiarazione di cessata materia del contendere peralcuni titoli e per il rigetto nel resto del ricorso.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20268. In esito alla odierna camera di consiglio, il ColleNgumioer o hdi ara ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026riservato il deposito della sentenza nel termine di novantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza gravata ha precisato nei seguenti termini i confinidell’oggetto del contendere, costituito da due intimazioni, ossia:A) l’intimazione di pagamento n. 09720179066597237000,notificata alla società il 13/9/2017 (notifica nontempestivamente contestata nel ricorso di prime cure), che haad oggetto i seguenti titoli:1) cartella INPS n. 09720080267191334000, notificata il7/9/2009,2) cartella INAIL n. 09720130342522352000, notificata il2/1/2014;3) cartella INAIL n. 09720140107956523000, notificata il25/7/2014;4) cartella INAIL n. 09720150141121720000, notificata il23/7/2015;5) cartella INAIL n. 09720160017695234000, notificatal’8/2/2016;6) cartella INAIL n. 09720160144824618000, notificata il26/8/2016;7) avviso di addebito n. 39720120012997076000, notificato il25/9/2012;8) avviso di addebito n. 39720120017882715000, notificato il11/12/2012;9) avviso di addebito n. 39720130008618577000, notificato il2/9/2013;10) avviso di addebito n. 39720130016243062000, notificato il5/2/2014;Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/202611) avviso di addebito n. 39720130023726330000, notiNfiucmaertoo d i iral ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/20265/2/2014;12) avviso di addebito n. 39720130023962466000, notificato il6/2/2014;13) avviso di addebito n. 39720140012859966000, notificato il23/10/2014;14) avviso di addebito n. 39720140031990571000, notificato il19/2/2015;15) avviso di addebito n. 39720150003358884000, notificato il6/8/2015;16) avviso di addebito n. 39720150017445152000, notificato il27/10/2015;17) avviso di addebito n. 39720150021006345000, notificato il30/12/2015;18) avviso di addebito n. 39720150021165455000, notificato il7/1/2016;19) avviso di addebito n. 39720160014361272000, notificatol’8/7/2016;B) l’intimazione di pagamento n.097200189022542817000,notificata alla società il 10/4/2018, notifica nontempestivamente contestata nel ricorso di prime cure, che ha aoggetto gli ulteriori seguenti titoli:20) avviso di addebito n. 39720160025036763000, notificato il15/11/2016;21) avviso di addebito n. 39720160032018639000, notificato il9/1/2017;22) avviso di addebito n. 39720160034187862000, notificato il23/1/2017.1.1. La Corte territoriale ha respinto i motivi dell’appelloprincipale, affermando:Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026- che era legittima la costituzione di Ader a mezzoN umdeir o udi nra ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026avvocato del libero foro;- che il gravame ometteva di confrontarsi con l’articolatamotivazione della decisione ove, pur affermando che “i vizipropri dell’intimazione di pagamento danno origine ad un motivodi opposizione agli atti esecutivi, che andava fatto valere, aisensi dell’art. 617 c.p.c. …nel termine di 20 giorni dalla notificadell’intimazione. Termine evidentemente non osservato”, dettivizi erano stati comunque esaminati e disattesi, per ragioniavverso le quali nessuna specifica censura era stata mossa,sicché l’appello sul punto era, prima che infondato,inammissibile;- che anche la qualificazione come opposizione agli atti esecutiviera rimasta sostanzialmente priva di adeguata critica;- che l’eccezione di prescrizione, asseritamente maturata dopola notifica degli avvisi di pagamento, era stata esaminata edisattesa: il Tribunale, quindi, aveva valutato l’azione anche aisensi dell’art. 615 cod. proc. civ. come volta a far valere un fattoestintivo successivo alla notifica, applicando il terminequinquennale ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.- che l’affermazione del gravame per cui “dalla data di asseritanotifica delle cartelle alla notifica dell’intimazione di pagamento,non consta alcun atto interruttivo” non teneva conto delleragioni della decisione e neppure dei dati emergenti dagli atti;- che il Tribunale aveva ritenuto mai notificate le cartelle dipagamento dal n. 1 al n. 6, qualificando l’eccezione diprescrizione come “recuperatoria del mezzo ex art. 24 restatoimpedito al contribuente dalla mancata notifica”, quindi da farvalere nel termine di 40 giorni dalla notifica dell’intimazione dipagamento (termine non rispettato): anche sul punto ilgravame non si confrontava con l’ampio ragionamento svoltoNumero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026dal primo giudice, sicché lo stesso difettava dei requisitNi upmerroo pdir rai ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026dell’art. 434 cod. proc. civ.;- che anche le lamentate violazione degli artt. 139 e 140 cod.proc. civ. e falsa applicazione del d.lgs. n. 82/2005 CAD siponevano in contrasto con il dettato dell’art. 434 cod. proc. civ.non tenendo in alcun conto le ragioni della decisione, nonconfrontandosi criticamente con tutta la documentazionetempestivamente prodotta da INPS;- che inammissibile era il motivo che insisteva nell’applicazionedel termine di prescrizione quinquennale anche dopo la notificadella cartella di pagamento, perché il Tribunale avevaampiamente motivato sull’applicazione di detto termine.1.2. La sentenza ha ritenuto fondato l’appello dell’INPS, poichéil Tribunale non si era avveduto che, rispetto ai titoli i cui creditiha ritenuto prescritti, il primo atto interruttivo era l’impugnataintimazione di pagamento n. 09720179066597237000,pacificamente portata a conoscenza della società il 13/9/2017.2. A fronte di ciò, sono proposti in questa sede cinque motivi dicensura, così rubricati.2.1. Con il primo (ex art.360, comma 1, nn.3 e 4 cod. proc. civ.)la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per difetto dimotivazione ex artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod.proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n.193/2016 e dell’art. 5 D.P.C.M. del 5.6.2017con riguardo allamancata allegazione della procura rilasciata dal Presidentedell’Agenzia al dipendente delegato con potere di nomina diavvocati del libero foro.2.2. Con il secondo motivo (ex art.360, comma 1, n.3 cod. proc.civ.) si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 110,615 e 617 cod. proc. civ. e 24 del d.lgs. n.46/1999, conriferimento alla sussistenza dell’interesse ad agire in ordine alleNumero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026intimazioni di pagamento ed alla erronea interpretazionNeum deroe dlli era ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026opposizioni proposte, con particolare riferimento alla possibilitàdi cumulare l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. con quellaex art.24 del d.lgs. n.46/1999 per far valere fatti estintivisuccessivi alla notifica del titolo esecutivo.2.3. Il terzo motivo (ex art.360, comma 1, nn.3 e 5 cod. proc.civ.) prospetta la «nullità della sentenza per difetto dimotivazione ex artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c., e violazionee falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sul mancato assolvimentodell’onere probatorio dei convenuti circa le relate di notifica dellecartelle nn. 1-6 (elenco in sentenza), con annessa nullità delleazioni successive. – Error in procedendo».2.4. Con il quarto motivo (ex art. 360, comma 1, nn.3 e 5 cod.proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2712, 2719 e 1335 cod. civ. «sul valore dellefotocopie depositate da INPS e disconosciute dalla ricorrente esul mancato deposito degli originali di titoli e relate di notifica.Conseguente difetto di notifica. – Error in procedendo».2.5. Infine, il quinto motivo (ex art.360, comma 1, n.3 cod.proc. civ.) denuncia la violazione dell’art.3, commi 9 e 10, dellalegge n.335/1995, avuto riguardo alla «rilevabilità d’ufficio inogni grado della prescrizione di crediti previdenziali esull’assenza di atti interruttivi stante la caducazione dellesuccessive intimazioni di pagamento. Sulla prescrizione deicrediti delle cartelle nn. 1-6 (elenco in sentenza)».3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse, posto che, come ex multis Cass. n. 10851/2023,«L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare,deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione(o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione,Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/2026perché è in relazione a quest’ultimo ed alla doNmumaerno ddi ara ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026originariamente formulata, che deve essere valutato».3.1. Nella memoria parte ricorrente dichiara “la rinuncia allaprosecuzione del giudizio per gli atti oggetto di pagamentomediante definizione agevolata” e poi conclude affinchè sidichiari rispetto ad essi la cessata materia del contendere.3.2. In particolare, la memoria elenca partitamente n. 54 titoli,tra cartelle di pagamento INPS ed INAIL ed avvisi di addebitoINPS, in relazione ai quali la società allega di aver aderito alladefinizione agevolata di cui alla cd rottamazione quater oafferma l’avvenuto integrale pagamento, supportando lededuzioni con documentazione.3.3. Di questi n. 54 titoli, n.33 non corrispondono a quellioggetto del giudizio di merito ed elencati alle pagine 9, 10 ed11 della sentenza gravata, come sopra riportati.3.4. I titoli per i quali si afferma essere intervenuta l’adesionealla definizione agevolata che interessano in questa sede sonon. 21, precisamente:a) cartella INAIL n. 09720130342522352000 (cui si riferisconoi doc. 3 e 4 allegati alla memoria).b) cartella INAIL n. 09720140107956523000, cartella INAIL n.09720150141121720000, cartella INAIL n.09720160017695234000, cartella INAIL n.09720160144824618000, avviso di addebito n.39720140012859966000, avviso di addebito n.39720140031990571000, avviso di addebito n.39720150021165455000, avviso di addebito n.39720160014361272000 (di cui ai doc. 7 e 8).c) avviso di addebito n. 39720150003358884000, avviso diaddebito n. 39720150017445152000, avviso di addebito n.39720160025036763000, avviso di addebito n.Numero registro generale 15676/202239720160032018639000, avviso di addebito nN. umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/202639720160034187862000 (cui fanno riferimento i doc. 11 e 12)Data pubblicazione 29/06/2026d) avviso di addebito 39720150021006345000 (cfr. doc. 13 e14).d) avviso di addebito n. 39720120012997076000, avviso diaddebito n. 39720120017882715000, avviso di addebito n.39720130008618577000, avviso di addebito n.39720130023726330000, avviso di addebito n.39720130023962466000 (cfr. doc. 15 e 16).e) Il doc. 17 concerne, poi, l’avvenuto pagamento della cartellaINPS n. 09720080267191334000.3.5. Alla stregua del compendio probatorio documentale comerappresentato dalla procuratrice della parte in udienza, a ciòall’evidenza autorizzata, consta che per i titoli indicati nellapronuncia con i numeri da 2 a 9 e da 11 a 22 vi è stata adesionealla definizione agevolata (cfr. bollettini contenenti gli importirateali da versare nonchè contabili di pagamento, di cui ai docc.3/4, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16).L’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito nella legge n.108/2025, contenente “Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizioneagevolata”, ha stabilito che “Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudiziaventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesionealla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cuial comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento delladefinizione si realizza con il versamento della prima o unica rataNumero registro generale 15676/2022delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudiceN umero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 22346/2026d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore oData pubblicazione 29/06/2026dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, dellalegge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione3.6. Dal medesimo compendio documentale come richiamato inudienza dalla difesa, consta, peraltro, che due titoli esulanodalla procedura della definizione agevolata, precisamente lacartella INPS indicata in sentenza con il n. 1(n.09720080267191334000), che si allega in memoria esserestata pagata (doc. 17), e l’avviso di addebito indicato insentenza con il numero 10 (n. 39720130016243062000),sgravato prima del giudizio (doc. 17).3.7. Dal confronto fra i titoli di cui sopra e quelli elencati nellasentenza impugnata si ricava che non residua alcun titolo subiudice, poiché i due che la parte indica in memoria come ancoracontroversi (indicati come cartelle n. 09720120030996532000e n. 09720120211517923000) non sono oggetto della presentecausa, non trovando corrispondenza nei titoli elencati nellasentenza impugnata, come evidenziato in discussione.4. Pertanto, alla luce di quanto sopra, in relazione ai titoli di cuisi discute in questa sede è complessivamente venuto menol’interesse ad agire, posto che alcuni sono stati oggetto diadesione alla procedura della cd rottamazione quater, mentrealtri sono definiti mediante sgravio o pagamento del dovuto.Numero registro generale 15676/2022Numero sezionale 2107/20265. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ma l’eNsuimtoer od dei ral ccolta generale 22346/2026Data pubblicazione 29/06/2026giudizio e le ragioni che a tale esito hanno condotto giustificanola compensazione delle spese di legittimità.6. In quanto determinata dal venir meno dell'interesse ad agire,la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non comporta acarico di parte ricorrente l'obbligo di provvedere al versamentodi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 22906/2024, n.33205/2025 ex multis).La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spesedi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris