CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siracusa rigettava l’istanza diliberazione anticipata formulata dall’odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA],relativamente al periodo 24 settembre 2022-22 marzo 2024 (tresemestri) in quanto il detenuto era stato sanzionato per quattro illecitidisciplinari commessi l’11 gennaio 2023, il 30 gennaio 2023, il 7 maggio2023, il 27 novembre 2023, in relazione ai quali gli erano state applicate,rispettivamente, le sanzioni dell’EARS (Esclusione dalle [OSCURATO:PERSONA]) per giorni 10, l’ammonizione del direttore, dell’EAC(Esclusione dalle [OSCURATO:PERSONA] in Comune) per giorni 5 e, nuovamente,dell’ammonizione del direttore. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto didover valutare negativamente l’intero periodo in ragione della mancatapartecipazione del detenuto al programma trattamentale. Quanto agliulteriori periodi indicati, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’istanza inammissibile inquanto relativi a semestri già valutati in precedenza.Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo al Tribunale disorveglianza di Catania, il quale, con l’ordinanza del 15 ottobre 2025 oggiimpugnata, rigettava il reclamo. Il Tribunale rilevava che il detenutoaveva giustificato la propria condotta alla luce del disorientamentocreatogli dai timori in ordine al suo stato di salute, rispetto al quale ilpersonale penitenziario aveva mostrato insensibilità, rappresentando che,in precedenza, egli aveva tenuto un comportamento esemplare.Quanto alle condotte di rilievo disciplinare, osservava che quella del 7maggio 2023, unica sulla quale poteva esprimersi nel merito, risultavaprovata in esito all’istruttoria e di gravità tale da rivelare un’adesionemeramente formale e strumentale al programma rieducativo; rilevava cheil comportamento assunto non poteva ritenersi giustificato dallepreoccupazioni di salute evidenziate, che non giustificano comportamentiirriguardosi. Evidenziava che, in ogni caso, a prescindere dagli illecitidisciplinari, era necessario che il detenuto partecipasse all’opera dirieducazione e che la condotta regolare tenuta prima e dopo gli episodinon consentiva, comunque, di valutare positivamente il periodo diinteresse.Quanto all’episodio del 22 novembre 2023, valutava infondata lacontestazione del ricorrente. Il Tribunale richiamava il disposto dell’art.69, comma 6 Ord. pen., il quale consente al magistrato di sorveglianza disindacare solo la legittimità delle sanzioni di cui all’art. 39 n. 1, 2 e 3O.P., mentre consente un vaglio anche nel merito rispetto a quelle di cuiall’art. 39 n. 4 e 5 Ord. pen. Evidenziava che, nel caso in esame (episodiodel 22 novembre 2023), la verifica del magistrato di sorveglianza eralimitata alla legittimità e che la stessa aveva avuto esito positivo, essendostato accertato che la sanzione era stata eseguita nei dieci giornisuccessivi e, nei successivi dieci giorni, era stato convocato il consiglio didisciplina e adottata la sanzione in data 14 dicembre 2023.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente denuncia omessapronuncia su uno specifico punto del reclamo. Lamenta che ilTribunale di sorveglianza abbia completamente omesso dimotivare in ordine alla richiesta di liberazione anticipata relativa aiperiodi per i quali il magistrato di sorveglianza aveva ritenutol’istanza inammissibile perché relativa a periodi già valutati ovveroa quelli dal 25 gennaio 1993 al 26 Marzo 1993, dal 14 ottobre1993 al 24 settembre 1996, dal il 30 novembre 2012 al 20 giugno2013, nonostante specifica contestazione. Lamenta, inoltre, che ilTribunale non abbia valutato l’incidenza che lo stato di salute deldetenuto poteva aver esercitato sulla partecipazione all’opera dirieducazione, costituente presupposto per la concessione delbeneficio ex art. 54 Ord. pen., essendosi limitato ad una verificasolo formale e tralasciando di esaminare gli elementi soggettivi eoggettivi che potevano aver giustificato la omissione.2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. censura la decisione peravere esteso la valutazione negativa all’intero periodo, in tal modoviolando il principio in base al quale la valutazione deve essereeffettuata per semestri, ed omettendo di valutare, all’interno diciascun arco temporale, gli elementi negativi e positivi in ungiudizio di bilanciamento.Inoltre, evidenzia profili di contraddittorietà della motivazioneladdove, da un lato, ha valutato nel merito la sanzione relativaall’episodio del 7 maggio 2023 e, dall’altro, ha omesso di valutarele altre condotte affermando di non poterle sindacare, in tal modoviolando il principio che impone la valutazione di ciascun episodiodi interesse disciplinare e pervenendo in modo automatico alrigetto dell’istanza in violazione dell’art. 54 Ord. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto diragione.2. Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cuiall’art. 54 della legge n. 354 del 1975 risiede «nel consentire un piùefficace reinserimento nella società del condannato che abbia offertola prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352del 1991). È, quindi, solamente detta partecipazione che vienerichiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dallegislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato epremiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quelravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accessoalle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (Sez.1, Sentenza n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01). Lanozione di partecipazione si trae dal disposto dell’art. 103, comma 2,d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il quale ricollega il requisito a specificiparametri ovvero all’impegno mostrato dal detenuto «nel trarreprofitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e almantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con icompagni, con la famiglia e la comunità esterna». Il tenore delladisposizione, modificato rispetto alla precedente normativa delregolamento di esecuzione del 1976, evidenzia che l’attenzione, ai finidella valutazione dei presupposti per il beneficio, deve essereaccordata ai “rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovvero a datioggettivi, costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre checon i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera dirieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e nonpresuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, masoltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazionesociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone,Rv. 267245 - 01). Nella propria valutazione, pertanto, il giudice ètenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia tale dadimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, e se sia,dunque, sintomatico della mancata partecipazione all'opera dirieducazione e, pertanto, preclusivo della concessione della liberazioneanticipata.Nel caso in cui l’elemento negativo sia costituito da un illecitodisciplinare, questa Corte, con sentenza di questa Sezione n. 30717del 27/05/2019, Rv. 277497-01, ha affermato che ai fini del giudizioin ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, glieventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutaticoncretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicareuna condotta restia al processo di rieducazione, sia per esseresuccessivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altroelemento eventualmente positivo risultante in merito alla condottatenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendoqualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamentopositivo assunto con continuità dal detenuto.Deve aggiungersi che «In tema di liberazione anticipata, iltribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto dellarelativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nelcaso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguitodalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessionedella detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per leloro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elementosintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo».(Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280985 – 01; Sez.1, n. 16986 del 28/11/2002, dep.2003, Fedele, Rv. 224792; Sez. 1, n.13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Bellocco, Rv. 243541; Sez. 1, n.32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293).3. Tanto premesso sulla ratio dell’istituto, si osserva che lanorma prevede che il beneficio della liberazione anticipata si applichiper ogni singolo semestre di pena scontata. Naturalmente, il principiodella valutazione frazionata per semestri del comportamento delcondannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che unatrasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudiziorelativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si trattidi una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera dirieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez.1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522-01).Questa Corte ha affermato che «in tema di liberazione anticipata,mentre è corretto affermare che una trasgressione comportamentalepuò ripercuotersi sui semestri antecedenti a quello in cui ha avutoluogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazioneall’opera di rieducazione, in quanto indice dell’assenza di effettipositivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare gli effettidella medesima trasgressione sui semestri successivi, ben potendoverificarsi che, dopo, l’episodio negativo, la partecipazione vi siastata» (Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Rv. 254550-01).4. Tanto premesso in ordine ai principi cui il Collegio ispira lapropria decisione, si osserva che il primo motivo di ricorso è fondato.Ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nelsenso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e deglisviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è statooggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità odincongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempreavendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioniformulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010, Rv. 246172-01). Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania,pur avendo riportato nella premessa che il magistrato di sorveglianzaaveva dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata conriferimento a taluni periodi richiesti, in quanto già valutati, ha del tuttoomesso di argomentare sulle ragioni del reclamo proposto su talepunto. Il tema è rimasto totalmente obliato.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che lamotivazione di rigetto è fondata su un doppio parametro divalutazione: da un lato, il Tribunale ha menzionato gli illecitidisciplinari; dall’altro, ha fatto riferimento alla mancata partecipazioneal programma di rieducazione.5.1.1. Quanto al primo punto, il Tribunale ha ritenuto di dovervalutare espressamente solo gli illeciti del 7 maggio 2023 e del 22novembre 2023: il primo, nel merito, e il secondo sotto il profilo dellalegittimità della procedura seguita. Ciò sulla base del disposto dell’art.69, comma 6 Ord. pen., il quale dispone che il magistrato disorveglianza provvede ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. sui reclamiproposti dai detenuti e dagli internati sulle sanzioni disciplinari,valutando i profili di rispetto della procedura, nei casi delle sanzioni dicui all’art. 39, nn. 1, 2 e 3, e anche i profili di merito in quelle di cui ainn. 4 e 5.In tal modo, tuttavia, il Tribunale è incorso in violazione di legge.La procedura di cui all’art. 69, comma 6 Ord. pen. è volta adassicurare al detenuto un controllo giurisdizionale sulle sanzionidisciplinari adottate dagli organi amministrativi dell’istituto. Taleprocedura, tuttavia, non coincide né interferisce con la valutazionedell’illecito disciplinare che il magistrato il Tribunale di sorveglianzadevono compiere al fine della valutazione dei presupposti dellaliberazione anticipata. In tale caso, infatti, l’esame della natura egravità dell’illecito disciplinare ha una diversa finalità ed un diversooggetto e non subisce alcuna interferenza né dalla valutazione dellacommissione di disciplina né dall’esito dell’eventuale reclamo. QuestaCorte ha, infatti, chiarito che l’illecito disciplinare, in sede divalutazione dei presupposti per la liberazione anticipata, rilevaesclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilitàal trattamento rieducativo, unico oggetto della verifica. Il Tribunale disorveglianza, pertanto, può «tenere conto ai fini del rigetto dell'istanzadi liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinareanche se viziato da nullità per omessa contestazione dell'infrazione, inquanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazionicommesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatole, maesclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesionedel condannato alle finalità del trattamento rieducativo (così Sez. 1,Sentenza n. 16986 del 28/11/2002, Rv. 224792, ric. Fedele» (Sez. 1,n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, Rv. 243541-01).Nel caso in esame, disattendendo tali consolidati principi, ilTribunale di sorveglianza ha omesso del tutto di valutare due deiquattro illeciti disciplinari (quello dell’11 gennaio 2023 e quello del 30gennaio 2023) e ha valutato solo sotto il profilo della regolaritàprocedurale quello del 27 novembre 2023.In tal modo, confondendo il vaglio da effettuare in sede di reclamoex art. 69 Ord. pen. e quello da effettuare in sede di valutazione exart. 54 Ord. pen., ha omesso di valutare l’unico profilo di interesse aifini dell’istanza sottopostagli ovvero se gli illeciti disciplinari fosseroespressione di mancata adesione al programma rieducativo.Quanto all’illecito disciplinare del 7 maggio 2023, invece, ilTribunale ha valutato il merito, affermando che l’illecito era statoeffettivamente commesso e che non era giustificabile con le condizionicliniche e psicologiche del condannato, ma ha omesso di effettuare ilnecessario bilanciamento con i parametri di cui all’art. 103, comma 2,d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, ovvero con l’impegno mostrato daldetenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso deltrattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con glioperatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna»,essendosi limitato ad affermare l’adesione solo formale e strumentaleal programma, senza chiarire le ragioni di tali conclusioni. D’altrocanto, nessuna comparazione risulta effettuata con ogni altro elementoeventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenutadall'interessato nel periodo semestrale in esame.5.2.2. Con riferimento alla partecipazione al processo rieducativo, ilTribunale ha omesso di compiere la verifica richiesta dall’art. 54 Ord. pen.,come illustrata in precedenza. Nessun argomento è stato speso, infatti, inordine ai “rapporti” costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre checon i compagni, gli operatori, i familiari al fine di verificare se ilcomportamento del detenuto sia tale da dimostrare un allontanamento damodelli socialmente validi, e se sia, dunque, sintomatico della mancatapartecipazione all'opera di rieducazione e, pertanto, preclusivo dellaconcessione della liberazione anticipata. Sul punto, il Tribunale si è limitato adaffermare che la gravità della condotta (non descritta) prevale su ogni altraargomentazione ed evidenzia il carattere meramente formale e strumentale diqualsivoglia precedente adesione al programma di trattamento, senzaesplicitare la natura delle violazioni al fine di consentire di valutarnel’incidenza sui profili di interesse, né la logicità della motivazione.5. Le violazioni di legge in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza diCatania nell’omettere di valutare tutti gli illeciti disciplinari contestati al fine divalutarne la gravità ed incidenza sul percorso rieducativo, nonché le lacunemotivazionali in ordine all’unica condotta di rilievo disciplinare presa in esame(descrizione del fatto; valutazione sotto il profilo dell'attitudine o meno adindicare una condotta restia al processo di rieducazione; comparazione, in ungiudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivorisultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame), e, infine, la totale assenza di motivazione sui motivi direclamo proposti avverso la declaratoria di inammissibilità, impongonol’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Catania perché proceda a nuovo giudizio sulla vicenda nelrispetto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionalievidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di CataniaCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]