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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 1991

Cassazione n. 29922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1991 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Salerno con il provvedimento impugnato in questa sede ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale della stessa città del 12 febbraio 2022 che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indiziato per il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza di esigenze cautelari, desunta unicamente dalla commissione di reati contro il patrimonio risalenti ad epoche remote e, come tali, non idonei a fondare il giudizio di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla verifica dell'adeguatezza della misura cautelare applicata.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale del riesame che ha posto in rilievo il complesso dei dati desumibili dalle specifiche condotte di realizzazione del reato, dalla spiccata inclinazione a delinquere dimostrata e dall'esistenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, attestanti un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa anche in ragione della necessità - in difetto di dimostrate capacità reddituali - di assicurarsi i mezzi di sostentamento.

Si tratta, infatti, di motivazione che fa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell'individuazione del contenuti dei caratteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabili nell'esistenza di elementi reali e non ipotetici, sostenuti da una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale («fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice»: Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01).

1.2. Il secondo motivo di ricorso, pur indicando quale oggetto della censura quella dell'adeguatezza della misura applicata, si limita a reiterare le doglianze relative all'insussistenza dei caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, senza alcun confronto puntuale con l'operata scelta della misura della custodia in domiciliare, ampiamente motivata in relazione al grado e all'intensità delle esigenze di cautela.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1991 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Salerno con il provvedimento impugnato in questa sede ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale della stessa città del 12 febbraio 2022 che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indiziato per il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2 bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermata sussistenza di esigenze cautelari, desunta unicamente dalla commissione di reati contro il patrimonio risalenti ad epoche remote e, come tali, non idonei a fondare il giudizio di concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla verifica dell'adeguatezza della misura cautelare applicata. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale del riesame che ha posto in rilievo il complesso dei dati desumibili dalle specifiche condotte di realizzazione del reato, dalla spiccata inclinazione a delinquere dimostrata e dall'esistenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, attestanti un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa anche in ragione della necessità - in difetto di dimostrate capacità reddituali - di assicurarsi i mezzi di sostentamento. Si tratta, infatti, di motivazione che fa applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell'individuazione del contenuti dei caratteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabili nell'esistenza di elementi reali e non ipotetici, sostenuti da una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale («fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice»: Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso, pur indicando quale oggetto della censura quella dell'adeguatezza della misura applicata, si limita a reiterare le doglianze relative all'insussistenza dei caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, senza alcun confronto puntuale con l'operata scelta della misura della custodia in domiciliare, ampiamente motivata in relazione al grado e all'intensità delle esigenze di cautela. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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