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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10586/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 5770/2021 depositata il 14 dicembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva tempestivo il deposito di documenti (avviso di accertamento e avviso di ricevimento della relativa raccomandata) avvenuta in grado d’appello, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio con riferimento all’avviso di accertamento TK3018100534/2013.

L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione Degli artt. 2697 cod. civ., 345, 23, 24, 115, cod. proc. civ., 58, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che erroneamente la CTR abbia ritenuto ammissibili le produzioni in sede d’appello da parte dell’Agenzia.

1.1. Il motivo, di là dall’indicazione anche di norme del tutto inconferenti con l’oggetto del motivo medesimo, è infondato.

Invero in base all’art. 58, d.lgs. n. 456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con l’unico limite temporale di cui all’art. 32 stesso decreto, ovviamente riferito all’udienza di discussione in appello (cfr. in tal senso Cass.n.10788/24).

2. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 5770/2021 depositata il 14 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva tempestivo il deposito di documenti (avviso di accertamento e avviso di ricevimento della relativa raccomandata) avvenuta in grado d’appello, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio con riferimento all’avviso di accertamento TK3018100534/2013. L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione Degli artt. 2697 cod. civ., 345, 23, 24, 115, cod. proc. civ., 58, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che erroneamente la CTR abbia ritenuto ammissibili le produzioni in sede d’appello da parte dell’Agenzia. 1.1. Il motivo, di là dall’indicazione anche di norme del tutto inconferenti con l’oggetto del motivo medesimo, è infondato. Invero in base all’art. 58, d.lgs. n. 456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con l’unico limite temporale di cui all’art. 32 stesso decreto, ovviamente riferito all’udienza di discussione in appello (cfr. in tal senso Cass.n.10788/24). 2. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.200,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se
Sentenza Cassazione n. 10586/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris