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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 28179/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01331P1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047Y4FL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04T9YI3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di cui agli artt. 56-624, 625, n. 4, cod. pen. e condannate alla pena di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano l'erronea applicazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen., in relazione all'assenza della destrezza nell'azione compiuta, sia meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01331P1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 047Y4FL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04T9YI3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (9, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di cui agli artt. 56-624, 625, n. 4, cod. pen. e condannate alla pena di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano l'erronea applicazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen., in relazione all'assenza della destrezza nell'azione compiuta, sia meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 28179/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris