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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33628/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di partecipazione ad organizzazione di stampo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., per il quale egli ha riportato condanna nei due gradi del giudizio di merito dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione.

Il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che il termine di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen. in relazione al reato in esame, fosse di sei anni e non di quattro come sostenuto dal ricorrente e che esso, pertanto, non fosse divenuto inefficace.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], cleducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al computo del termine massimo della custodia cautelare in carcere.

Secondo il ricorrente, l'aggravante di cui all'art.. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non sarebbe ad effetto speciale e, dunque, di essa non dovrebbe tenersi conto per il calcolo del termine di durata della misura ex art. 278 cod. proc. pen., come, invece, ritenuto dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto - espresso da Sei. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Messina, Rv. 276071 - secondo il quale, ai fini della determinazione della pena rilevante per la individuazione dei termini di durata della misura cautelare personale disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416- bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti (in motivazione, la Corte ha precisato che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen., non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale).

Come è stato spiegato con esaustività nella motivazione di tale decisione - che richiama altra sentenza di legittimità conforme (Sez. 6, n. 41233 del 24/10/2007, Attardo, Rv. 237671) - "l'art. 278, cod. proc. pen. - per quel che rileva ai fini del presente ricorso - stabilisce che, per determinare la pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, si deve tener conto delle circostanze «a effetto speciale».

L'art. 63, comma 3, cod. pen., definisce espressamente tali circostanze, come «quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo».

L'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. - sia nella formulazione attualmente in vigore, che in quella vigente all'epoca dei fatti oggetto di giudizio, introdotta dal dl „ 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ed applicabile alla fattispecie in esame, poiché più favorevole per l'imputato - prevede, per l'ipotesi dell'associazione armata, una specifica circostanza aggravante, determinando la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, ma con un aumento inferiore di un terzo rispetto a quest'ultima: nello specifico, secondo la disciplina previgente, da nove a quindici anni di reclusione, rispetto ad una pena base, ai sensi del comma 1, che allora andava da sette a dodici anni (nel testo attuane, invece, introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, a fronte di una pena base da dieci a quindici anni di reclusione, il comma 4 fissa i limiti edittali per la fattispecie aggravata da un minimo di dodici ad un massimo di venti anni).

3. Non è necessario mettere in discussione neppure l'altro principio su cui il ricorrente fonda la propria domanda: ovvero quello per cui le circostanze per le quali la legge stabilisce in modo indipendente la misura della pena - cc.dd., appunto, "indipendenti" - non rientrano nella categoria delle circostanze "ad effetto speciale", qualora comportino un aumento di pena non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria del reato.

Esso è stato affermato dalla Sezioni unite di questa Corte - sentenz.a n. 28953 del 27/04/2017, Stella, Rv. 269784 - con riferimento ex professo alla determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, ma nessuno ne revoca in dubbio l'estensione anche alla materia cautelare personale (in tal senso, espressamente, Sez. 5, n. :39489 del 23/04/2018, Rv. 273796)".

Tuttavia, la questione non ha ragione di essere evocata in tutti quei casi in cui la individuazione della entità della pena applicabile, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia risolta nell'ambito della singola fattispecie criminosa.

Questo è quanto accade nell'art. 416-bis, cod. pen., il quale racchiude in sé e risolve ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate da esso contemplate, e - per quel che qui rileva - espressamente prevede, in particolare, che, per effetto del comma 6, la pena stabilita nel quarto comma sia aumentata da un terzo alla metà: in tal modo derogando, con disposizione specifica, alla norma generale (in termini pressoché identici, Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244460; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252069).

Nello stesso senso la decisione emessa - proprio con riguardo alla specifica posizione del ricorrente - da Sez. 1, n. 33383 del 15/07/2022, non massimata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede cautelare, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata, misura applicata al ricorrente in relazione al reato di partecipazione ad organizzazione di stampo mafioso aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, quarto e sesto comma, cod. pen., per il quale egli ha riportato condanna nei due gradi del giudizio di merito dopo annullamento con rinvio della Corte di cassazione. Il Tribunale, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che il termine di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen. in relazione al reato in esame, fosse di sei anni e non di quattro come sostenuto dal ricorrente e che esso, pertanto, non fosse divenuto inefficace. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], cleducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al computo del termine massimo della custodia cautelare in carcere. Secondo il ricorrente, l'aggravante di cui all'art.. 416-bis, quarto comma, cod. pen., non sarebbe ad effetto speciale e, dunque, di essa non dovrebbe tenersi conto per il calcolo del termine di durata della misura ex art. 278 cod. proc. pen., come, invece, ritenuto dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto - espresso da Sei. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Messina, Rv. 276071 - secondo il quale, ai fini della determinazione della pena rilevante per la individuazione dei termini di durata della misura cautelare personale disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416- bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti (in motivazione, la Corte ha precisato che la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen., non opera nei casi in cui il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale). Come è stato spiegato con esaustività nella motivazione di tale decisione - che richiama altra sentenza di legittimità conforme (Sez. 6, n. 41233 del 24/10/2007, Attardo, Rv. 237671) - "l'art. 278, cod. proc. pen. - per quel che rileva ai fini del presente ricorso - stabilisce che, per determinare la pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, si deve tener conto delle circostanze «a effetto speciale». L'art. 63, comma 3, cod. pen., definisce espressamente tali circostanze, come «quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo». L'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. - sia nella formulazione attualmente in vigore, che in quella vigente all'epoca dei fatti oggetto di giudizio, introdotta dal dl „ 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ed applicabile alla fattispecie in esame, poiché più favorevole per l'imputato - prevede, per l'ipotesi dell'associazione armata, una specifica circostanza aggravante, determinando la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, ma con un aumento inferiore di un terzo rispetto a quest'ultima: nello specifico, secondo la disciplina previgente, da nove a quindici anni di reclusione, rispetto ad una pena base, ai sensi del comma 1, che allora andava da sette a dodici anni (nel testo attuane, invece, introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, a fronte di una pena base da dieci a quindici anni di reclusione, il comma 4 fissa i limiti edittali per la fattispecie aggravata da un minimo di dodici ad un massimo di venti anni). 3. Non è necessario mettere in discussione neppure l'altro principio su cui il ricorrente fonda la propria domanda: ovvero quello per cui le circostanze per le quali la legge stabilisce in modo indipendente la misura della pena - cc.dd., appunto, "indipendenti" - non rientrano nella categoria delle circostanze "ad effetto speciale", qualora comportino un aumento di pena non superiore ad un terzo rispetto a quella ordinaria del reato. Esso è stato affermato dalla Sezioni unite di questa Corte - sentenz.a n. 28953 del 27/04/2017, Stella, Rv. 269784 - con riferimento ex professo alla determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato, ma nessuno ne revoca in dubbio l'estensione anche alla materia cautelare personale (in tal senso, espressamente, Sez. 5, n. :39489 del 23/04/2018, Rv. 273796)". Tuttavia, la questione non ha ragione di essere evocata in tutti quei casi in cui la individuazione della entità della pena applicabile, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia risolta nell'ambito della singola fattispecie criminosa. Questo è quanto accade nell'art. 416-bis, cod. pen., il quale racchiude in sé e risolve ogni profilo attinente al trattamento sanzionatorio nelle varie forme circostanziate da esso contemplate, e - per quel che qui rileva - espressamente prevede, in particolare, che, per effetto del comma 6, la pena stabilita nel quarto comma sia aumentata da un terzo alla metà: in tal modo derogando, con disposizione specifica, alla norma generale (in termini pressoché identici, Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244460; Sez. 6, n. 7916 del 13/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252069). Nello stesso senso la decisione emessa - proprio con riguardo alla specifica posizione del ricorrente - da Sez. 1, n. 33383 del 15/07/2022, non massimata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]
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