CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a ben vedere, le doglianze avanzate dalla difesa risultano essere contrastanti con il dato normativo e il consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto, in virtù del combinato disposto dell'art. 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen. la speciale causa di non punibilità non può essere concessa, tra le altre, qualora il comportamento risulti abituale, circostanza questa che si verifica quando un soggetto commetta più reati della stessa indole, per tale intendendosi "quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154-01); nel caso di specie, quindi, sebbene l'imputato non abbia riportato altre condanne per il reato di ricettazione per cui si procede, egli ha comunque commesso una pluralità di delitti caratterizzati dallo scopo di lucro, tali per cui, coerentemente con quando statuito dal giudice di secondo grado, non risulta possibile applicare l'art. 131-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis