CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17905/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.FLAMINIA 318 - [OSCURATO:PERSONA]. CORAPI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.FLAMINIA 318 - [OSCURATO:PERSONA]. CORAPI, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – Intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 209/2020depositata il 17/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., eper essa DoBank s .p. a ., denominazione assunta da UniCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in oggi [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], di cui si affermò creditrice in forza di fideiussione omnibus sino alla concorrenza della somma di euro 130.000,00 , rilasciata in suo favore a garanzia delle obbligazionidella società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale diBrescia con sentenza in data 8/2/2012, nonché [OSCURATO:PERSONA], acquirente – peratto di compravendita di bene immobile del 8/4/2011 – della nuda proprietà di un immobile sito in Calcio, chiedendo, in via principale, di dichiarare, ex art. 2901 cod. civ. , l’inefficacia nei propri confronti di tale atto, ed in subordine la simulazione,la nullità e l ’ inefficacia dell ’ atto stesso. 2. Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepirono l ’ infondatezza della domandaattorea e ne chiesero il rigetto. 3. Con sentenza n. 3436/2016 il Tribunale di Bergamo respinse l ’ azione revocatoria,ravvisando sì la sussistenza del credito dell ’ attrice e la ricorrenzasia del requisito oggettivo ( eventus damni ), sia di quello oggettivo,scientia damni e non consilium fraudis , stante l ’ anteriorità del credito rispetto all ’ atto dispositivo, ma quest ’ ultimo soltanto in capoall’alienante, e non invece all ’ acquirente. 4. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello lamentando l’erroneità della valutazione in ordine alla scientia damni del terzo acquirente, e l ’ assenza di ogni specifica statuizione sulla domanda subordinatadi simulazione. 5. Con sentenza n. 209/2020, depositata in data 17/02/2020, oggetto diricorso, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di prime cure , ha dichiarato l ’ inefficacia, ex art. 2901 e ss. cod. civ. cod.civ., nei confronti della società appellante [OSCURATO:SOCIETA], e per essa diDoValue, dell ’ atto in data 8/04/2011, con cui il Chittò ha venduto al Lucchini la nuda proprietà dell ’ immobile in questione, ordinando al competente conservatore dei RR.II. l ’ annotazione della sentenza inmargine alla trascrizione dell ’ atto di compravendita. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoa propria volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. 7. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 ha resistito ad entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Vapregiudizialmente osservato che sono pervenuti in Cancelleria atti dirinunzia firmati dai ricorrenti e dai rispettivi difensori , nonché la relativaaccettazione da parte della controricorrente. Vistigli artt. 390 e 391 c.p.c. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudiziodi cassazione per rinunzia. P.Q.M