CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 dicembre 1964 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2023 visti gli atti, impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse mediante "pec" dalla difesa del ricorrente, con le quali è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia, comminata nei confronti del ricorrente, per l'evasione dallo stesso realizzata in data 21 agosto 2022 allontanandosi, senza giustificazione alcuna, dalla residenza ove si trovava ristretto in detenzione domiciliare.2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. Ad avviso della difesa, la Corte del merito, nel pervenire alla conclusione contrastata dal ricorso, avrebbe valorizzato aspetti: -per un verso indifferenti al fine, perché nella sostanza coincidenti con i presupposti funzionali al giudizio di responsabilità, così da risultare inidonei a definire il portato oggettivo della offensività della condotta in contestazione; -per altro verso, inconferenti nel rimarcare l'intensità del dolo, perché l'aver evidenziato la superficialità del relativo atteggiamento psicologico alla luce delle giustificazioni addotte dal Crucitti a sostegno del riscontrato allontanamento dal domicilio ove lo stesso si trovava ristretto in detenzione domiciliare, più che implementare il disvalore del contegno tenuto, rassegnava, sul piano logico, una complessiva modestia della violazione, coerente alla rivendicata causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Le due conformi decisioni di merito restituiscono il seguente quadro fattuale. L'imputato si trovava in detenzione domiciliare, con possibilità di allontanarsi dal luogo di restrizione per quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì, per ragioni lavorative e, nei giorni restanti, per due ore (dalle ore 10 alle 12), per provvedere alle proprie esigenze di vita. In esito ad un controllo, non venne trovato in casa, di sabato, alle ore 8,55 (e dunque fuori dall'orario assentito). Rientrato in casa in concomitanza al detto controllo, ebbe a giustificare la propria assenza con la necessità di procurarsi delle sigarette, essendo un accanito fumatore. 3. Così descritta, nei suoi estremi fattuali, la vicenda a giudizio, ritiene la Corte che il giudizio di merito reso con la decisione gravata quanto alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità dettata dall'art 131-bis cod. pen. regga l'urto delle censure prospettate dalla difesa. 3.1. Ferma la sussistenza dei costituti oggettivi dell'ipotesi di reato contestata e ritenuta, offerti incontrovertibilmente dalla riscontrata assenza del ricorrente dal domicilio ove si trovava ristretto in detenzione in un orario incompatibile con le autorizzazioni che gli consentivano di allontanarsene, va rimarcata l'indimostrata modestia dei connotati propri della condotta materiale rivendicata dalla difesa (ad avviso della quale l'assenza dalla residenza sarebbe stata coincidente al tempo necessario per l'acquisto delle sigarette presso il rivenditore posizionato a pochi metri dal domicilio violato), trattandosi di aspetto in fatto solo affermato ma che non trova adeguato conforto nelle due sentenze di merito, senza che risulti indicato l'eventuale travisamento per omissione di elementi probatori acquisiti e non valorizzati in tale direzione. 3.2. In ogni caso, anche a seguire pedissequamente l'assunto difensivo, lo stesso non porta comunque all'accoglimento del ricorso.In termini di assorbente decisività, vanno, infatti, apprezzati gli aspetti in fatto emersi dalla decisione impugnata da valorizzare nell'ottica della rimarcata intensità del dolo, ritenuta tale da mostrarsi incompatibile alla rivendicata tenuità dell'offesa. La gratuità della addotta ragione giustificativa della violazione riscontrata (l'acquisto delle sigarette, essendo l'imputato un accanito fumatore), infatti, assume toni di coerente inconciliabilità con la rivendicazione difensiva, vieppiù se letta e filtrata alla luce degli ampi spazi di libertà garantiti dalle deroghe autorizzative assentite dal Magistrato di sorveglianza nonchè della correlata possibilità di soddisfare la detta esigenza entro ambiti temporali immediatamente contigui alla condotta (il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio a distanza di poco più di un'ora dal momento in cui ne è stata verificata l'assenza). Aspetti, questi, destinati a disvelare la marcata gratuità della violazione, sintomo di una rimarchevole indifferenza rispetto al vincolo restrittivo, correttamente valorizzata nel ritenere la condotta a giudizio incompatibile con la tenuità dell'offesa propria della causa di non punibilità rivendicata, senza incorrere in manifeste incongruenze logiche. 4. Da qui la infondatezza del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 202