CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di TRANIdpi-piaynLs_p_alle_autij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione di cocaina). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.. 2.2. Mancanza di motivazione con riferimento alla disposta confisca del danaro sequestrato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nella fattispecie, il ricorrente deduce un'ingiustificata carenza motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva. Ebbene, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si contesta il trattamento sanzio- natorio, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di viola- zione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Il giudice a quo risulta aver svolto verifica della congruità della pena patteggiata ai fini, la quale, nei limiti di cui all'art. 27 Cost., risulta adeguata rispetto a quella necessaria in base al rito prescelto. In tale contesto, non v'è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'omessa disapplicazione della reci- diva, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia ancor più del vizio di motivazione, non rientrando tale ipotesi in nessuna di quelle per le quali l'impugnazione è consen- tita (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788). 5. Anche il secondo motivo di ricorso non è proponibile in sede di legittimità. Va premesso che, nel capo di imputazione, è riportato che, al momento del fatto, l'Arbore era in possesso di una somma di danaro di euro 135,00 complessivi. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, tale quantitativo di danaro non risulta confiscato, per cui non sussistono i presupposti per disporre l'annulla- mento di una statuizione, che, in realtà, non è presente nella sentenza impugnata. 5.1. Al riguardo, va precisato che il presente procedimento è stato correttamente fissato per l'odierna udienza camerale senza formalità di procedura, in quanto la sen- tenza impugnata è di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. (art. 610, comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.). Il motivo di ricorso in esame, peraltro, va considerato tamquam non esset, non essendo riferibile alla sentenza impugnata, la quale non contiene un provvedimento di confisca. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.