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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 14097/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7718/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1186/2017 depositata il01/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di reversibilità, nonché suaerede, impugnava il diniego di rimborso Irpef relativo agli anni di imposta dal 2008 al 2011 per una somma complessiva di euro 14.766,00, per la parte eccedente la base imponibile dell'87,50%, relativamente alle pensioni integrative ex CAP- C onsorzio aut onomo del P orto di Genova erogate dall'Inps .

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso.

L'appello dell' U fficio veniva respinto dalla commissione regionale della Liguria, che confermava la sentenza di primo grado.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l' A genzia delle entrate con unico motivo.

Resiste con controricorso la contribuente, che in data 27/04/2023 ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazionedel comb inato disp osto degli artt. 7, 7 bis, 13, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 (come modificato dall'art. 11 l.n. 335/1995 ) e degli articoli 48 bis (ora 52 ), comma 1 e 47, comma 1, lett. h-bis del DPR 917 /1986 (ratione temporis applicabile), e degli articoli 10, comma 1, lett. f e 19 del D.Lgs. n. 47 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

Sostiene l’Amministrazione ricorrente, richiamando precedenti specifici di questa Corte, che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche dicui all'art. 47 comma 1 lettera h bis del medesimo testo di legge,erogate in forma periodica, erano tassabili non già sull'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto, ma sull'intero.

2. Va preliminarmente osservato che risulta infondata l'eccezione digiudicato interno sollevata dalla resistente non avendo in termini espressi l'Agenzia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art 12 del D.Lgs. 47/2000 relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell'87,50% per coloro andati in pensione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A tale proposito il ricorso, ancorché non abbia fatto un espressoriferimento al citato articolo 12, ha comunque argomentato circail fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche per coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avviene sull'intero importo e non già nella misura ridotta dell'87,50%.

Si osserva ulteriormente che la questione oggetto della sentenza di appello riguardava l'applicazione sotto il profilo temporale della legislazione sopravvenuta, nel cui contesto l'interpretazione e l'applicabilità dell'art 12 del D.Lgs.47/2000 non costituiva una autonoma statuizione ma una argomentazione inserita nel più ampio contesto motivazionale circa la normati va applicabile

2.1. Tanto premesso, il motivo è fondato.

Come più volte affermato da questa Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 10302/2015; Cass. n. 4583 del 2018; Cass. n. 5492 del 2020; Cass. n. 2859 del 2021; Cass. n. 24800 del 2021), in tema di applicazione dell'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dipendenti INPS, subentrato al fondo del ConsorzioAutonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973del 1986, convertito nella legge n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993, s ì che le prestazioni periodiche che ne derivanoricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis (ora art. 52) comma1 lettera d) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d.

T.U.I.R.), nella versionevigente al momento della relativa erogazione; ora, l'art. 10 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 47 del 2000, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha innovato in materia,disponendo che solo per i ratei erogati fino alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) le prestazioni periodiche in esame rimangono tassabili nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, per i ratei successivi a tale ultima data, le prestazioniperiodiche sono da ritenere interamente tassabili, pur se al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta edai redditi, di cui all'art. 44 comma 1 lettera g quinquies, sedeterminabili (ipotesi questa che non ricorre nella specie).

Pertanto, per effetto del mutato quadro normativo, ilmomento fiscalmente rilevante per determinare se spetti o meno al contribuente il beneficio fiscale in esame è quello della concreta erogazione del trattamento previdenziale da assoggettare alprelievo fiscale, nel senso che dette nuove e più restrittive disposizioni, che impongono la tassazione sull'intera baseimponibile, sono da ritenere vigenti anche per i diritti maturati anteriormente, qualora l'erogazione dei ratei sia in concretoavvenuta dopo il 31 dicembre 2000; e nella specie non è contestato che si tratti di prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 (precisamente prestazioni erogate dal 2008 al 2011); erroneamente , pertanto , la CTR ha riconosciuto al contribuente, con riferimento ai ratei anzidetti, il diritto alla liquidazione dell'IRPEF sul minor importo dell'87,50%degli emolumenti corrisposti al contribuente .

2.2. Non coglie nel segno a tale riguardo la critica di tale orientamento proposta dalla controricorrente ch e, invocando la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma1, D. Lgs. n. 47/2000, predica l’ultrattività del trattamento agevolato a tutti i “ diritti ” pensionistici maturati anteriormente al 1 gennaio 2001, laddove la norma transitoria espressamente si limita a disporre che la nuova disciplina non si applica agli “importi” e dunque ai ratei erogati anteriormentea tale data, mentre risulta pienamente applicabile per il periodo successivo.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7718/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1186/2017 depositata il01/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di reversibilità, nonché suaerede, impugnava il diniego di rimborso Irpef relativo agli anni di imposta dal 2008 al 2011 per una somma complessiva di euro 14.766,00, per la parte eccedente la base imponibile dell'87,50%, relativamente alle pensioni integrative ex CAP- C onsorzio aut onomo del P orto di Genova erogate dall'Inps . 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso. L'appello dell' U fficio veniva respinto dalla commissione regionale della Liguria, che confermava la sentenza di primo grado. 3. Ha proposto ricorso per Cassazione l' A genzia delle entrate con unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente, che in data 27/04/2023 ha depositato memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazionedel comb inato disp osto degli artt. 7, 7 bis, 13, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 (come modificato dall'art. 11 l.n. 335/1995 ) e degli articoli 48 bis (ora 52 ), comma 1 e 47, comma 1, lett. h-bis del DPR 917 /1986 (ratione temporis applicabile), e degli articoli 10, comma 1, lett. f e 19 del D.Lgs. n. 47 del 2000, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. Sostiene l’Amministrazione ricorrente, richiamando precedenti specifici di questa Corte, che, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le prestazioni pensionistiche dicui all'art. 47 comma 1 lettera h bis del medesimo testo di legge,erogate in forma periodica, erano tassabili non già sull'87,50% dell'ammontare lordo corrisposto, ma sull'intero. 2. Va preliminarmente osservato che risulta infondata l'eccezione digiudicato interno sollevata dalla resistente non avendo in termini espressi l'Agenzia censurato la motivazione della CTR relativa alla applicabilità al caso di specie della disposizione transitoria di cui all'art 12 del D.Lgs. 47/2000 relativo alla permanenza della tassazione agevolata su base imponibile dell'87,50% per coloro andati in pensione anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale proposito il ricorso, ancorché non abbia fatto un espressoriferimento al citato articolo 12, ha comunque argomentato circail fatto che in relazione alla sopravvenuta legislazione le nuove disposizioni fossero applicabili anche per coloro i cui diritti fossero maturati anteriormente con la conseguenza che la tassazione avviene sull'intero importo e non già nella misura ridotta dell'87,50%. Si osserva ulteriormente che la questione oggetto della sentenza di appello riguardava l'applicazione sotto il profilo temporale della legislazione sopravvenuta, nel cui contesto l'interpretazione e l'applicabilità dell'art 12 del D.Lgs.47/2000 non costituiva una autonoma statuizione ma una argomentazione inserita nel più ampio contesto motivazionale circa la normati va applicabile 2.1. Tanto premesso, il motivo è fondato. Come più volte affermato da questa Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 10302/2015; Cass. n. 4583 del 2018; Cass. n. 5492 del 2020; Cass. n. 2859 del 2021; Cass. n. 24800 del 2021), in tema di applicazione dell'IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dipendenti INPS, subentrato al fondo del ConsorzioAutonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 973del 1986, convertito nella legge n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993, s ì che le prestazioni periodiche che ne derivanoricadono nell'ambito applicativo dell'art. 48 bis (ora art. 52) comma1 lettera d) del d.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. T.U.I.R.), nella versionevigente al momento della relativa erogazione; ora, l'art. 10 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 47 del 2000, di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha innovato in materia,disponendo che solo per i ratei erogati fino alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2001) le prestazioni periodiche in esame rimangono tassabili nella misura dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, mentre, per i ratei successivi a tale ultima data, le prestazioniperiodiche sono da ritenere interamente tassabili, pur se al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta edai redditi, di cui all'art. 44 comma 1 lettera g quinquies, sedeterminabili (ipotesi questa che non ricorre nella specie). Pertanto, per effetto del mutato quadro normativo, ilmomento fiscalmente rilevante per determinare se spetti o meno al contribuente il beneficio fiscale in esame è quello della concreta erogazione del trattamento previdenziale da assoggettare alprelievo fiscale, nel senso che dette nuove e più restrittive disposizioni, che impongono la tassazione sull'intera baseimponibile, sono da ritenere vigenti anche per i diritti maturati anteriormente, qualora l'erogazione dei ratei sia in concretoavvenuta dopo il 31 dicembre 2000; e nella specie non è contestato che si tratti di prestazioni pensionistiche erogate dopo il 31 dicembre 2000 (precisamente prestazioni erogate dal 2008 al 2011); erroneamente , pertanto , la CTR ha riconosciuto al contribuente, con riferimento ai ratei anzidetti, il diritto alla liquidazione dell'IRPEF sul minor importo dell'87,50%degli emolumenti corrisposti al contribuente . 2.2. Non coglie nel segno a tale riguardo la critica di tale orientamento proposta dalla controricorrente ch e, invocando la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma1, D. Lgs. n. 47/2000, predica l’ultrattività del trattamento agevolato a tutti i “ diritti ” pensionistici maturati anteriormente al 1 gennaio 2001, laddove la norma transitoria espressamente si limita a disporre che la nuova disciplina non si applica agli “importi” e dunque ai ratei erogati anteriormentea tale data, mentre risulta pienamente applicabile per il periodo successivo. 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle E
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