CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2424-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO n. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' MARISTELLA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1630/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Grosseto invocando la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, e di scarico, a carico del fondo delle convenute ed a favore di quello dell’attore, determinando le indennità dovute da quest’ultimo. Si costituivano in giudizio le convenute, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù a carico della loro proprietà. Con ordinanza n. 126/2014 il Tribunale accoglieva in parte la domanda, costituendo la sola servitù di scarico coattivo e determinando la relativa indennità a favore delle proprietarie del fondo servente. Con la sentenza impugnata, n. 1630/2019, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dal Bacconi avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due in veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame senza esplicitare le ragioni poste a base della propria decisione e comunque ipotizzando l’esecuzione di un intervento di riapertura di una porta esistente nella proprietà del ricorrente. La censura è inammissibile. La Corte di Appello espone i motivi per cui è pervenuta al rigetto del gravame proposto dal Bacconi avverso la decisione di prime cure: in particolare, da atto che “… dagli accertamenti espletati emerge che già esisteva un collegamento tra l’abitazione del Bacconi e la retrostante porzione dell’immobile e che esso, come è agevole rilevare sulla base del materiale fotografico allegato alla relazione di CTU, ben può essere facilmente ricostruito attraverso l’apertura della (preesistente) porta tamponata (cfr., all. 16 dell’elaborato peritale), trattandosi di intervento di pronta e non dispendiosa praticabilità, che senza comportare modifiche all’assetto dei luoghi richiede solo una fase demolitoria e ripristinatoria. Ne consegue la possibilità per il Bacconi di realizzare senza la necessità di lavori particolarmente onerosi un accesso all’area retrostante del suo fabbricato” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). A tale considerazione la Corte distrettuale aggiunge che“… il principio … secondo il quale il fondo intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza della interclusione è applicabile nel caso in cui esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra, poiché in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di accesso alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolato da alcunché (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 18372 del 13/09/2004; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 22834 del 28/10/2009; da ult. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 55 del 04/01/2018)” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza). Da tali considerazioni la Corte di merito ha ricava to che “In conclusione, per quanto sin qui detto, il fabbricato dell’appellante deve ritenersi dotato di un proprio accesso alla via pubblica” ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda tesa ad ottenere la costituzione di un diritto di passaggio a carico del fondo di proprietà Macciò. Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’apprezzamento del compendio istruttorio, che il ricorrente contesta proponendo, in sostanza, una lettura alternativa delle prove, senza considerare, da un lato, che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013 , Rv. 627790) ; e, dall’altro lato, che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 15 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente condannato il Bacconi alle spese del grado, parametrandole allo scaglione di tariffa previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, anziché sulla base del valore dominicale del terreno, o della rendita catastale del fabbricato, moltiplicato per cinque. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente nondeduce, né dimostra, di aver depositato in atti del giudizio di merito documentazione idonea a dimostrare quale fosse il valore catastale o dominicale del bene immobile di cui è causa. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess