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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34111/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casablanca avverso la sentenza del 22/10/2021 emessa dalla Corte d'appello d Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che le censure relative alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio non appaiono scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impirgrita.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] igna P O S I T A IN \ CI ' 15 sr 22 Il.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Casablanca avverso la sentenza del 22/10/2021 emessa dalla Corte d'appello d Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che le censure relative alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio non appaiono scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impirgrita. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] igna P O S I T A IN \ CI ' 15 sr 22 Il.
Sentenza Cassazione n. 34111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris