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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01071/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi limitatamente al secondo motivo e per l'annullamento della sentenza con rinvio sul punto ed il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 9 novembre 201:1 del Tribunale di Parma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione — così riqualificato il fatto originariamente contestato come furto consumato in abitazione - aggravato dal numero delle persone, pari a tre, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata e specifica e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva specifica e, applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenute equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, li ha condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa solo per [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che essi non erano in grado di rendersi conto dell'altruità della cosa.

La Corte di appello aveva desunto il dolo dalla deposizione del teste Sciocchetti, che aveva riferito della presenza in loco di cartelli che indicavano che il luogo ove era avvenuto il furto era di proprietà privata.

Essi evidenziano che con l'atto di appello si erano lamentati della non univocità ed incoerenza delle dichiarazioni del teste, che appariva non attendibile ed incoerente.

Anche lo stato di abbandono in cui si trovava il casolare ove era stato eseguito il furto non consentiva di percepire che il materiale ferroso ivi sottratto fosse di proprietà di alcuno.

Sul punto la Corte di appello non aveva fornito alcuna concreta motivazione.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. evidenziando che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, l'edificio all'interno del quale è stata sottratta la refurtiva era un casolare abbandonato adibito a deposito di materiali edili, cosicché esso non integrava una «abitazione» ai fini di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed il fatto andrebbe qualificato come tentato furto aggravato dal numero delle persone ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 5, cod. pen., conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione.

2.3. Con il terzo motivo la sola [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che, avendo riportato solo una sentenza di applicazione di pena pari a mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa per un delitto commesso undici anni prima del furto contestato in questa sede e comunque estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la precedente condanna non sarebbe ostativa all'applicazione dell'invocato beneficio.

2.4. Con il quarto motivo la sola [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra le circostanze.

La Corte di appello aveva escluso la prevalenza osservando che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. era indice di particolare pericolosità, mentre non era provato che i tre imputati si fossero accordati per commettere il furto; quanto all'aggravante della violenza sulle cose, essa era già stata esclusa dal Tribunale; inoltre l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era incensurata, mentre il certificato del casellario giudiziale si riferiva ad altro soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello dell'imputata.

2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena base, determinata quanto alla pena detentiva in misura pari al minimo edittale per il reato consumato, mentre per la pena pecuniaria era pari al minimo edittale per il reato tentato, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione in ordine a tale scelta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Dalle due sentenze di merito emerge che il furto è avvenuto in un casolare in pessime condizioni di manutenzione e disabitato da molto tempo, che era stato adibito a deposito di materiali dalla società che ne aveva la proprietà.

Non essendo il casolare più adibito ad abitazione e non essendo in alcun modo utilizzato per il compimento di atti della vita privata, deve escludersi che esso integri un'abitazione ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.

Il fatto va quindi riqualificato come tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 5, cod. pen..

Deve, peraltro, rilevarsi che l'aggravante della violenza sulle cose è già stata esclusa dal Tribunale.

2. Stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il delitto è ormai estinto per prescrizione, non risultando evidente la ricorrenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 della disposizione appena citata.

Difatti per il tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. la pena edittale è pari ad anni quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen..

Tuttavia, deve considerarsi che la Corte di appello ha applicato anche la recidiva reiterata specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Anche ai fini di cui all'art. 157 cod. pen. rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod. pen..

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale.

Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., che prevede che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare detta pena fino ad un terzo.

Nel caso di specie la circostanza più grave è, per entrambi i delitti di cui ai capi A) ed E), quella di cui all'art. 625 cod. pen., che comporta il raddoppio della pena.

Non rileva, ai fini dell'art. 157 cod. pen., che per effetto della precedente applicazione di altra circostanza ad effetto speciale, l'aumento di pena per la recidiva non possa superare, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., il terzo della pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986).

Il limite di un terzo derivante dalla precedente applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave.

Anche tenendo conto dell'aumento di un terzo per la recidita, la pena edittale non supera i sei anni, cosicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine minimo di prescrizione è pari a sei anni.

Ne deriva che il reato, commesso in data 23 settembre 2009, si è estinto per prescrizione già prima della sentenza di secondo grado, atteso che tra la sentenza di primo grado, emessa il 9 novembre 2011, e la sentenza di secondo grado intercorrono ben otto anni, due mesi e dieci giorni ed in tale arco di tempo non sono intervenuti anni interruttivi.

Anche volendo attribuire efficacia interruttiva del termine di prescrizione al decreto di citazione per il giudizio di appello, deve rilevarsi che questo è stato emesso il 4 novembre 2019, cosicché in ogni caso il termine minimo risulta integralmente decorso tra la data della sentenza di primo grado ed il decreto di citazione per il giudizio di appello.

In ogni caso risulta interamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni dieci, applicabile ex art. 161, ultimo comma, cod. pen. agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'applicazione della recidiva reiterata specifica, e di anni nove, applicabile ai sensi della citata disposizione alla Mastini per effetto della recidiva specifica, anche calcolando la sospensione dei termini dal 21 gennaio 2011 al 8 giugno 2011.

3. Concludendo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 625, primo comma, n. 5,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi limitatamente al secondo motivo e per l'annullamento della sentenza con rinvio sul punto ed il rigetto dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 9 novembre 201:1 del Tribunale di Parma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione — così riqualificato il fatto originariamente contestato come furto consumato in abitazione - aggravato dal numero delle persone, pari a tre, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva reiterata e specifica e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalla recidiva specifica e, applicate le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ritenute equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, li ha condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa solo per [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che essi non erano in grado di rendersi conto dell'altruità della cosa. La Corte di appello aveva desunto il dolo dalla deposizione del teste Sciocchetti, che aveva riferito della presenza in loco di cartelli che indicavano che il luogo ove era avvenuto il furto era di proprietà privata. Essi evidenziano che con l'atto di appello si erano lamentati della non univocità ed incoerenza delle dichiarazioni del teste, che appariva non attendibile ed incoerente. Anche lo stato di abbandono in cui si trovava il casolare ove era stato eseguito il furto non consentiva di percepire che il materiale ferroso ivi sottratto fosse di proprietà di alcuno. Sul punto la Corte di appello non aveva fornito alcuna concreta motivazione. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. evidenziando che, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, l'edificio all'interno del quale è stata sottratta la refurtiva era un casolare abbandonato adibito a deposito di materiali edili, cosicché esso non integrava una «abitazione» ai fini di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed il fatto andrebbe qualificato come tentato furto aggravato dal numero delle persone ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 5, cod. pen., conformemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo la sola [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sostenendo che, avendo riportato solo una sentenza di applicazione di pena pari a mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa per un delitto commesso undici anni prima del furto contestato in questa sede e comunque estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., la precedente condanna non sarebbe ostativa all'applicazione dell'invocato beneficio. 2.4. Con il quarto motivo la sola [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra le circostanze. La Corte di appello aveva escluso la prevalenza osservando che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. era indice di particolare pericolosità, mentre non era provato che i tre imputati si fossero accordati per commettere il furto; quanto all'aggravante della violenza sulle cose, essa era già stata esclusa dal Tribunale; inoltre l'imputata [OSCURATO:PERSONA] era incensurata, mentre il certificato del casellario giudiziale si riferiva ad altro soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quello dell'imputata. 2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena base, determinata quanto alla pena detentiva in misura pari al minimo edittale per il reato consumato, mentre per la pena pecuniaria era pari al minimo edittale per il reato tentato, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione in ordine a tale scelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Dalle due sentenze di merito emerge che il furto è avvenuto in un casolare in pessime condizioni di manutenzione e disabitato da molto tempo, che era stato adibito a deposito di materiali dalla società che ne aveva la proprietà. Non essendo il casolare più adibito ad abitazione e non essendo in alcun modo utilizzato per il compimento di atti della vita privata, deve escludersi che esso integri un'abitazione ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. Il fatto va quindi riqualificato come tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 5, cod. pen.. Deve, peraltro, rilevarsi che l'aggravante della violenza sulle cose è già stata esclusa dal Tribunale. 2. Stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che il delitto è ormai estinto per prescrizione, non risultando evidente la ricorrenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 della disposizione appena citata. Difatti per il tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n. 3, cod. pen. la pena edittale è pari ad anni quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen.. Tuttavia, deve considerarsi che la Corte di appello ha applicato anche la recidiva reiterata specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Anche ai fini di cui all'art. 157 cod. pen. rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod. pen.. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale. Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., che prevede che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare detta pena fino ad un terzo. Nel caso di specie la circostanza più grave è, per entrambi i delitti di cui ai capi A) ed E), quella di cui all'art. 625 cod. pen., che comporta il raddoppio della pena. Non rileva, ai fini dell'art. 157 cod. pen., che per effetto della precedente applicazione di altra circostanza ad effetto speciale, l'aumento di pena per la recidiva non possa superare, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., il terzo della pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986). Il limite di un terzo derivante dalla precedente applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Anche tenendo conto dell'aumento di un terzo per la recidita, la pena edittale non supera i sei anni, cosicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine minimo di prescrizione è pari a sei anni. Ne deriva che il reato, commesso in data 23 settembre 2009, si è estinto per prescrizione già prima della sentenza di secondo grado, atteso che tra la sentenza di primo grado, emessa il 9 novembre 2011, e la sentenza di secondo grado intercorrono ben otto anni, due mesi e dieci giorni ed in tale arco di tempo non sono intervenuti anni interruttivi. Anche volendo attribuire efficacia interruttiva del termine di prescrizione al decreto di citazione per il giudizio di appello, deve rilevarsi che questo è stato emesso il 4 novembre 2019, cosicché in ogni caso il termine minimo risulta integralmente decorso tra la data della sentenza di primo grado ed il decreto di citazione per il giudizio di appello. In ogni caso risulta interamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni dieci, applicabile ex art. 161, ultimo comma, cod. pen. agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell'applicazione della recidiva reiterata specifica, e di anni nove, applicabile ai sensi della citata disposizione alla Mastini per effetto della recidiva specifica, anche calcolando la sospensione dei termini dal 21 gennaio 2011 al 8 giugno 2011. 3. Concludendo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 56, 624 e 625, primo comma, n. 5,
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