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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 24182/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21 51 8-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3659/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 391bis cod.proc.civ. avverso la sentenza nr. 3659 del 2021, con la quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso ordinario per cassazione proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];

2. dinanzi alla Corte di legittimità era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Roma nr. 4562 del 2018, depositata il 29.11.2018, che, in sede di reclamo, confermava la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) e comma 8, lett. f) del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali;

3. come riportato nella sentenza di questa Corte nr. 3659 del 2021, la vicenda giudiziale traeva origine «da una video- registrazione effettuata presso l'Ufficio comunale L.] da cui si evinceva che il funzionario amministrativo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, in diverse occasioni, 5,00 Euro dai cittadini che presentavano allo sportello denuncia di morte per ottenere il relativo certificato che invece era gratuito»;

4. la Corte, nell'esaminare il motivo di ricorso con cui si era denunciato il mancato rilievo alla sentenza penale di assoluzione, evidenziava l'autonomia dei giudizi e la corretta possibilità, per il giudice civile, di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare.

In tale contesto (v. § 8.4 della pronuncia nr. 3659 cit.) la Corte riportava gli elementi valutati dalla Corte di appello di Roma e, tra questi, anche la circostanza che il Simone non avesse mai contestato «la prassi» relativa alla dazione di Ric. 2021 n. 21518 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- denaro, giudicata idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario;

5. al giudizio di revocazione, resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA];

6. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]:

7. parte ricorrente prospetta l'errore revocatorio in relazione all'affermazione della Corte secondo cui non vi sarebbe stata contestazione, da parte del ricorrente, della prassi relativa alla accettazione di somme in denaro;

8. il ricorso è inammissibile;

9. per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020);

10. l'errore revocatorio deve, dunque, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata «con certezza di segno opposto» (nei termini, Cass. nr. 5197 del 2002; successivamente, Ric. 2021 n. 21518 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -3- ex plurimis, in motivaz.

Cass. nr. 19240 del 2011; Cass. nr. n.4050 del 2016);

11. alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un «fatto» risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso;

12. in modo evidente, la pronunzia del Giudice sull'esistenza di uno o più fatti non controversi, in applicazione del principio di non contestazione, implica necessariamente un'attività valutativa e, pertanto, non è mai il frutto di un errore meramente percettivo (Cass. nr. 7488 del 2011); la relativa statuizione è, infatti, resa all'esito di un giudizio di per sè incompatibile, anche se inesatto, con l'errore di fatto e non idoneo, pertanto, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 nr. 4 cod.proc.civ.,

13. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

14. va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 21518 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -4- contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21 51 8-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3659/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 391bis cod.proc.civ. avverso la sentenza nr. 3659 del 2021, con la quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso ordinario per cassazione proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2. dinanzi alla Corte di legittimità era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Roma nr. 4562 del 2018, depositata il 29.11.2018, che, in sede di reclamo, confermava la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento senza preavviso intimato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) e comma 8, lett. f) del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali; 3. come riportato nella sentenza di questa Corte nr. 3659 del 2021, la vicenda giudiziale traeva origine «da una video- registrazione effettuata presso l'Ufficio comunale L.] da cui si evinceva che il funzionario amministrativo [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, in diverse occasioni, 5,00 Euro dai cittadini che presentavano allo sportello denuncia di morte per ottenere il relativo certificato che invece era gratuito»; 4. la Corte, nell'esaminare il motivo di ricorso con cui si era denunciato il mancato rilievo alla sentenza penale di assoluzione, evidenziava l'autonomia dei giudizi e la corretta possibilità, per il giudice civile, di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare. In tale contesto (v. § 8.4 della pronuncia nr. 3659 cit.) la Corte riportava gli elementi valutati dalla Corte di appello di Roma e, tra questi, anche la circostanza che il Simone non avesse mai contestato «la prassi» relativa alla dazione di Ric. 2021 n. 21518 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- denaro, giudicata idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; 5. al giudizio di revocazione, resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: 7. parte ricorrente prospetta l'errore revocatorio in relazione all'affermazione della Corte secondo cui non vi sarebbe stata contestazione, da parte del ricorrente, della prassi relativa alla accettazione di somme in denaro; 8. il ricorso è inammissibile; 9. per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020); 10. l'errore revocatorio deve, dunque, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata «con certezza di segno opposto» (nei termini, Cass. nr. 5197 del 2002; successivamente, Ric. 2021 n. 21518 sez. ML - ud. 22-03-2022 -3- ex plurimis, in motivaz. Cass. nr. 19240 del 2011; Cass. nr. n.4050 del 2016); 11. alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un «fatto» risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; 12. in modo evidente, la pronunzia del Giudice sull'esistenza di uno o più fatti non controversi, in applicazione del principio di non contestazione, implica necessariamente un'attività valutativa e, pertanto, non è mai il frutto di un errore meramente percettivo (Cass. nr. 7488 del 2011); la relativa statuizione è, infatti, resa all'esito di un giudizio di per sè incompatibile, anche se inesatto, con l'errore di fatto e non idoneo, pertanto, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 nr. 4 cod.proc.civ., 13. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 14. va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 21518 sez. ML - ud. 22-03-2022 -4- contributo unificato pari a quello previsto per il ric
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