CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 34614/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano in data 26 ottobre 2020 in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 161, comma 4 e 601 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (per mancanza), quanto all'eccepita nullità del decreto di citazione in grado di appello, notificato all'imputato mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza aver previamente accertato l'inidoneità del domicilio eletto, eccezione tempestivamente formulata attraverso le conclusioni depositate in data 7 dicembre 2021 e non valutata dalla sentenza impugnata. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 161, comma 4 e 601 cod. proc. pen., quanto all'eccepita nullità della notificazione del decreto di citazione in grado di appello, eseguita mediante consegna ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. peri., al difensore già rinunciante al mandato come da comunicazioni inviate all'imputato. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 124 e 642 cod. pen., 529 cod. proc. pen., eccependo la tardività della querela presentata il 6 giugno 2018, rispetto al momento della richiesta risarcitoria, al dato storico del rinvenimento del veicolo nel mese di giugno dell'anno 2017 e al diniego opposto dalla compagnia assicuratrice all'invito alla mediazione obbligatoria sino al 28 febbraio 2018, circostanza indicativa della consapevolezza del fatto di reato da parte della società querelante. 3. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi di prova, perché condotta in modo acritico e parziale. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, è fondato. Dagli atti del fascicolo risulta che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello è stato notificato all'imputato, mediante invio con raccomandata postale, presso la residenza in via Saracinello traversa privata 7 [OSCURATO:PERSONA], anziché presso il domicilio dichiarato in via Saracinello traversa privata 18 [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalla relata negativa di notifica del 2 novembre 2021; la cancelleria della Corte aveva, invece, provveduto a notificare il medesimo atto, con le modalità previste dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., già in data 14 ottobre 2021, senza aver previamente accertato sia l'errore dell'indicazione del luogo ove doveva essere eseguita la notificazione, sia il preventivo accertamento dell'inidoneità del luogo della notificazione; pur in presenza di una memoria tempestivamente inviata dal difensore di ufficio nominato (in sostituzione del precedente difensore rinunciante, presso il quale era stata inviata la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.), la Corte territoriale non aveva esaminato l'eccezione di nullità della notifica ed aveva celebrato il giudizio. Evidente la sussistenza della causa di nullità della notifica dell'atto di citazione in giudizio, del tutto omessa nei confronti dell'imputato, il che integra una nullità assoluta (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 - 0, in una fattispecie del tutto sovrapponibile), comunque tempestivamente eccepita dal difensore. 2. La fondatezza del motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e restituzione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la celebrazione del nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello