CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08551/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per il difetto di motivazione in ordine alla qualità di custode del veicolo dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, si limita a riproporre una questione già congruamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici e fattuali dalla Corte di appello di Milano nella sentenza impugnata (a pag. 2); Rilevato che, peraltro, che l'eccezione relativa all'asserita inconsapevolezza dell'imputato dell'avvenuta assunzione della qualità di custode è stata non certo incongruamente confutata dalla Corte di appello richiamando la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che l'imputato stesso gli aveva detto che il veicolo era stato lasciato nell'area indicata, così confermando la propria consapevolezza della qualifica assunta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ott