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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34282/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3597-2021 proposto da: E.M.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3280/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3280/02/2020 della CTR per la Sicilia, con cui veniva parzialmente la decisione della CTP di Messina, espressasi in favore dell'Ufficio.

La decisione di rigetto del giudice di primo grado veniva invero riformata dalla CTR previa declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del contribuente per tardività.

Quest'ultimo aveva invero dichiarato, ma non provato, di aver ricevuto in data 30.05.2008 la notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione di registro impugnato con ricorso del 22.10.2008.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. — error in procedendo e vizio di ultrapetizione.

In sostanza afferma che alcuna delle parti aveva allegato il profilo inerente la tardività del ricorso introduttivo, tanto che lo stesso era stato deciso nel merito nel corso del primo grado, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza.

Con il secondo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 101 e 183, co. 4, c.p.c. nonché degli Ric. 2021 n. 03597 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- artt. 24 e 111 Cost..

Segnatamente sostiene che doveva ritenersi precluso alla CTR il potere di declaratoria ex officio della tardività dell'originario ricorso, posto che la sua tempestività doveva ormai intendersi coperta da giudicato.

Con il terzo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver la CTR valutato il contenuto sostanziale della domanda svolta in appello.

Atteso che per la natura dei motivi proposti occorre esaminare i fascicoli dei gradi di merito PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3597-2021 proposto da: E.M.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3280/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3280/02/2020 della CTR per la Sicilia, con cui veniva parzialmente la decisione della CTP di Messina, espressasi in favore dell'Ufficio. La decisione di rigetto del giudice di primo grado veniva invero riformata dalla CTR previa declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del contribuente per tardività. Quest'ultimo aveva invero dichiarato, ma non provato, di aver ricevuto in data 30.05.2008 la notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione di registro impugnato con ricorso del 22.10.2008. Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. — error in procedendo e vizio di ultrapetizione. In sostanza afferma che alcuna delle parti aveva allegato il profilo inerente la tardività del ricorso introduttivo, tanto che lo stesso era stato deciso nel merito nel corso del primo grado, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza. Con il secondo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 101 e 183, co. 4, c.p.c. nonché degli Ric. 2021 n. 03597 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- artt. 24 e 111 Cost.. Segnatamente sostiene che doveva ritenersi precluso alla CTR il potere di declaratoria ex officio della tardività dell'originario ricorso, posto che la sua tempestività doveva ormai intendersi coperta da giudicato. Con il terzo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver la CTR valutato il contenuto sostanziale della domanda svolta in appello. Atteso che per la natura dei motivi proposti occorre esaminare i fascicoli dei gradi di merito PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Cos
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