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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14262/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 5847/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] l'atto di pignoramento presso terzi fondato su diciannove cartelle di pagamento e undici avvisi di addebito, deducendo, tra l'altro, la loro omessa notifica.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso non avendo l'Agente di Riscossione, rimanendo contumace, fornito la prova della notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi l'ADER avvalsa dell'avvocato del libero foro, accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova, attraverso la consentita produzione di documentazione nel giudizio di secondo grado, della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riferiti a crediti di natura tributaria.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso Ric. 2020 n. 18029 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma e 12 1° comma 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, dell'ad 4 novies d.l. nr 34/2019, dell'ad. 4 comma 8 d.l. 193/2016, dell'ad 43 comma 4 r.d e degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'ad 360 1° comma nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR nel ritenere l'ammissibilità dell' appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge- 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 57 comma 2 e 58 comma 1 e 2 del d.lvo 546/1991 e art. 88 cpc , in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc, per avere erroneamente la CTR ritenuto ammissibile la prova della notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento offerta mediante la produzione di documentazione solo nel giudizio di secondo grado dopo che l'ADER era rimasta contumace nel giudizio davanti alla CTP.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La questione de la costituzione dell'ADER attraverso professionisti del liber e stata autorevolmente chiarita con il recente arresto delle Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: Ric. 2020 n. 18029 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass.

S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

Ric. 2020 n. 18029 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- 3 H secondo motivo è, anch'esso, infondato. 3.1 Se l'art. 57 d.lvo 546/92 stabilisce l'inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d'ufficio, l'art. 58 comma II consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all'ad 345 III comma cpc che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 3.2 La norma ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che con sentenza nr 199/2017, la Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione di incostituzionalità 3.3 La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. ord. 17120 dell'Il luglio 2017) in materia di acquisizione probatoria, fondata sulla testuale disposizione dell'articolo 58 comma 2 D.Lgs 546/1992, ha ritenuto che non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. 4 La CTR ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati. 5 Ne consegue il rigetto del ricorso. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 18029 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -5- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18029-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 5847/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] l'atto di pignoramento presso terzi fondato su diciannove cartelle di pagamento e undici avvisi di addebito, deducendo, tra l'altro, la loro omessa notifica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso non avendo l'Agente di Riscossione, rimanendo contumace, fornito la prova della notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per essersi l'ADER avvalsa dell'avvocato del libero foro, accoglieva l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che l'Agente di Riscossione aveva fornito la prova, attraverso la consentita produzione di documentazione nel giudizio di secondo grado, della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito riferiti a crediti di natura tributaria. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso Ric. 2020 n. 18029 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma e 12 1° comma 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, dell'ad 4 novies d.l. nr 34/2019, dell'ad. 4 comma 8 d.l. 193/2016, dell'ad 43 comma 4 r.d e degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'ad 360 1° comma nr. 4 cpc; si sostiene che la CTR nel ritenere l'ammissibilità dell' appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge- 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt 57 comma 2 e 58 comma 1 e 2 del d.lvo 546/1991 e art. 88 cpc , in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc, per avere erroneamente la CTR ritenuto ammissibile la prova della notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento offerta mediante la produzione di documentazione solo nel giudizio di secondo grado dopo che l'ADER era rimasta contumace nel giudizio davanti alla CTP. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La questione de la costituzione dell'ADER attraverso professionisti del liber e stata autorevolmente chiarita con il recente arresto delle Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: Ric. 2020 n. 18029 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di <<Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che <<L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...] liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». Ric. 2020 n. 18029 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- 3 H secondo motivo è, anch'esso, infondato. 3.1 Se l'art. 57 d.lvo 546/92 stabilisce l'inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d'ufficio, l'art. 58 comma II consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all'ad 345 III comma cpc che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 3.2 La norma ha anche superato il vaglio di costituzionalità dal momento che con sentenza nr 199/2017, la Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione di incostituzionalità 3.3 La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. ord. 17120 dell'Il luglio 2017) in materia di acquisizione probatoria, fondata sulla testuale disposizione dell'articolo 58 comma 2 D.Lgs 546/1992, ha ritenuto che non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento anche se già disponibile in precedenza ed anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio. 4 La CTR ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati. 5 Ne consegue il rigetto del ricorso. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 18029 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 5.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
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