Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20564/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43346/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n.2, 217 comma 1 n. 4 e 224 del r.d. n. 267 del 1942; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di merito e nella prospettazione di una ricostruzione alternativa che presupporrebbe un'incursione nel merito vietata in questa sede; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su mere proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43346/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Avezzano di condanna per i reati di cui agli artt. 216 comma 1 n.2, 217 comma 1 n. 4 e 224 del r.d. n. 267 del 1942; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e sufficientemente disattesi dalla corte di merito e nella prospettazione di una ricostruzione alternativa che presupporrebbe un'incursione nel merito vietata in questa sede; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico perché fondato su mere proposizioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 20564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris