CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che la pronuncia impugnata è stata emanata a seguito di c.d. patteggiannento e che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'elencare i casi tassativi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Rilevato che, tuttavia, tale ipotesi deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Rilevato che nel caso di specie non si configura, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto, sicché il ricorso si risolve nella prospettazione di censure non consentite. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P