Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22429/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7360del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Norma (LT) il 5 marzo 1928, ivi residente m Via del Corso n. 66 c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domi- ciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rap- presenta e difende giusta procura a margine del ricorso - il quale procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa via fax al n. 06 64520927, ovvero all'indirizzo P.E.

C. [OSCURATO:EMAIL].

Ricorrente contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore e come tale legale rappresentante pro-tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 81, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale -in calce al controricorso - conferita a seguito del- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2008 n. 315 con Oggetto "Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro" dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in [OSCURATO:PERSONA]- bia n. 55, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, ex arti. 136 e 366, ultimo comma, c.p.c., nonché anche per eventuali notifiche tra difensori del presente giudizio, presso il seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiole- [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 12263 depositata il 14 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 7 maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] – pre- messo di aver ottenuto un contributo per la campagna olearia 1994 /1995; che l’Agenzia per gli interventi sul mercato agricolo (Aima) aveva accertato che le piante effettivamente coltivate (novanta) erano di numero inferiore a quelle dichiarate (centotrentacinque); che l’Aima aveva quindi disposto il recupero della somma di lire 198.685, pari ad euro 102,61; che a seguito di istanza del produt- tore era emerso che le piante effettivamente coltivate corrisponde- vano a quelle dichiarate; che nonostante i solleciti, l’Aima non le aveva mai restituito la somma illegittimamente recuperata – tutto ciò premesso conveniva l’Agenzia davanti al Giudice di Pace di Ro- ma chiedendone la condanna al pagamento della somma predetta. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava la domanda ed il T ribunale, adito dalla Felici in sede di appello, confermava la decisione.

La sentenza del Tribunale veniva, tuttavia, cassata da questa Corte con ordinanza n° 25032/2018 su ricorso della coltivatrice. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva, quindi, il giudizio davanti al Tribunale di Ro- ma, il quale in sede di rinvio accoglieva la domanda, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le erogazioni in agricoltura – subentrata ad Aima, al pagamento in favore della attrice della somma di euro 102,61, oltre interessi legali.

Spese di tutte le fasi di giudizio interamente compensate. 3.-Per quello che qui ancora rileva, osservava il T ribunale in punto di spese: “Nonostante la soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA], la presenza - alla data d'introduzione della lite (2009) -di eterogenei pronunciamenti dei giudici di merito in ordine a contenziosi in tutto e per tutto identici a quello ora in decisione (v. la giurisprudenza allegata al fascicolo di prime cure, dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché depositata in via telema- tica al fascicolo della presente fase della lite) e soprattutto l'assen- za (perdurata sino all'attualità) di specifici precedenti di legittimità, quanto alla questione dirimente, ai fini della decisione (ed attinente alla distribuzione dell'onere della prova in giudizio), giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio in tutto il suo cor- so, ivi inclusa la fase di legittimità”. 4.- Ricorre in cassazione, ancora una volta, la Felici, affidando l’impugnazione ad un unico motivo.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.

Con la memoria di [OSCURATO:PERSONA] è stata comunicata la morte della ricorren- te avvenuta il 25 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente va precisato che non ha alcun effetto sul presente giudizio l’evento morte della ricorrente, avvenuto dopo la notifica del ricorso.

Si passa, pertanto, al merito.

Col primo ed unico mezzo la ricorrente deduce “ Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - Illegit- timità per violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. - Carenza assoluta di motivazione - Motivazione apparente - Illegit- timità per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. -(art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c.)”.

Il Tribunale avrebbe disposto la compensazione di ben quattro gra- di di giudizio sulla base di una motivazione illogica, ossia adducen- do un “eterogeneo” orientamento dei Giudici di Pace, quando, inve- ce, la questione era stata oggetto di centinaia di sentenze, tutte fa- vorevoli ai produttori.

Da qui la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., che per la compen- sazione richiede la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che nella fattispecie non sussistevano.

Anche il secondo argomento addotto dal Tribunale per compensare le spese di tutti i gradi –ossia “l'assenza perdurata sino all'attualità di specifici precedenti di legittimità quanto alla questione dirimente ai lini della decisione (ed attinente alla distribuzione dell'onere della prova in giudizio)" – era infondato, in quanto smentito dalla stessa ordinanza n° 25032/2018 di questa Corte, nella quale erano citati precedenti applicabili al caso di specie. 6.-Il mezzo è infondato.

Come già statuito in precedenti cause aventi oggetto analogo alla presente (cfr. Cass., sez.

I, 22 dicembre 2017, n° 30916; Cass., sez.

VI-1, 15 maggio 2018, n° 11786; Cass., sez.

VI-1, 31 ottobre 20218, n° 27737; Cass., sez.

VI-1, 28 maggio 2018, n° 13243; Cass., sez.

VI-1, 4 giugno 2019, n° 15226, segnalate anche dalla resistente nella memoria finale), il sindacato esperibile in sede di legittimità in materia di spese è volto unicamente ad accertare che non risulti violato il principio di causalità, di guisa che le spese non possano che far capo alla parte soccombente, sicché esula da esso, rientrando per contro «nel potere discrezionale del giudice di meri- to la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite» (cfr. Cass., Sez. 5, 6/10/2011, n. 20457), fermo in tal caso che, ove la compensazione sia disposta per giusti motivi era, ratione temporis, obbligo del giudice di merito indicarli esplici- tamente in motivazione.

Obbligo a cui il decidente di seconde cure si è qui puntualmente at- tenuto, richiamando la sussistenza di “eterogenei pronunciamenti dei giudici di merito” e “l’assenza (perdurata sino all’attualità) di specifici precedenti di legittimità, quanto alla questione dirimente”.

Ne deriva l’insindacabilità di tale statuizione in sede di legittimità. 7.- Alla soccombenza della Felici segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente grado in favore della controparte, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si ri- manda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo art.13, comma 1-quater , del decreto del P residente della R epubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore della resistente, che liquida in euro 1.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7360del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Norma (LT) il 5 marzo 1928, ivi residente m Via del Corso n. 66 c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domi- ciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8 presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rap- presenta e difende giusta procura a margine del ricorso - il quale procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative alla presente causa via fax al n. 06 64520927, ovvero all'indirizzo P.E. C. [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore e come tale legale rappresentante pro-tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 81, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale -in calce al controricorso - conferita a seguito del- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2008 n. 315 con Oggetto "Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro" dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in [OSCURATO:PERSONA]- bia n. 55, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, ex arti. 136 e 366, ultimo comma, c.p.c., nonché anche per eventuali notifiche tra difensori del presente giudizio, presso il seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiole- [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n° 12263 depositata il 14 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 7 maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] – pre- messo di aver ottenuto un contributo per la campagna olearia 1994 /1995; che l’Agenzia per gli interventi sul mercato agricolo (Aima) aveva accertato che le piante effettivamente coltivate (novanta) erano di numero inferiore a quelle dichiarate (centotrentacinque); che l’Aima aveva quindi disposto il recupero della somma di lire 198.685, pari ad euro 102,61; che a seguito di istanza del produt- tore era emerso che le piante effettivamente coltivate corrisponde- vano a quelle dichiarate; che nonostante i solleciti, l’Aima non le aveva mai restituito la somma illegittimamente recuperata – tutto ciò premesso conveniva l’Agenzia davanti al Giudice di Pace di Ro- ma chiedendone la condanna al pagamento della somma predetta. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava la domanda ed il T ribunale, adito dalla Felici in sede di appello, confermava la decisione. La sentenza del Tribunale veniva, tuttavia, cassata da questa Corte con ordinanza n° 25032/2018 su ricorso della coltivatrice. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva, quindi, il giudizio davanti al Tribunale di Ro- ma, il quale in sede di rinvio accoglieva la domanda, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le erogazioni in agricoltura – subentrata ad Aima, al pagamento in favore della attrice della somma di euro 102,61, oltre interessi legali. Spese di tutte le fasi di giudizio interamente compensate. 3.-Per quello che qui ancora rileva, osservava il T ribunale in punto di spese: “Nonostante la soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA], la presenza - alla data d'introduzione della lite (2009) -di eterogenei pronunciamenti dei giudici di merito in ordine a contenziosi in tutto e per tutto identici a quello ora in decisione (v. la giurisprudenza allegata al fascicolo di prime cure, dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché depositata in via telema- tica al fascicolo della presente fase della lite) e soprattutto l'assen- za (perdurata sino all'attualità) di specifici precedenti di legittimità, quanto alla questione dirimente, ai fini della decisione (ed attinente alla distribuzione dell'onere della prova in giudizio), giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio in tutto il suo cor- so, ivi inclusa la fase di legittimità”. 4.- Ricorre in cassazione, ancora una volta, la Felici, affidando l’impugnazione ad un unico motivo. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del gravame. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. Con la memoria di [OSCURATO:PERSONA] è stata comunicata la morte della ricorren- te avvenuta il 25 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Preliminarmente va precisato che non ha alcun effetto sul presente giudizio l’evento morte della ricorrente, avvenuto dopo la notifica del ricorso. Si passa, pertanto, al merito. Col primo ed unico mezzo la ricorrente deduce “ Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. - Illegit- timità per violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. - Carenza assoluta di motivazione - Motivazione apparente - Illegit- timità per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. -(art. 360, comma 1, n.ri 3 e 4, c.p.c.)”. Il Tribunale avrebbe disposto la compensazione di ben quattro gra- di di giudizio sulla base di una motivazione illogica, ossia adducen- do un “eterogeneo” orientamento dei Giudici di Pace, quando, inve- ce, la questione era stata oggetto di centinaia di sentenze, tutte fa- vorevoli ai produttori. Da qui la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., che per la compen- sazione richiede la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, che nella fattispecie non sussistevano. Anche il secondo argomento addotto dal Tribunale per compensare le spese di tutti i gradi –ossia “l'assenza perdurata sino all'attualità di specifici precedenti di legittimità quanto alla questione dirimente ai lini della decisione (ed attinente alla distribuzione dell'onere della prova in giudizio)" – era infondato, in quanto smentito dalla stessa ordinanza n° 25032/2018 di questa Corte, nella quale erano citati precedenti applicabili al caso di specie. 6.-Il mezzo è infondato. Come già statuito in precedenti cause aventi oggetto analogo alla presente (cfr. Cass., sez. I, 22 dicembre 2017, n° 30916; Cass., sez. VI-1, 15 maggio 2018, n° 11786; Cass., sez. VI-1, 31 ottobre 20218, n° 27737; Cass., sez. VI-1, 28 maggio 2018, n° 13243; Cass., sez. VI-1, 4 giugno 2019, n° 15226, segnalate anche dalla resistente nella memoria finale), il sindacato esperibile in sede di legittimità in materia di spese è volto unicamente ad accertare che non risulti violato il principio di causalità, di guisa che le spese non possano che far capo alla parte soccombente, sicché esula da esso, rientrando per contro «nel potere discrezionale del giudice di meri- to la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite» (cfr. Cass., Sez. 5, 6/10/2011, n. 20457), fermo in tal caso che, ove la compensazione sia disposta per giusti motivi era, ratione temporis, obbligo del giudice di merito indicarli esplici- tamente in motivazione. Obbligo a cui il decidente di seconde cure si è qui puntualmente at- tenuto, richiamando la sussistenza di “eterogenei pronunciamenti dei giudici di merito” e “l’assenza (perdurata sino all’attualità) di specifici precedenti di legittimità, quanto alla questione dirimente”. Ne deriva l’insindacabilità di tale statuizione in sede di legittimità. 7.- Alla soccombenza della Felici segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente grado in favore della controparte, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si ri- manda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo art.13, comma 1-quater , del decreto del P residente della R epubbli- ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore della resistente, che liquida in euro 1.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R e
Sentenza Cassazione n. 22429/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris