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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 33623/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, Sezione per il riesame, con provvedimento del 13 giugno 2025, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare di cui all’art. 282 cod. proc. pen. disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno a seguito della sopravvenuta inefficacia per decorso dei termini della misura degli arresti domiciliari originariamente applicati in relazione al delitto di cui all’art. 575 cod. pen. 2.

Al ricorrente è stata applicata la misura degli arresti domiciliari I termini di fase sono interamente decorsi e la misura è stata dichiarata inefficace Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen.

Avverso tale ordinanza ha proposto riesame il difensore del ricorrente in data 28 maggio 2025.

Il Presidente del Tribunale, con proprio provvedimento del 30 maggio, ritenuto che il provvedimento impugnato non è autonomo rispetto alla precedente ordinanza, ha qualificato come appello l’impugnazione.

In data 11 giungo 2025 la difesa ha proposto istanza con la quale, atteso il decorso del termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha chiesto che la misura applicata venisse dichiarata inefficace.

Il Tribunale, facendo riferimento al provvedimento presidenziale e ribadito che l’impugnazione deve essere qualificato come appello, ha dichiarato “non luogo a provvedere sulla istanza”.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, in in unico motivo di ricorso ha dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso in esame l’impugnazione, come da ultimo evidenziato dalle Sez.

Un.

Caruso, deve essere qualificata come riesame e che, pertanto, il Tribunale ha erroneamente omesso di pronunciarsi laddove, di contro, preso atto del decorso del termine di dieci giorni avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura.

4. In data 17 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al provvedimento, emesso prima della fissazione dell’udienza, con il quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordina a una istanza con la quale si chiedeva di dichiarare l'inefficacia della misura coercitiva di cui all’art. 282 cod. proc. pen., disposta ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen.

Il presupposto della decisione è costituito dall’affermazione che l’impugnazione, così come anche risulta dal numero di registro a questa attribuito, deve essere qualificata come appello e non come riesame.

Avverso il provvedimento così emesso non è prevista alcuna forma di impugnazione.

Come evidenziato da questa Corte, infatti, i provvedimenti relativi alla qualificazione da attribuirsi al mezzo di impugnazione non sono autonomamente impugnabili (Sez. 5, n. 828 del 27/08/1991, Zito, Rv. 188157 - 01) poiché questi sono sindacabili nell'ulteriore corso del procedimento nel quale sono stati resi e, successivamente, possono essere impugnati solo unitamente alla decisione che definisce la fase nella quale sono stati assunti.

Ciò anche considerato, d’altro canto, che in materia cautelare, come nel caso in esame, le questioni che incidono sulla misura coercitiva applicata possono e devono essere risolte dal giudice del procedimento principale, competente a pronunciarsi circa la sussistenza e permanenza dei presupposti di applicazione delle misure ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e seguenti e ad assumere, ex art. 306 cod. proc. pen., tutti i provvedimenti circa la loro estinzione nei casi in cui queste dovessero perdere efficacia.

3. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nel caso di specie -considerata la peculiarità della questione e il chiaro tenore della recente pronuncia delle Sezioni unite Caruso (cfr. par.

12.2. Sez.

U, n. 44060 del 11/07/2024, Caruso, Rv. 287319 – 02)- non si rinvengono profili di colpa a carico del ricorrente per cui non deve essere disposta la condanna dello stesso al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, Sezione per il riesame, con provvedimento del 13 giugno 2025, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare di cui all’art. 282 cod. proc. pen. disposta dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno a seguito della sopravvenuta inefficacia per decorso dei termini della misura degli arresti domiciliari originariamente applicati in relazione al delitto di cui all’art. 575 cod. pen. 2. Al ricorrente è stata applicata la misura degli arresti domiciliari I termini di fase sono interamente decorsi e la misura è stata dichiarata inefficace Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza ha proposto riesame il difensore del ricorrente in data 28 maggio 2025. Il Presidente del Tribunale, con proprio provvedimento del 30 maggio, ritenuto che il provvedimento impugnato non è autonomo rispetto alla precedente ordinanza, ha qualificato come appello l’impugnazione. In data 11 giungo 2025 la difesa ha proposto istanza con la quale, atteso il decorso del termine di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha chiesto che la misura applicata venisse dichiarata inefficace. Il Tribunale, facendo riferimento al provvedimento presidenziale e ribadito che l’impugnazione deve essere qualificato come appello, ha dichiarato “non luogo a provvedere sulla istanza”. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, in in unico motivo di ricorso ha dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso in esame l’impugnazione, come da ultimo evidenziato dalle Sez. Un. Caruso, deve essere qualificata come riesame e che, pertanto, il Tribunale ha erroneamente omesso di pronunciarsi laddove, di contro, preso atto del decorso del termine di dieci giorni avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura. 4. In data 17 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al provvedimento, emesso prima della fissazione dell’udienza, con il quale il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordina a una istanza con la quale si chiedeva di dichiarare l'inefficacia della misura coercitiva di cui all’art. 282 cod. proc. pen., disposta ai sensi dell’art. 307, comma 1, cod. proc. pen. Il presupposto della decisione è costituito dall’affermazione che l’impugnazione, così come anche risulta dal numero di registro a questa attribuito, deve essere qualificata come appello e non come riesame. Avverso il provvedimento così emesso non è prevista alcuna forma di impugnazione. Come evidenziato da questa Corte, infatti, i provvedimenti relativi alla qualificazione da attribuirsi al mezzo di impugnazione non sono autonomamente impugnabili (Sez. 5, n. 828 del 27/08/1991, Zito, Rv. 188157 - 01) poiché questi sono sindacabili nell'ulteriore corso del procedimento nel quale sono stati resi e, successivamente, possono essere impugnati solo unitamente alla decisione che definisce la fase nella quale sono stati assunti. Ciò anche considerato, d’altro canto, che in materia cautelare, come nel caso in esame, le questioni che incidono sulla misura coercitiva applicata possono e devono essere risolte dal giudice del procedimento principale, competente a pronunciarsi circa la sussistenza e permanenza dei presupposti di applicazione delle misure ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. e seguenti e ad assumere, ex art. 306 cod. proc. pen., tutti i provvedimenti circa la loro estinzione nei casi in cui queste dovessero perdere efficacia. 3. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel caso di specie -considerata la peculiarità della questione e il chiaro tenore della recente pronuncia delle Sezioni unite Caruso (cfr. par. 12.2. Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024, Caruso, Rv. 287319 – 02)- non si rinvengono profili di colpa a carico del ricorrente per cui non deve essere disposta la condanna dello stesso al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condan
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