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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15048/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/9/2025avverso l'ordinanza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] terme;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 1° settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Locri, rilevato un caso di conflitto di competenza con riferimento all’incidente diesecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], deldecreto penale di condanna emesso dal suo stesso ufficio in data 6 dicembre 2018,irrevocabile il 26 febbraio 2019, per abolitio criminis, nei confronti del Tribunale di LameziaTerme, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte dicassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod.proc. pen. 1.1.

Segnatamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che si tratta di incidente diesecuzione avente ad oggetto un unico titolo irrevocabile, ossia il decreto penale dicondanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Locri in data 6 dicembre 2018,irrevocabile il 26 febbraio 2019, in applicazione dell’art. 665, comma 1., cod. proc. pen.,individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponevatrasmettersi gli atti.1.2.

La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservato come, sullascorta dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nelprocedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confrontidello stesso soggetto, la competenza appartenga al giudice che ha pronunciato la condannadivenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titoloesecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011).

Sicché, rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima altempo della proposizione della domanda, era quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2023 (sub n. 12) del certificato del casellario in atti) la competenzadoveva essere attribuita a tale Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmentemanifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimoprocedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presenteintervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.2.

Nel merito,il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che per primo l'ha declinata.

2.1. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione,che, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero non contestatoin nessuno del provvedimenti) secondo cui la competenza funzionale del giudicedell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e nonsubisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza dicondanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del30/09/2019, Confl. comp. in proc.

Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171).

È, al riguardo, utile anche la specificazione secondocui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazioneeffettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella,eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021,Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. inproc.

D'Elia, Rv. 280683).2.2.

Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da unapluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come -giacché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono statepronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibil i , deve esserenecessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmentecompetente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra lesentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumuloe se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.

La pluralità deiprovvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioniin tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che haemesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del26/05/1999, Casu, Rv. 213945).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità diprovvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei variambiti del procedimento esecutivo (v.

Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. inproc.

Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio,Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quellosecondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimentoeseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico ediverso titolo esecutivo.

Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art.665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenzafunzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, qualequello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevatariguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibiledivenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, acondizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire ilgiudice dell'esecuzione, v.

Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc.

Antonov,Rv. 272491 - 01).Il principio è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Conflitto inprocedimento Strangio, Rv. 287691 –

01. Si è, invero, condivisibilmente osservato che«nelle ipotesi in cui si sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudicediversi, tra cui un decreto penale di condanna, adottato ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen.,non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.,secondo la quale: «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, ècompetente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo [...]».Ne consegue che, in questi casi, deve ritenersi competente a provvedere il giudice che hadeliberato l'ultimo provvedimento decisorio divenuto irrevocabile, ancorché diverso da quelloche ha emesso il decreto di condanna di cui si invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen.».3.

Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenzadivenuta irrevocabile alla data della presentazione dell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione è quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 24 gennaio 2023(sub n. 12) del certificato del casellario in atti.Va, pertanto, affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a decideresull'incidente d'esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/9/2025avverso l'ordinanza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] terme;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 1° settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Locri, rilevato un caso di conflitto di competenza con riferimento all’incidente diesecuzione avente ad oggetto la richiesta di revoca, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], deldecreto penale di condanna emesso dal suo stesso ufficio in data 6 dicembre 2018,irrevocabile il 26 febbraio 2019, per abolitio criminis, nei confronti del Tribunale di LameziaTerme, precedentemente dichiaratosi incompetente, ha rimesso gli atti a questa Corte dicassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), 30 e 31, cod.proc. pen. 1.1. Segnatamente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che si tratta di incidente diesecuzione avente ad oggetto un unico titolo irrevocabile, ossia il decreto penale dicondanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Locri in data 6 dicembre 2018,irrevocabile il 26 febbraio 2019, in applicazione dell’art. 665, comma 1., cod. proc. pen.,individuava quale giudice territorialmente competente tale ultimo Ufficio, cui disponevatrasmettersi gli atti.1.2. La soluzione non è condivisa dal Giudice rimettente che ha osservato come, sullascorta dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nelprocedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confrontidello stesso soggetto, la competenza appartenga al giudice che ha pronunciato la condannadivenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titoloesecutivo (ex multis, di recente, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011). Sicché, rilevato che dal certificato penale in atti la sentenza divenuta irrevocabile per ultima altempo della proposizione della domanda, era quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2023 (sub n. 12) del certificato del casellario in atti) la competenzadoveva essere attribuita a tale Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbiaesistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmentemanifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimoprocedimento relativo a incidente di esecuzione - appare insuperabile senza il presenteintervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.2. Nel merito,il conflitto va risolto con l'affermazione della competenza a procedere delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], che per primo l'ha declinata. 2.1. Non è superfluo premettere, con specifico riferimento alla fase dell'esecuzione,che, in relazione al contrasto emerso, si deve muovere dal principio (per vero non contestatoin nessuno del provvedimenti) secondo cui la competenza funzionale del giudicedell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e nonsubisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza dicondanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171). È, al riguardo, utile anche la specificazione secondocui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuatio, rileva la situazioneeffettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente a quella,eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021,Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281065; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. inproc. D'Elia, Rv. 280683).2.2. Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da unapluralità di provvedimenti da eseguire, per modo che giova ulteriormente precisare come -giacché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono statepronunziate più sentenze di condanna, o comunque eseguibil i , deve esserenecessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice - questi sia funzionalmentecompetente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra lesentenze di condanna, pur se detta sentenza risulti compresa in un provvedimento di cumuloe se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità deiprovvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell'art. 665, comma4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioniin tema di cumulo giuridico e di continuazione occorre pur sempre riferirsi al giudice che haemesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del26/05/1999, Casu, Rv. 213945).Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità diprovvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei variambiti del procedimento esecutivo (v. Sez. 1, ord., n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. inproc. Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio,Rv. 261459 - 01) e da ribadirsi con riferimento alla presente fattispecie - è, quindi, quellosecondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimentoeseguibile divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione attiene a un unico ediverso titolo esecutivo. Sul tema, in coerenza con le notazioni che precedono, deve infatti rimarcarsi che l'art.665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenzafunzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, qualequello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevatariguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (per il concetto di sentenza eseguibiledivenuta irrevocabile per ultima come inerente anche a una pronuncia di proscioglimento, acondizione che essa comporti effetti esecutivi e contenga statuizioni idonee a investire ilgiudice dell'esecuzione, v. Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Confl. comp. in proc. Antonov,Rv. 272491 - 01).Il principio è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Conflitto inprocedimento Strangio, Rv. 287691 – 01. Si è, invero, condivisibilmente osservato che«nelle ipotesi in cui si sono posti in esecuzione una pluralità di titoli emessi da giudicediversi, tra cui un decreto penale di condanna, adottato ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen.,non viene meno la regola processuale prevista dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.,secondo la quale: «Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, ècompetente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo [...]».Ne consegue che, in questi casi, deve ritenersi competente a provvedere il giudice che hadeliberato l'ultimo provvedimento decisorio divenuto irrevocabile, ancorché diverso da quelloche ha emesso il decreto di condanna di cui si invoca la revoca ex art. 673 cod. proc. pen.».3. Nel caso di specie, in base alla verifica degli elementi in atti, l'ultima sentenzadivenuta irrevocabile alla data della presentazione dell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione è quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il 24 gennaio 2023(sub n. 12) del certificato del casellario in atti.Va, pertanto, affermata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a decideresull'incidente d'esecuzione suindicato, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 15/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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