CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1966
Cassazione n. 22877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 27/11/1966 2)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 27/4/1954 3)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 6/4/1968 4)[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 28/11/1974 avverso la sentenza resa dal Gup del Tribunale di Napoli in data 3/11/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Napoli, ad istanza delle parti e con il consenso del P.m., applicava agli imputati le pene rispettivamente richieste in relazione ai reati loro ascritti in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: -nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. -nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 62bis cod.pen.3. Le doglianze difensive sono inammissibili in quanto non consentite. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie i difensori deducono censure irricevibili in ragioni del rito prescelto e, comunque, manifestamente infondate alla luce della motivazione resa dal giudice, che ha evidenziato "una pressochè integrale ammissione degli a ddebi ti " da parte dei prevenuti ( pag. 2). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis Al4do Mantovano D57, LATATo iN ocgi, 1