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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04940/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34436/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Bezzecca, 3 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 2 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10652/2018, depositato il 22 ottobre2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositatoil 22 ottobre 2018, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di insinuazione allo stato passivo , in quanto tardiva; - il decreto dà atto che tale domanda aveva ad oggetto gli import i di euro 258.300,71, in via privilegiata, ex art. 2751 bis cod. civ. e in surroga dei diritti degli ex-dipendenti della società in bonis per le sommea questi ultimi versate dalla data di conclusione del con tratto di affitto di azienda intervenuto tra le società alla data di fallimento, nonché di euro 588.944,13, in prededuzione, per somme che, dopo la dichiarazione di fallimento,la credit rice aveva versato a tali soggetti e per costi da questi sostenuti per l’acquisizione del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto; - rileva, in particolare, che la curatela , subentrata nel rapporto contrattuale, aveva comunicato all’affittuaria l’avvenuto fallimento dell’affittante con lettera del 23 febbraio 2015e che tale rapporto era stato poi risoltoalla data del 30 giugno 2016; -ha, quindi, evidenziato che si trattava di una domanda avanzata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., in quanto presentata solo in data 16 novembre 2017 e ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della stessa fosse dipeso da colpa imputabile al la creditrice, concludendo, conseguentemente, in sintonia con la statuizione del giudice delegato, per la sua inammissibilità. -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 101, 111 e 111 bis, legge fall., per aver il decreto impugnato esteso anche alle domande di insinuazione al passivo di crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento (cd. sopravvenuti) e, dunque, prededucibil i , l’onere del rispetto del termine previsto dal predetto art. 101; -sottolinea, sul punto, che gli importi richiesti in prededuzione era no relativi a costi sostenuti nell’adempimento di un contratto di affitto di azienda funzionale agli interessi della massa, in quanto concluso al fine di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di reperire nuova finanza; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., per aver il Tribunale ritenuto che tale disposizione trovasse applicazione indistintamente a tutte le domande di insinuazione al passivo per crediti aventi titolo in atti giuridici preesistenti alla data di fallimento, senza distinguere tra crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e crediti sorti dopo tale data; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - l’art 101 legge fall. disciplina le domande tardive di insinuazione di creditiallo stato passivo del fallimento, qualificando tali quelle avanzate «oltre il termine di trenta giorni primadell'udienza fissata per la verifica del passivo», e stabilendo, al primo comma, che esse devono essere presentate «non oltre quello di dodicimesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo» , prorogabile con la sentenza dichiarativa del fallimento tribunale fino a diciotto mesi; - contempla, inoltre, all’ultimo comma, le domande c.d. ultratardive, descritte come quelle proposte «decorso il termine di cui al primo comma»,sancendone l 'ammissibilità «se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile», sempre che «non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivofallimentare»; - dal tenore letterale delle richiamate disposizioni legislative emerge, dunque, che la presentazione delle domande cd. ultratardive richiede, quale sua condizione di ammissibilità, il fatto che il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell’art. 101 legge fall. sia dipeso da causa non imputabile al ricorrente;- quanto alla individuazione di un termine dal venir meno dell'evento non imputabile entro cui la domanda cd. ultratardiva de ve essere proposta, si deve ritenere, in conformità con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5 aprile 2022, n. 11000), chenon possa trovare applicazione, nel silenzio della legge, iltermine (di dodici mesi) previst o dal primo comma del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, per cui questi sarà tenuto a dimostrare sia la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, siala causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto; -tale disciplina trova applicazione anche alla domand a di insinuazione allo stato passivo di crediti prededucibili; - infat ti, l’art. 111 bis , primo comma, legge fall. prevede che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalitàdella verifica dello stato passivo, con esclusione di quelli non contestati percollocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti diliquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art.25; - tale disposizione si riferisce , dunque, a tutti i crediti prededucibili, senza alcuna distinzione tra quelli so rti prima del fallimento (cd.

« in funzione») o dopo (cd.

«inoccasione»); - pertanto, tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono esserenecesreditisariamente accertati sulla base di una domanda di ammissioneal passivo, la quale non potrà che essere considerata, alternativamente: t empestiva ( se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo);tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesidal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; cd.

«ultratardiva», se depositata dopoquest'ultimo termine e comunque entro l'esaurimento delleripartizioni dell'attivo fallimentare (cfr. Cass.28 giugno 2019, n. 17594, anche per la confutazione delle argomentazioni sottese all’opposto orientamento secondo cui l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non sarebbe soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101 l egge fall. , espressa, in particolare, da Cass. 31 luglio 2015, n. 16218); -è peraltro evidente che, in caso di crediti prededucibili sopravven uti alla dichiarazione di fallimento, la non imputabilità del ritardo dovrà essere valutata con riferimento alla data di loro insorgenza, prima della quale non sarebbe neppure ipotizzabile la presentazione della domanda: è dunque a partire da tale data , di cessazione della ca usa esterna impediente, che il creditore sarà tenuto a provare la non imputabilità dell’inerzia nel deposito della domanda stessa oltre un termine ragionevole, ovvero oltre il termine necessario per valutare l’opportunità di proporre l’istanza di ammissione e di approntare i documenti necessari a supportarla; - una siffatta ricostruzione del dato normativo non sembra porsi in contrasto –diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente – con gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla disparità tra il termine che di fatto residuerebbe al creditore sopravvenuto per provvedere all'insinuazione, più breve rispetto a quello a disposizione dei creditori preesistenti, in quanto i termini di decadenza fissati dall'art.101 legge fall. prescindono dall'epoca di maturazione dei singolicrediti, essendo tutti ancorati ad un'unica data (quella dell'udienza di verifica o dell'esecutività dello stato passivo) , oltre a essere improntati al soddisfacimento delle esigenze di speditezza e concentrazione che presiedono all'accertamento del passivo ( valorizzate , sul punto, dall’art. 208 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non applicabile al caso in esame ratione temporis); - né appare ricorrere il denunciato vulnus di tutela dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, potendo essere fatta valere la scusabilità del ritardo per cause oggettive ai fini della ammissione di una domandaultratardiva; - orbene, la decisione del Tribunale di Milano che, in presenza di una domanda per insinuazione allo stato passivo di crediti (anche) prededucibili,ha ritenuto che la stessa dovesse essere accertata con le forme della verifica dello stato passivo e che alla stessa, in quanto cd. ultratardiva,trovasse applicazione la disciplina di cui a ll’art. 101 legge fall., che prevede, quale condizione di ammissibilità, la dimostrazione della non imputabilità della causa del ritardo , ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi; -del pari, non censurabile è il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che la creditrice non si fosse attivata entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo al lasso temporale intercorso tra la acquisita conoscenza del fallimento della società debitrice e l’intervenuta risoluzione contrattuale, da un lato, e la presentazione della domanda di insinuazione, dall’altro; - pertanto, per le suesposte considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - in considerazione del consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse solo successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34436/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Bezzecca, 3 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale delle Milizie, 2 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10652/2018, depositato il 22 ottobre2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositatoil 22 ottobre 2018, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di insinuazione allo stato passivo , in quanto tardiva; - il decreto dà atto che tale domanda aveva ad oggetto gli import i di euro 258.300,71, in via privilegiata, ex art. 2751 bis cod. civ. e in surroga dei diritti degli ex-dipendenti della società in bonis per le sommea questi ultimi versate dalla data di conclusione del con tratto di affitto di azienda intervenuto tra le società alla data di fallimento, nonché di euro 588.944,13, in prededuzione, per somme che, dopo la dichiarazione di fallimento,la credit rice aveva versato a tali soggetti e per costi da questi sostenuti per l’acquisizione del ramo di azienda oggetto del contratto di affitto; - rileva, in particolare, che la curatela , subentrata nel rapporto contrattuale, aveva comunicato all’affittuaria l’avvenuto fallimento dell’affittante con lettera del 23 febbraio 2015e che tale rapporto era stato poi risoltoalla data del 30 giugno 2016; -ha, quindi, evidenziato che si trattava di una domanda avanzata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., in quanto presentata solo in data 16 novembre 2017 e ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della stessa fosse dipeso da colpa imputabile al la creditrice, concludendo, conseguentemente, in sintonia con la statuizione del giudice delegato, per la sua inammissibilità. -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 101, 111 e 111 bis, legge fall., per aver il decreto impugnato esteso anche alle domande di insinuazione al passivo di crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento (cd. sopravvenuti) e, dunque, prededucibil i , l’onere del rispetto del termine previsto dal predetto art. 101; -sottolinea, sul punto, che gli importi richiesti in prededuzione era no relativi a costi sostenuti nell’adempimento di un contratto di affitto di azienda funzionale agli interessi della massa, in quanto concluso al fine di consentire al [OSCURATO:PERSONA] di reperire nuova finanza; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., per aver il Tribunale ritenuto che tale disposizione trovasse applicazione indistintamente a tutte le domande di insinuazione al passivo per crediti aventi titolo in atti giuridici preesistenti alla data di fallimento, senza distinguere tra crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e crediti sorti dopo tale data; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - l’art 101 legge fall. disciplina le domande tardive di insinuazione di creditiallo stato passivo del fallimento, qualificando tali quelle avanzate «oltre il termine di trenta giorni primadell'udienza fissata per la verifica del passivo», e stabilendo, al primo comma, che esse devono essere presentate «non oltre quello di dodicimesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo» , prorogabile con la sentenza dichiarativa del fallimento tribunale fino a diciotto mesi; - contempla, inoltre, all’ultimo comma, le domande c.d. ultratardive, descritte come quelle proposte «decorso il termine di cui al primo comma»,sancendone l 'ammissibilità «se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile», sempre che «non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivofallimentare»; - dal tenore letterale delle richiamate disposizioni legislative emerge, dunque, che la presentazione delle domande cd. ultratardive richiede, quale sua condizione di ammissibilità, il fatto che il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell’art. 101 legge fall. sia dipeso da causa non imputabile al ricorrente;- quanto alla individuazione di un termine dal venir meno dell'evento non imputabile entro cui la domanda cd. ultratardiva de ve essere proposta, si deve ritenere, in conformità con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5 aprile 2022, n. 11000), chenon possa trovare applicazione, nel silenzio della legge, iltermine (di dodici mesi) previst o dal primo comma del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, per cui questi sarà tenuto a dimostrare sia la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, siala causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto; -tale disciplina trova applicazione anche alla domand a di insinuazione allo stato passivo di crediti prededucibili; - infat ti, l’art. 111 bis , primo comma, legge fall. prevede che i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalitàdella verifica dello stato passivo, con esclusione di quelli non contestati percollocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti diliquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art.25; - tale disposizione si riferisce , dunque, a tutti i crediti prededucibili, senza alcuna distinzione tra quelli so rti prima del fallimento (cd. « in funzione») o dopo (cd. «inoccasione»); - pertanto, tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono esserenecesreditisariamente accertati sulla base di una domanda di ammissioneal passivo, la quale non potrà che essere considerata, alternativamente: t empestiva ( se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo);tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesidal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; cd. «ultratardiva», se depositata dopoquest'ultimo termine e comunque entro l'esaurimento delleripartizioni dell'attivo fallimentare (cfr. Cass.28 giugno 2019, n. 17594, anche per la confutazione delle argomentazioni sottese all’opposto orientamento secondo cui l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non sarebbe soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101 l egge fall. , espressa, in particolare, da Cass. 31 luglio 2015, n. 16218); -è peraltro evidente che, in caso di crediti prededucibili sopravven uti alla dichiarazione di fallimento, la non imputabilità del ritardo dovrà essere valutata con riferimento alla data di loro insorgenza, prima della quale non sarebbe neppure ipotizzabile la presentazione della domanda: è dunque a partire da tale data , di cessazione della ca usa esterna impediente, che il creditore sarà tenuto a provare la non imputabilità dell’inerzia nel deposito della domanda stessa oltre un termine ragionevole, ovvero oltre il termine necessario per valutare l’opportunità di proporre l’istanza di ammissione e di approntare i documenti necessari a supportarla; - una siffatta ricostruzione del dato normativo non sembra porsi in contrasto –diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente – con gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla disparità tra il termine che di fatto residuerebbe al creditore sopravvenuto per provvedere all'insinuazione, più breve rispetto a quello a disposizione dei creditori preesistenti, in quanto i termini di decadenza fissati dall'art.101 legge fall. prescindono dall'epoca di maturazione dei singolicrediti, essendo tutti ancorati ad un'unica data (quella dell'udienza di verifica o dell'esecutività dello stato passivo) , oltre a essere improntati al soddisfacimento delle esigenze di speditezza e concentrazione che presiedono all'accertamento del passivo ( valorizzate , sul punto, dall’art. 208 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non applicabile al caso in esame ratione temporis); - né appare ricorrere il denunciato vulnus di tutela dei crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento, potendo essere fatta valere la scusabilità del ritardo per cause oggettive ai fini della ammissione di una domandaultratardiva; - orbene, la decisione del Tribunale di Milano che, in presenza di una domanda per insinuazione allo stato passivo di crediti (anche) prededucibili,ha ritenuto che la stessa dovesse essere accertata con le forme della verifica dello stato passivo e che alla stessa, in quanto cd. ultratardiva,trovasse applicazione la disciplina di cui a ll’art. 101 legge fall., che prevede, quale condizione di ammissibilità, la dimostrazione della non imputabilità della causa del ritardo , ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi; -del pari, non censurabile è il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che la creditrice non si fosse attivata entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo al lasso temporale intercorso tra la acquisita conoscenza del fallimento della società debitrice e l’intervenuta risoluzione contrattuale, da un lato, e la presentazione della domanda di insinuazione, dall’altro; - pertanto, per le suesposte considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - in considerazione del consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni controverse solo successivamente alla proposizione del ricorso, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
Decreto Cassazione n. 04940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris