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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani 08/02/2021 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di truffa.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti alle pagg. 3-4 della motivazione ove vengono indicati gli artifici e raggiri posti in essere e l'ingiusto profitto realizzato; ritenuto che la doglianza in tema di circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. riproposta con la memoria difensiva depositata prima della trattazione della presente udienza prospetta una valutazione alternativa del valore degli oggetti preziosi affidata al giudizio personale dell'imputato e sfornita di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo idoneo a conferma rla ; considerato che le ulteriori doglianze in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono anch'esse reiterative avuto riguardo alle specifiche circostanze esposte a pag. 5 della motivazione in ordine alla gravità della condotta posta in essere e dal negativo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/03/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani 08/02/2021 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contestato reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme esposti alle pagg. 3-4 della motivazione ove vengono indicati gli artifici e raggiri posti in essere e l'ingiusto profitto realizzato; ritenuto che la doglianza in tema di circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 cod.pen. riproposta con la memoria difensiva depositata prima della trattazione della presente udienza prospetta una valutazione alternativa del valore degli oggetti preziosi affidata al giudizio personale dell'imputato e sfornita di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo idoneo a conferma rla ; considerato che le ulteriori doglianze in punto di omessa concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono anch'esse reiterative avuto riguardo alle specifiche circostanze esposte a pag. 5 della motivazione in ordine alla gravità della condotta posta in essere e dal negativo comportamento processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris