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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42010/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25819/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale estesa in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria civile della Corte di cassazione ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 7438/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 25 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Eniye chiede la cassazione di tale decreto, nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, con ricorso contenente un motivo di: innugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso:: reca al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole "è autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il ricorso è dunque inammissibile m ragione della nullità della procura speciale redatta in calce a tale atto; che non vi è obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata, vittoriosa; che la stessa sentenza resa a sezioni unite testé citata, nel risolvere contrasto di giurisprudenza, ha inoltre affermato il principio secondo cui «il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che va dunque emessa anche tale statuizione.

P.Q./111. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25819/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale estesa in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria civile della Corte di cassazione ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso il decreto n. 7438/2020 del Tribunale di Venezia, depositato il 25 agosto 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Eniye chiede la cassazione di tale decreto, nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, con ricorso contenente un motivo di: innugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierno ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato [OSCURATO:PERSONA]), contenuta in atto redatto in calce al ricorso:: reca al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole "è autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass. S.U., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il ricorso è dunque inammissibile m ragione della nullità della procura speciale redatta in calce a tale atto; che non vi è obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo svolto difese la parte intimata, vittoriosa; che la stessa sentenza resa a sezioni unite testé citata, nel risolvere contrasto di giurisprudenza, ha inoltre affermato il principio secondo cui «il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che va dunque emessa anche tale statuizione. P.Q./111. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]