CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 17070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appelloproposto dall'odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Salerno in data 6 febbraio 2026, che aveva rigettato l’istanza di sostituzione congli arresti domiciliari della custodia in carcere, applicata nei suoi confronti il 3 novembre2025, ex art. 27 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 629, secondocomma, e 56, 629, 416-bis.1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo dei propri difensori, deducendosei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen., con riferimento alla mancatarivalutazione concreta delle esigenze cautelari, essendosi i giudici di merito asseritamentelimitati a ribadire la gravità delle condotte.2.2. Vizio di motivazione per quel che attiene alla proposta di «delocalizzazioneterritoriale dell’indagato», mediante arresti domiciliari in Basilicata, rigettata in manieraapodittica.2.3. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnatarichiamato la presunzione di legge in modo automatico, tralasciando le deduzioni difensive intema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico e assistenza familiare.2.4. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle condizioni di salute, nonallegate dalla difesa allo scopo di sostenere un’assoluta incompatibilità con il carcere.2.5. Motivazione stereotipata per quel che concerne il pericolo di reiterazione, limitata almero richiamo del contesto criminale.2.6. Motivazione apparente circa la pericolosità dell’indagato, senza reale confronto conle deduzioni difensive in tema di delocalizzazione territoriale, braccialetto elettronico eassistenza familiare.3. Con atto in data 17 aprile 2026, i difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, senza dare comunque conto delle ragioni del venirmeno dell’interesse alla decisione.4. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. La rinuncia al ricorso, preliminarmente, non può dispiegare i propri effetti, ai sensidell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01).3. Secondo la costante interpretazione di legittimità, in tema di applicazione di misurecautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, in casodi reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., una doppia presunzione per ciò che concerne lasussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misuracarceraria (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv.279771-01). Il Tribunale chiarisce compiutamente il ruolo dell’indagato nella vicenda oggettodi provvisoria imputazione e ribadisce che non sono stati allegati dalla difesa elementi tali dasuperare la – già affermata e qui argomentatamente ribadita – presunzione di legge,confortata anzi da solide emergenze investigative.Neppure in questa sede, peraltro, il ricorrente evidenzia circostanze rilevanti in talsenso, articolando invece nelle diverse, stringate doglianze, soprattutto riflessioni inerenti icriteri di individuazione della misura ex art. 275 cod. proc. pen., indebitamente sovrappostealla distinta questione del periculum libertatis.Risultano, pertanto, insuperabilmente aspecifici il primo, il quinto e il sesto motivo intema di necessità cautelari.4. Sono, inoltre, parimenti meramente confutativi e manifestamente infondati ilsecondo, il terzo e il quarto motivo.La suddetta presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può esseresuperata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici daiquali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n.6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01).Nel caso di specie, il Tribunale ha argomentatamente esposto le ragioni per cui nonpuò formularsi una prognosi fausta di osservanza delle prescrizioni cautelari di tipodomiciliare, sulla base della «valenza criminale, ancora spiccata ed efficace», dellapersistente operatività del ricorrente in ambienti criminali di tipo camorristico, operanti indifferenti contesti territoriali, e la «dimostrata insensibilità ai moniti cautelari», desumibile dal«comprovato fallimento della finalità rieducativa della pena».La stessa difesa, si precisa nell’ordinanza impugnata, ha escluso l’incompatibilità con ilregime carcerario per ragioni di salute. In ogni caso, il quadro clinico emerso dalla relazionesanitaria dell’istituto penitenziario esclude situazioni di gravità tali da imporre contatti costanticon le strutture territoriali.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata indispositivo (non essendo stata documentata la sopravvenienza di un’incolpevole carenza diinteresse in capo al ricorrente).Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.