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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 25372/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 80/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eMenchetti Mauro, elettivamente domiciliati in Arezzo, Campo di Marte n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria del 05/02/2019; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1532/01/14, depositata il 30 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi -Sanzioni - Estinzione per definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 1532/01/14 del 30/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP) n. 16/03/10, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’atto di contestazione di sanzioni IVA relative all’anno 2000.

1.1. l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso per inesatta registrazione di bollette di importazione in violazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

1.2. la CTR rigettava l’appello di AE facendo presente che il contribuente aveva provveduto al versamento di quanto dovuto per il ravvedimento operoso prima dell’inizio delle operazioni di verifica;

2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella spiegata qualità, resisteva con controricorso e depositava, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., con la quale chiedeva la sospensione del giudizio a norma dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, inoltre, non risulta essere stata proposta istanza di trattazione della controversia nel termine previsto dalla legge, sicché va dichiarata l’estinzione del processo;

2. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 80/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eMenchetti Mauro, elettivamente domiciliati in Arezzo, Campo di Marte n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria del 05/02/2019; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1532/01/14, depositata il 30 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi -Sanzioni - Estinzione per definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 1532/01/14 del 30/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo (di seguito CTP) n. 16/03/10, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’atto di contestazione di sanzioni IVA relative all’anno 2000. 1.1. l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso per inesatta registrazione di bollette di importazione in violazione dell’art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava l’appello di AE facendo presente che il contribuente aveva provveduto al versamento di quanto dovuto per il ravvedimento operoso prima dell’inizio delle operazioni di verifica; 2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella spiegata qualità, resisteva con controricorso e depositava, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., con la quale chiedeva la sospensione del giudizio a norma dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136; 4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. dalla documentazione prodotta in giudizio risulta l’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, inoltre, non risulta essere stata proposta istanza di trattazione della controversia nel termine previsto dalla legge, sicché va dichiarata l’estinzione del processo; 2. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte d
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