CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 34509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 13 giugno 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che l'unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta remissione di querela, ritualmente formulata dalla persona offesa e conseguentemente accettata dall'imputato; - che questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 del codice di procedura penale; P.Q. P.Q.M