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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26545/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'ammissione — in relazione alla pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale il 7 luglio 2021 — alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato l'inammissibilità di quella intesa all'ammissione alla detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali quale lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale alla quale egli non ha potuto presenziare perché affetto da Covid-19, come attestato dalla documentazione esibita dalla sua difesa ed integrante un legittimo impedimento a comparire del quale il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto alcuno.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di differimento dell'udienza camerale dell'Il novembre 2022, presentata in vista dell'acquisizione di documentazione propedeutica alla proposizione di richiesta di affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie.

Con il terzo motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, supportato da asserzioni incongrue e confliggenti con il suo vissuto, anche giudiziario, con il dimostrato avvio di un processo di emenda e risocializzazione e con le buone prospettive di reinserimento sociale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza del primo motivo di ricorso condUce all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento delle residue doglianze. ‘

2. In fatto, va rilevato che, all'udienza dell'Il novembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò, secondo quanto emerge dal relativo verbale e dall'attestazione rilasciata da operatore sanitario autorizzato, certificazione comprovante che il condannato, due giorni prima, era risultato, avendo effettuato test antigenico rapido, positivo al Covid-19.

Tale circostanza, pur non accompagnata da espressa richiesta di differimento, per tale ragione, del procedimento, dimostra che [OSCURATO:PERSONA], in quella data, era impossibilitato a partecipare all'udienza.

Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, non ha affrontato il tema né all'udienza né con il provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta in quella sede, ove si è proceduto alla sola presenza del difensore dell'istante.

3. In diritto, occorre ricordare, in primis, che l'art. 678 cod. proc. pen. prevede che nel procedimento di sorveglianza si applicano le disposizioni dettate all'art. 666 cod. proc. pen. in materia di esecuzione e, quindi, anche quella del comma 4 del medesimo articolo, secondo cui «l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero» e «l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente».

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è tetragona nell'affermare che nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato è meramente facoltativa e non anche necessaria, sicché irrilevante resta il suo eventuale impedimento a comparire, fatta salva l'ipotesi in cui egli abbia chiesto di essere sentito personalmente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299 - 01; Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701 - 01; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104 - 01).

A quest'ultimo riguardo, un indirizzo ermenutico — risalente ma consolidato e mai contraddetto e, nei suoi capisaldi concettuali, convincente — distingue, tuttavia, le ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di detenzione, nel qual caso è necessaria una previa sua richiesta di essere sentito personalmente per dare rilevanza al suo eventuale impedimento legittimo, da quelle in cui il condannato partecipi al procedimento in stato di libertà, nelle quali, potendo egli liberamente determinarsi in ordine alla partecipazione all'udienza — senza avere l'onere di comunicare preventivamente l'intenzione di rendere dichiarazioni, funzionale a consentire all'amministrazione di predisporre i necessari adempimenti organizzativi — l'esistenza di una situazione di legittimo impedimento, ritualmente e tempestivamente dedotta, equivale ad una richiesta di essere sentito personalmente ed impone, dunque, il differimento dell'udienza, versandosi, altrimenti, in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, che si estende all'ordinanza emessa al suo esito (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 26478 del 09/06/2009, Martino, Rv. 244037 — 01; Sez. 1, n. 45475 del 19/11/2008, Guglielmi, Rv. 242068 — 01; Sez. 1, n. 5653 del 30/10/1996, Cafagno, Rv. 206248 — 01).

L'applicazione dell'enunciato principio di diritto (mutuato anche da Sez. 1, n. 50644 del 16/10/2013, Pastore, non massimata, e Sez. 1, n. 43391 del 07/11/2011, Marku, non massimata) al caso in esame induce a ritenere che la presentazione del certificato attestante l'impedimento di [OSCURATO:PERSONA] si sia, in sostanza, tradotta in implicita, ma univoca, richiesta del condannato di essere sentito personalmente, a fronte della quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare la legittimità dell'impedimento addotto e disporre, se del caso, il rinvio dell'udienza.

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il novembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'ammissione — in relazione alla pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale il 7 luglio 2021 — alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato l'inammissibilità di quella intesa all'ammissione alla detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali quale lamenta violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale alla quale egli non ha potuto presenziare perché affetto da Covid-19, come attestato dalla documentazione esibita dalla sua difesa ed integrante un legittimo impedimento a comparire del quale il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto alcuno. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di differimento dell'udienza camerale dell'Il novembre 2022, presentata in vista dell'acquisizione di documentazione propedeutica alla proposizione di richiesta di affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie. Con il terzo motivo, eccepisce, ancora, vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, supportato da asserzioni incongrue e confliggenti con il suo vissuto, anche giudiziario, con il dimostrato avvio di un processo di emenda e risocializzazione e con le buone prospettive di reinserimento sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza del primo motivo di ricorso condUce all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento delle residue doglianze. ‘ 2. In fatto, va rilevato che, all'udienza dell'Il novembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] depositò, secondo quanto emerge dal relativo verbale e dall'attestazione rilasciata da operatore sanitario autorizzato, certificazione comprovante che il condannato, due giorni prima, era risultato, avendo effettuato test antigenico rapido, positivo al Covid-19. Tale circostanza, pur non accompagnata da espressa richiesta di differimento, per tale ragione, del procedimento, dimostra che [OSCURATO:PERSONA], in quella data, era impossibilitato a partecipare all'udienza. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, non ha affrontato il tema né all'udienza né con il provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta in quella sede, ove si è proceduto alla sola presenza del difensore dell'istante. 3. In diritto, occorre ricordare, in primis, che l'art. 678 cod. proc. pen. prevede che nel procedimento di sorveglianza si applicano le disposizioni dettate all'art. 666 cod. proc. pen. in materia di esecuzione e, quindi, anche quella del comma 4 del medesimo articolo, secondo cui «l'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero» e «l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente». In proposito, la giurisprudenza di legittimità è tetragona nell'affermare che nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato è meramente facoltativa e non anche necessaria, sicché irrilevante resta il suo eventuale impedimento a comparire, fatta salva l'ipotesi in cui egli abbia chiesto di essere sentito personalmente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299 - 01; Sez. 1, n. 2865 del 13/12/2012, dep. 2013, Mennai, Rv. 254701 - 01; Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001, Ferrara, Rv. 219104 - 01). A quest'ultimo riguardo, un indirizzo ermenutico — risalente ma consolidato e mai contraddetto e, nei suoi capisaldi concettuali, convincente — distingue, tuttavia, le ipotesi in cui il condannato si trovi in stato di detenzione, nel qual caso è necessaria una previa sua richiesta di essere sentito personalmente per dare rilevanza al suo eventuale impedimento legittimo, da quelle in cui il condannato partecipi al procedimento in stato di libertà, nelle quali, potendo egli liberamente determinarsi in ordine alla partecipazione all'udienza — senza avere l'onere di comunicare preventivamente l'intenzione di rendere dichiarazioni, funzionale a consentire all'amministrazione di predisporre i necessari adempimenti organizzativi — l'esistenza di una situazione di legittimo impedimento, ritualmente e tempestivamente dedotta, equivale ad una richiesta di essere sentito personalmente ed impone, dunque, il differimento dell'udienza, versandosi, altrimenti, in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, che si estende all'ordinanza emessa al suo esito (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 26478 del 09/06/2009, Martino, Rv. 244037 — 01; Sez. 1, n. 45475 del 19/11/2008, Guglielmi, Rv. 242068 — 01; Sez. 1, n. 5653 del 30/10/1996, Cafagno, Rv. 206248 — 01). L'applicazione dell'enunciato principio di diritto (mutuato anche da Sez. 1, n. 50644 del 16/10/2013, Pastore, non massimata, e Sez. 1, n. 43391 del 07/11/2011, Marku, non massimata) al caso in esame induce a ritenere che la presentazione del certificato attestante l'impedimento di [OSCURATO:PERSONA] si sia, in sostanza, tradotta in implicita, ma univoca, richiesta del condannato di essere sentito personalmente, a fronte della quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare la legittimità dell'impedimento addotto e disporre, se del caso, il rinvio dell'udienza. 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuov
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