CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 16264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 maggio 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma del 20 settembre 2022, ha ridotto ad anni 1 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Parma il 24 settembre 2013 (capo A), avendo invece i giudici di secondo grado assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo E) e dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art. 8 e 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, rispettivamente contestati ai capi B e C, mentre il reato di cui al capo D (art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000) era stato già dichiarato estinto per prescrizione dal primo giudice. Letta la memoria del 2 gennaio 2024 a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente, nel ribadire le argomentazioni articolate nel ricorso, ha chiesto che venisse emesso decreto di restituzione degli atti alla Sezione competente, non ravvisandosi le cause di inammissibilità indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, in relazione alla residua fattispecie di cui al capo A, hanno richiamato (pag. 6-7 della sentenza impugnata) gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni dibattimentali rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] (funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Parma) e ,›[OSCURATO:PERSONA] (funzionarick,dell'Agenzia delle Entrate dell'[OSCURATO:PERSONA]). Da tali acquisizioni è emerso che l'imputato, quale legale rappresentante della AG s.r.I., si è avvalso, nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2012, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta BServizi s.r.I., essendo stata desunta la natura fittizia degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, in maniera non illogica, da una pluralità di circostanze, ossia la genericità dell'oggetto delle fatture, la mancata indicazione in esse del destinatario, del vettore e del numero dei colli, con conseguente impossibilità di individuare la specifica natura delle prestazioni fatturate, la diversità tra l'ambito commerciale riferibile alle fatture e l'oggetto sociale delle società BServizi, la quale peraltro non ha mai depositato i bilanci nella Camera di commercio, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali negli anni 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013, non ha mai versato imposte e inoltre non disponeva di alcun locale nell'indirizzo della sede legale. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 289601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma