CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 22736/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 6221/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare Za- rantonello Simone,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato; intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 335 /20 20 pub- blicata il 22/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito , Az ienda Agricola)chiedeva al Tribunale di Pordenone l’emissione di decreto in- giuntivo per ottenere il pagamento dalla AGEA della capital somma ri- chiesta di € 194.818,54, oltre accessori di legge, a titolo di contributi comunitari PAC, relativi alla stagione 2005/2006, 2006/2007, 2007/ 2008, riconosciuti formalmente da AGEA,ma mai liquidati. La ricorrente deduceva di avere presentato ad AGEA le domande perl'erogazione dei contributi denominati comunitari denominati PAC, comestabilito dal Regolamento ( CE ) n. 1782/2003 , aggiungendo che tali domandeerano state accolte, come attestato dalla domanda unica di pagamento provenientedal registro SIAN di AGEA, ma l’importo non era stato, poi, pagato, in quanto A GEA ne aveva illegittimamente di- sposto la compensazione con altri importi asseritamentedovuti a titolo di prelievi supplementari non versati per eccedenze produttive delle quote latte, nonostante l’impignorabilità e, dunque, la non compensa- bilità dei crediti dell’Azienda. Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo, che veniva opposto da AGEA. Si costituiva, nel giudizio di opposizione, l'[OSCURATO:PERSONA]- tonello,contestando ogni deduzione, istanza ed eccezione. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure pronunciava la sentenza con la quale acco- glieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 328/2017 e di- chiaravacompensate le spese del giudizio. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello , chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la conferma deldecreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio AGEA contestando integralmente, in fatto come in diritto l’impugnazione. La Corte d’appello di Trieste con sentenza n. 335/2020,pubblicata il22/07/2020, rigettava l'appello e compensava le spese di giudizio. In particolare,la Corte di merito richiamava l’orientamento di que- sta Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18852 del 12/07/2019), secondo il quale il diritto comunitario non prevedeva una disciplina generale della compensazione in questa materia , spettando agli Stati membri stabilirne le condizioni, ferma restando l'esigenza dell'uniforme appli- cazione del diritto comunitario e l'osservanza del principio di non di- scriminazione. La Corte d’appelloaffermava, dunque, che , in base al nostro ordi- namento, la compensazione poteva operare in presenza dei presuppo- stidi legge, relativi alla certezza, liquidità ed esigibilità del cont r ocre- dito, da escludere nel caso in cui lo stesso sia contestato, aggiungendo che,nel caso in esame , diversamente da lle fattispecie oggetto di pre- cedenti statuizioni, il credito opposto in compensazioneaveva irequisiti necessari perché operassela compensazione. La menzionata Corte non recepiva, infatti, il rilievo dell'appellante - secondo il quale la contestazione dei crediti di AGEA era in itinere , anche sotto il profilo penale - perché la contestazione è un requisito che esclude la liquidità del credito, impedendo la compensazione, e quindi deve essere valutata con riguardo allo specificocredito opposto in compensazione. La stessa Corte precisavache i l credito opposto in compensazione da AGEA in questo giudizio riguardava la cartella di pagamento n. 3002010000008204/2000,per l'importo complessivo di € 613.055,42, riferito all'anno 2006 (per “prelievo latte sulle consegne - capitale ” pari a €341.804,60 e per interessi pari a € 71.951,58 ) e all'anno 2007 ( per “prelievo latte sulle consegne-capitale”pari a € 169.041,51 e per inte- ressi pari a € 30.257,73 ) - aggiungendo, per inciso, che, essendo i prelievi di cui allacartella relativi agli anni 2006 - 2007, non si pone va neppure la questione riferita agli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 27/06/2018 in causa C-348/2018, valorizzata dall'appel- lante negli atti conclusivi, in quanto quella sentenza, così come le sen- tenze delConsiglio di Stato, pure valorizzate nella memoria di replica dell’[OSCURATO:PERSONA], erano riferite ai prelievi fino al2004 – sicché tale cartella, notificata il 16/03/2015,era sicuramente divenuta inoppugna- bile, con l'effetto che il credito erastato accertato in via definitiva, non avendo l’appellante documentato di avere proposto alcuna impugna- zione contro tale cartellaesattoriale. La Corte d’appello rilevava che l'appellante aveva affermato di avere impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di data 16 /03/ 2008 , ma, a prescindere dal fatto che l'appellante non aveva neppure dedotto l'esito di tale impugnazione, la menzionata Corte escludeva che essa potesse legittimamente veicolare la conte- stazione dell'esistenza del credito,di cui alla cartella esecutiva non im- pugnata, valendo il principio secondo il quale requisito di ammissibilità dell'impugnazione di un atto,per contestare un atto pregresso autono- mamenteimpugnabile - come l'iscrizione a ruolo o la cartella esatto- riale- è la mancata notificazione di tale atto anteriore , da escludersi nelcaso di specie, stante l’intervenuta notifica della cartella esattoriale, sopra evidenziata, senza che avesse rilievo, per gli stessi motivi, nep- pure la successiva opposizione all’esecuzione. La Corte d’appello escludeva anche la correttezza della tesi dell'ap- pellante, secondo la quale le somme ingiunte non potevano essere pi- gnorate,e di conseguenza non po tevano essere oggetto di compensa- zione, ai sensi dell'art. 1246, n. 3 , c.c. , poiché l’ art. 3 , comma 5 duo- deciesd.l. n. 182 del 2005, convertito in l. n. 231 del 2005 , al quale si riferival'appellante, testualmente dispone che « Le somme dovute agli aventi diritto in attuazionedi disposizione dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.1663/ 95 della Commissione, del 7 luglio 1995 non possono essere seque- strate, pignorateo formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi com- presi i fermi amministrativi di cuiall'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvi- denze». Secondo il giudice del gravame, doveva escludersi, dunque, la re- gola dell'impignorabilità, che comporta la non compensabilità ex art. 1246,n. 3, c.c., nel caso di recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti, come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legit- timità.Né assumeva rilievo il fatto che, nella specie , non si tratta va di insussistenza originaria della causa giustificativa dei pagamenti , in grado di dar luogo all'azione ex art. 2033 c.c., poiché, nella specie, l'accertamento definitivodel debito dell'[OSCURATO:PERSONA] per prelievo supplementare, determinato dallo sforamento della quota latte com- portava che la causa dell'erogazione dei contributi PAC era venuta meno in unmomento successivo al pagamento, determinando un in- debito oggettivosopravvenuto. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. L’AGEA è rimasta intimata. La ricorrenteha depositato memoria difensiv a . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1246 c.c. e dell’art. 3, comma 2, l. n. 231 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., per avere il Giudice di merito operato una errata interpretazione dell’art. 3, comma 5 duodecies, l. n. 231 del 2005, nella parte in cui prevede, tra l’altro, l’impignorabilità(e dunque la non compensabilità) delle somme dovute per provvidenze finanziarie,comprendenti anche i contributi comunitari PAC, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze, non estensibile ai controcrediti fatti valere per un titolo diverso da una erogazione indebita, con la conseguenza che il debito previstoper lo sforamento della quota latte non rende indebita la pregressa erogazione. Nello stesso motivo la ricorrente ha anche dedotto che la Corte d’ap- pello ha dato erroneamente rilievo al disposto dell’art. 5 ter del Rego- lamento (CE) n. 1034/2008, che prevede una mera facoltà ( non un obbligo)e, comunque riguarda ipotesi diverse (vizi o errori materiali di procedure o liquidazioni) e comunque deve tenere conto delle norme interne nella specie riconducibile al disposto dell’art. 3, comma 5 duo- decies, l. n. 231 del 2005, correttamente inteso. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1246 c.c. e l’errata appli- cazione dei criteri per procedere alla compensazione, in relazione al concetto di litigiosità del credito, in ragione della pendenza di procedi- menti amministrativiinteressanti l’[OSCURATO:PERSONA] e della non defini- tività del controcredito posto in compensazione. La ricorrente ha dedotto di avere sempre contestato il debito per ipre- lievi supplementari , avendo allegato, a titolo esemplificativo la docu- mentazione afferente a un ricorso al TAR.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.la violazione degli artt. 1241 c.c. per errata ap- plicazione della compensazione atecnica-finanziaria, con violazione e falsa applicazione dei requisiti legali di compensazione previsti dall’art.1243 c.c. Secondo la ricorrente il Giudice di merito non ha tenuto conto delle pronunce del Giudice di legittimità e del Giudice amministrativo, se- condo i quali il concetto di litigiosità non è un presupposto né un requi- sito della compensazione e le informazioni pubblicate sul SIAN – il si- stema informativo agricolo nazionale che mette a disposizione della pubblica amministrazione e degli agricoltori i dati relativi alle domande di aiuto comunitario –hanno valore di accertamento amministrativo o meramente di notizia. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli- cazione dei requisiti legali di compensazione previsti dalla legislazione nazionaleex art. 1243 c.c., con errata e fuorviante interpretazione del concetto di compensazione finanziaria e atecnica e di unicità del rap- porto come motivo legittimante l’operazione d compensazione. 2.Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente per mero errore materiale ha erroneamente indicato in ricorso il numero e la data di pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata, riportando il numero e la data di pubblicazione della sentenza di primo grado, adot- tata dal Tribunale di Pordenone, come pure si evince dalla sentenza della Corte d’appello oggetto delpresente giudizio (p. 2 della sentenza impugnata: «1. Con sentenza n. 727 pubblicata il 14-09-2018 il Tribu- nale di Pordenone ha accolto…»)e dal contenuto del ricorso per cassa- zione, ove, nel descrivere i fatti di causa, pur errando nell’indicazione del numero della sentenza della Corte d’appello, il ricorrente ha corret- tamente indicato la data di pubblicazione della stessa (p. 4 del ricorso per cassazione: «La Corte d’appello con sentenza n. 727/18 pubblicata il 22.07.2020...»), che ha ritualmente depositato in atti. Lo stesso ri- corrente, peraltro, nell’istanza ex art. 369 c.p.c., ha chiaramente ri- chiamato il proprio ricorso «per la cassazione della sentenza n. 335/ 2020 pubblicata il 22/07/2020 R.G. 149/2019 della Corte d’Appello di Trieste sez. 2 Civile, di data 16/06/2020», così operando la corretta indicazione della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, ri- velandosi entrambi infondati. 3.1.La statuizione della Corte di appello è in linea con l’indirizzo di questa Corte, che si è andato definendo di recente, che il Collegio con- divide e che pertanto intende seguire, secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcre- dito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte inte- grante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo po- stula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale dei debiti presso AGEA previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensa- zione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’in- terpretazione conforme delle norme nazionali (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 41593 del 27/12/ 2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5672 del 04/03/ 2024; Cass., Sez. 2, n. 7196 del 18/03/2025). 3.2.Questa stessa Corte ha precisato che l’esito dell'applicazione in concreto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valutare alla luce di coordinate di fondo definite oramai in modo consolidato(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 41593 del 27/12/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 118 del 04/01/2022; Cass., Sez. 1. Ordinanza n. 16530del 23/05/2022). Tali coordinate possono essere di seguito riportate: a) il principio sopra enunciato è coerente con i principi di cui all'art.1241 c.c. e ss., giacché la cd. compensazione impropria tra aiuti e pre- lievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della normativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratioche presiede al meccanismo delle cd. quote latte; l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali o provinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pagamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quanto dovuto per gli aiuti PACcon i crediti iscritti nel Registro (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 25261 del 01/12/2009); b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione pro- pria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016) che è requisito (unita- mente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudizia- ria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2,c.c.; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accerta- mento in sede giudiziaria, sebbene l’iscrizione degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivalga all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero (art. 8 ter, comma 4, l. n. 33 del 2009), la quale non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della cer- tezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; d) al giudice di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esi- stenza di quest'ultimo, all'esito di una valutazione dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi PACe, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recu- pero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» ( art. 3, comma 5 duodecies , d.l. n. n. 182 del 2005, conv. con modif. in l. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c., non opera con riferimento al fenomeno della compensazione im- propria (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21646 del 26/10/2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 5024 del 02/03/2009; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 25/08/2006; Cass., Sez. L, Sentenza n. 6214 del 29/03/ 2004); f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla l. n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è su- perata dalla considerazione che la previsione di tale registro risale al Regolamento (CE)n. 1663 / 1995 e che la compensazione attuata me- diante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pa- gamenti a favore del debitore è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposi- zione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento», ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (CE)n. 595/2004; inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la di- chiara. 3.3. La giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che la questione della impignorabilità del credito ai contributi PACe, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previ- sione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi di- ritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvi- denze (art. 3, comma 5 duodecies, d.l. n. n. 182 del 2005, conv. con modif. in l. n. 231 del 2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34701 del 12/12/2023; Cass., Sez. 1, Or- dinanza n. 25147 del 23/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25135 del 23/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25135 del 22/08/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24953 del 21/08/2023; Cass., Sez. 1, Or- dinanza n. 21443 del 19/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9343 del 05/04/2023). 3.4.Non possono pertanto condividersi gli argomenti della ricor- rente, in ordine alla non applicabilitàalla fattispecie in esame dell’ec- cezione alla non compensabilità dei crediti per i contributi PAC, tenuto conto del meccanismo sopra descrittodi compensazione impropria, che comporta l’elisione dei crediti per i contributi in conseguenza dell’insor- genza deidebiti per i preliev i supplementari. 3.5. Né le censure riferite all’applicabilità alla compensazione co- munitaria dell’art. 5 ter del Regolamento (CE) n. 1034 / 2008 incidono sull’esito della decisione, tenuto conto che il richiamo a detto Regola- mento è contenuto negli estratti delle pronunce di legittimità riportati nella sentenza in questa sede impugnata, ma, poi, non è impiegato dalla Corte d’appello ai fini della statuizione adottata. 3.6.Anche il richiamo operato dalla ricorrente, nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., al disposto del l ’art. 10 bis d.l. n. 69 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 103 del 2023e alle sentenze della Corte di Giustizia ivi menzionate non assume rilievo ai fini della decisione, non essendo stata contestata in questa sede la modalità di calcolo delle somme oggetto della iniziale domanda riconvenzionale dell’AGEA. 4.Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto di avere sempre contestato i debiti ad essa attribuiti per prelievi supplementari, ma non ha specificato di avere impugnato proprio quel credito oggetto della cartella esattoriale oppo- sto in compensazione, così non attingendo la ratiodella la decisione di merito, che haespressamente ritenuto decisiva, per ritenere litigioso il credito opposto in compensazione, non la prova della contestazione dei prelievi supplementari in riferimento ad altri periodi, ma la prova dell’impugnazione proprio di quelloportato dalla cartella di pagamento opposta in compensazione. La parte si è limitata ad allegare genericamente di avere impugnato le multe per superprelievo supplementare, senza nulla dedurre di spe- cifico in riferimento alla impugnazione della specifica cartella esatto- riale opposta in compensazione in questa sede. 5.Il terzo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile. La Corte d’appello ha fondato la decisione sulla mancata impugna- zione della cartella esattoriale portante il credito opposto in compen- sazione, pur notificata il 16/03/2015, aggiungendo che, quindi « sicu- ramente è divenuta inoppugnabile, con l'effetto che il credito è stato accertato in via definitiva», spiegando più avanti la non incidenza sulla debenza della somma di altri possibili mezzi d’impugnazione. La censura si limita a richiamare genericamente alcuni precedenti giurisprudenziali,che attengono alla litigiosità del credito e alla valenza del SIAN, senza censurare specificamente la statuizione adottata, me- diante l'indicazione dei motivi di non condivisione delle ragioni poste a fondamento della ritenuta non controvertibilità del credito opposto in compensazione e portato dalla cartella esattoriale non opposta, che non vengono neppure prese in considerazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 6.In conclusione il ricorso deve essere respinto. 7. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata tenuto conto che la AGEA è rimasta intimata. 8.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]