CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 057K19I nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo piemontese aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a lui ascritti e, con le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti contestate sul capo a) e la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 3.000 di multa - così ridotta per il rito - oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Ennachate lamentando: 2.1 violazione di legge in ordine agli artt. 530 cod. proc. pen. e 337 cod. pen.: rileva, infatti, come la condotta di resistenza a pubblico ufficiale fosse stata contestuale e non ulteriore e diversa rispetto a quella diretta semplicemente a divincolarsi e tentare di darsi alla fuga e, perciò, riconducibile unicamente alla fattispecie di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen.; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 e 61 n. 2 cod. pen.: rileva che le lesioni occorse all'agente Marino erano state il frutto del tentativo dell'imputato di divincolarsi sfuggendo alla presa dell'operante di PG; 2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. e 530 cod. proc. pen: rileva come l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. fosse stata ritenuta sulla scorta della mera presenza, sul posto, di alcuni suoi connazionali a lui peraltro sconosciuti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 D primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati: questa Corte ha da sempre affermato e costantemente ribadito che nel reato di rapina impropria, quando l'azione violenta è strumentale anche al conseguimento della impunità, la qualità di agente di polizia del destinatario della violenza, qualità nota al soggetto attivo, qualifica la direzione della volontà come strumentale al superamento dell'ostacolo consistente nella attività del pubblico ufficiale - concorre, pertanto, con il reato di rapina impropria, quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr., Sez. 1, sentenza n. 5297 del 07/03/1988, Scinto, Rv. 178279; Sez. 2, sentenza n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269502; Sez. 2, sentenza n. 8421 del 18/04/1988, Jebbar ed altro, Rv. 178965, in cui si era chiarito che l'azione violenta posta in essere subito dopo la sottrazione della cosa nei confronti di agenti di polizia prontamente intervenuti, integra gli estremi del reato di rapina impropria. tale reato concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di violazione di due diverse disposizioni della legge penale con un'unica azione, in tal caso si realizza perciò un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati). Proprio in tema di rapina, inoltre, si è avuto modo di spiegare che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255199; Sez. 2 - , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279587; Sez. 2 - , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279813). La ricostruzione dell'episodio operata dalle due sentenze di merito in forza di un conforme apprezzamento, nei due gradi, delle medesime emergenze istruttorie impedisce, in mancanza della deduzione di un travisamento del fatto, di seguire la tesi difensiva dovendosi invece ribadire che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 8379 del 27/09/2013, Rodrigo, Rv. 259043; Sez. 6, Sentenza n. 35125 del 26/06/2003, Graziotti, Rv. 226525; Sez. 6, Sentenza n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo ed altro, Rv. 246412; cfr., anche, Sez. 2, sentenza n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004 in cui si è ribadito che quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale). 3.2 II terzo motivo è a sua volta generico perché non si confronta con la ricostruzione in fatto operata dalle due sentenze di merito e con la motivazione che, alla luce di quanto emerso, è stata resa dalla Corte di Appello in replica all'omologo motivo di gravame; in particolare, la Corte ha richiamato la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito dell'ingresso nel supermercato dell'odierno ricorrente insieme ad altri dieci soggetti di nazionalità marocchina i quali, dopo essere usciti, erano rientrati nell'esercizio per dar man forte all'Ennachate essendo in tal modo certamente integrati gli estremi fattuali della contestata aggravante. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]