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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 agosto 2024

Cassazione n. 21956/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R G N 17164/2023* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 17164/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv * *che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv filippo pellitteri@avvocatiagrigento it– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso il decreto del Tribunale di Palermo n 4178/23 depositato il 4 luglio2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20241 Con decreto del 4 luglio 2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato ladomanda di riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarireiterata da * * * cittadino del * a seguito del rigettodi una precedente istanza confermato dal Tribunale di Palermo con decretodel 18 settembre 2020 passato in giudicatoA fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il ricorrente nonaveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsialle vessazioni del padre ormai peraltro deceduto Ha ritenuto poi infondatele argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico sociale del *di origine richiamando informazioni fornite da fonti internazionali dalle qualiha desunto che in * non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell elenco dei Paesic d sicuri approvato con d m 17 marzo 2023 Ha escluso la possibilità ditenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in * osservando cheil rischio di persecuzione e di danno grave dev essere valutato in riferimentoal * di cui il richiedente è cittadino ed ha ritenuto infondata anche ladomanda di riconoscimento della protezione speciale rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico sociale inItalia non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell attività di bracciante agricolo per periodi limitati e per poche giornate al mese e non essendo state dimostrate l instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità2 Avverso la predetta sentenza l * * ha proposto ricorso percassazione per un solo motivo Il Ministero dell interno non ha svolto attivitàdifensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione degli artt 5 comma sesto e 19 commi primo 1 1* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024e 1 2 del d lgs 25 luglio 1998 n 286 come modificato dal d l 21 ottobre2020 n 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n173 e dell art 32 comma terzo del d lgs 28 gennaio 2008 n 25 nonchél omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio censurando ildecreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale senza tenere conto della documentazioneprodotta attestante l attività lavorativa da lui svolta la stipulazione di uncontratto di locazione e il suo reddito Aggiunge che il Tribunale ha omessodi valutare le torture da lui subìte durante il suo soggiorno in * nonché diprocedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta inItalia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio1 1 Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazioneIn tema di protezione speciale o complementare questa Corte ha infattiaffermato ripetutamente che ai sensi della disciplina introdotta dal d l n 130del 2020 il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello diintegrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di unpieno radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del* ma il compimento di un apprezzabile sforzo d integrazione nella realtàlocale di riferimento desumibile non solo dal reperimento di un occupazionea tempo indeterminato sia pure pochi mesi prima della decisione cfr CassSez I 11/11/2022 n 33315 ma anche dalla stipulazione di una pluralitàcontratti di lavoro a tempo determinato idonei a comprovare lo svolgimentocontinuativo dell attività lavorativa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27475nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato anche nell ambito del sistema di accoglienza e dall apprendimentodella lingua italiana cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 16716 11/03/2022n 7938 2/10/2020 n 21240Alla stregua di tali principi che il Collegio condivide ed intende ribadireanche in questa sede non può condividersi il decreto impugnato nella partein cui nonostante l avvenuta produzione di documentazione comprovante lafrequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativodi un attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una Cooperativaagricola ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l integrazione del ricor* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024rente nel tessuto economico e sociale italiano osservando in particolare chele buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore asei mesi e reputando insufficienti ai fini della prova della concreta attuazionedi un rapporto di lavoro le comunicazioni * relative ad ulteriori periodiTali comunicazioni come già affermato da questa Corte non avrebberopotuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano costituendolo strumento attraverso il quale i datori di lavoro sia privati che pubbliciadempiono direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati l obbligo di comunicazione di una serie d informazioni inerenti all instaurazionedel rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende e comportando l assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei daticomunicati cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 10371 * dall art 1comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n 296 che ha modificato l art9 bis comma secondo del d l 1 ottobre 1996 n 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n 608 ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 4773del 28 novembre 2011 esse devono infatti contenere l indicazione della datad inizio del rapporto di lavoro e di quella della fine per i contratti diversi daquelli a tempo indeterminato della tipologia contrattuale e del livello d inquadramento del contratto collettivo applicato dell orario di lavoro della retribuzione corrisposta e dell ente previdenziale a cui vengono versati i contributi L invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privatile * * le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e gli enti previdenziali nonché per i lavoratori extracomunitari il Ministero dell interno comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro previdenza e immigrazioneil cui affidamento alla * Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione In riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato questa Corte ha d altronde ritenuto che avuto riguardo ai poteriistruttori ufficiosi spettanti al giudice ai sensi dell art 3 del d lgs 19 novembre* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20242007 n 251 che gli consentono di compiere approfondimenti in ordine allaconcreta prestazione dell attività lavorativa la stipulazione del relativo contratto quale atto proveniente dal datore di lavoro costituisca un elemento diper sé sufficiente a dimostrarne l effettività e quindi l integrazione socialedello straniero indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altridocumenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto cfr CassSez VI 24/02/2022 n 6111 Quanto poi all idoneità della prestazione dilavoro a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficientiper provvedere autonomamente al proprio sostentamento si è ritenuto chel esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento dirimenteai fini dell esclusione del consolidamento del processo d integrazione socialein Italia dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo contodel graduale incremento della retribuzione nel tempo che può fornire utiliindicazioni in ordine alla possibilità di condurre un esistenza libera e dignitosa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 8373 in quest ottica occorre anzi rilevareche il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione ilcontratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente la cuivalutazione avrebbe consentito di verificare il possesso delle risorse necessarie per procurarsi un adeguata sistemazione abitativa1 2 Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui haritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale le vessazioni subìte dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in * non essendostato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte per la loro gravitào per la durevolezza dei loro effetti traumatici in una condizione di fragilitàpersonale rilevante ai sensi dell art 5 del d lgs n 286 del 1998 la cui dimostrazione resta comunque a carico del richiedente tenuto ad allegare e provare la natura e l incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli stessialle vicende affrontate cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28781 6/12/2018n 31676 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 2861* è noto infatti la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito dal momento che dovendo il rimpatrio essere disposto verso il * di origine o verso quello di dimora abituale ove* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024si tratti di un apolide è in riferimento a quest ultimo che occorre accertarel esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi cfr CassSez III 5/06/2020 n 10835 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 298752 Il decreto impugnato va pertanto cassato nei limiti segnati dalle censure accolte con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermoche provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R G N 17164/2023* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 17164/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv * *che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv filippo pellitteri@avvocatiagrigento it– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso il decreto del Tribunale di Palermo n 4178/23 depositato il 4 luglio2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20241 Con decreto del 4 luglio 2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato ladomanda di riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarireiterata da * * * cittadino del * a seguito del rigettodi una precedente istanza confermato dal Tribunale di Palermo con decretodel 18 settembre 2020 passato in giudicatoA fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il ricorrente nonaveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsialle vessazioni del padre ormai peraltro deceduto Ha ritenuto poi infondatele argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico sociale del *di origine richiamando informazioni fornite da fonti internazionali dalle qualiha desunto che in * non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell elenco dei Paesic d sicuri approvato con d m 17 marzo 2023 Ha escluso la possibilità ditenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in * osservando cheil rischio di persecuzione e di danno grave dev essere valutato in riferimentoal * di cui il richiedente è cittadino ed ha ritenuto infondata anche ladomanda di riconoscimento della protezione speciale rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico sociale inItalia non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell attività di bracciante agricolo per periodi limitati e per poche giornate al mese e non essendo state dimostrate l instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità2 Avverso la predetta sentenza l * * ha proposto ricorso percassazione per un solo motivo Il Ministero dell interno non ha svolto attivitàdifensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione degli artt 5 comma sesto e 19 commi primo 1 1* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024e 1 2 del d lgs 25 luglio 1998 n 286 come modificato dal d l 21 ottobre2020 n 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n173 e dell art 32 comma terzo del d lgs 28 gennaio 2008 n 25 nonchél omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio censurando ildecreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale senza tenere conto della documentazioneprodotta attestante l attività lavorativa da lui svolta la stipulazione di uncontratto di locazione e il suo reddito Aggiunge che il Tribunale ha omessodi valutare le torture da lui subìte durante il suo soggiorno in * nonché diprocedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta inItalia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio1 1 Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazioneIn tema di protezione speciale o complementare questa Corte ha infattiaffermato ripetutamente che ai sensi della disciplina introdotta dal d l n 130del 2020 il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello diintegrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di unpieno radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del* ma il compimento di un apprezzabile sforzo d integrazione nella realtàlocale di riferimento desumibile non solo dal reperimento di un occupazionea tempo indeterminato sia pure pochi mesi prima della decisione cfr CassSez I 11/11/2022 n 33315 ma anche dalla stipulazione di una pluralitàcontratti di lavoro a tempo determinato idonei a comprovare lo svolgimentocontinuativo dell attività lavorativa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27475nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato anche nell ambito del sistema di accoglienza e dall apprendimentodella lingua italiana cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 16716 11/03/2022n 7938 2/10/2020 n 21240Alla stregua di tali principi che il Collegio condivide ed intende ribadireanche in questa sede non può condividersi il decreto impugnato nella partein cui nonostante l avvenuta produzione di documentazione comprovante lafrequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativodi un attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una Cooperativaagricola ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l integrazione del ricor* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024rente nel tessuto economico e sociale italiano osservando in particolare chele buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore asei mesi e reputando insufficienti ai fini della prova della concreta attuazionedi un rapporto di lavoro le comunicazioni * relative ad ulteriori periodiTali comunicazioni come già affermato da questa Corte non avrebberopotuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano costituendolo strumento attraverso il quale i datori di lavoro sia privati che pubbliciadempiono direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati l obbligo di comunicazione di una serie d informazioni inerenti all instaurazionedel rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende e comportando l assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei daticomunicati cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 10371 * dall art 1comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n 296 che ha modificato l art9 bis comma secondo del d l 1 ottobre 1996 n 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n 608 ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 4773del 28 novembre 2011 esse devono infatti contenere l indicazione della datad inizio del rapporto di lavoro e di quella della fine per i contratti diversi daquelli a tempo indeterminato della tipologia contrattuale e del livello d inquadramento del contratto collettivo applicato dell orario di lavoro della retribuzione corrisposta e dell ente previdenziale a cui vengono versati i contributi L invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privatile * * le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e gli enti previdenziali nonché per i lavoratori extracomunitari il Ministero dell interno comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro previdenza e immigrazioneil cui affidamento alla * Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione In riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato questa Corte ha d altronde ritenuto che avuto riguardo ai poteriistruttori ufficiosi spettanti al giudice ai sensi dell art 3 del d lgs 19 novembre* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20242007 n 251 che gli consentono di compiere approfondimenti in ordine allaconcreta prestazione dell attività lavorativa la stipulazione del relativo contratto quale atto proveniente dal datore di lavoro costituisca un elemento diper sé sufficiente a dimostrarne l effettività e quindi l integrazione socialedello straniero indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altridocumenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto cfr CassSez VI 24/02/2022 n 6111 Quanto poi all idoneità della prestazione dilavoro a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficientiper provvedere autonomamente al proprio sostentamento si è ritenuto chel esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento dirimenteai fini dell esclusione del consolidamento del processo d integrazione socialein Italia dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo contodel graduale incremento della retribuzione nel tempo che può fornire utiliindicazioni in ordine alla possibilità di condurre un esistenza libera e dignitosa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 8373 in quest ottica occorre anzi rilevareche il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione ilcontratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente la cuivalutazione avrebbe consentito di verificare il possesso delle risorse necessarie per procurarsi un adeguata sistemazione abitativa1 2 Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui haritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale le vessazioni subìte dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in * non essendostato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte per la loro gravitào per la durevolezza dei loro effetti traumatici in una condizione di fragilitàpersonale rilevante ai sensi dell art 5 del d lgs n 286 del 1998 la cui dimostrazione resta comunque a carico del richiedente tenuto ad allegare e provare la natura e l incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli stessialle vicende affrontate cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28781 6/12/2018n 31676 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 2861* è noto infatti la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito dal momento che dovendo il rimpatrio essere disposto verso il * di origine o verso quello di dimora abituale ove* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024si tratti di un apolide è in riferimento a quest ultimo che occorre accertarel esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi cfr CassSez III 5/06/2020 n 10835 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 298752 Il decreto impugnato va pertanto cassato nei limiti segnati dalle censure accolte con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermoche provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità P Q Maccoglie parzialmente il ricorso cassa il decreto impugnato in relazione allecensure accolte e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanzaCosì deciso in Roma il 14/02/2024La PresidenteP Q Maccoglie parzialmente il ricorso cassa il decreto impugnato in relazione allecensure accolte e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanzaCosì deciso in Roma il 14/02/2024La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R G N 17164/2023* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 17164/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv * *che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv filippo pellitteri@avvocatiagrigento it– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso il decreto del Tribunale di Palermo n 4178/23 depositato il 4 luglio2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20241 Con decreto del 4 luglio 2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato ladomanda di riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarireiterata da * * * cittadino del * a seguito del rigettodi una precedente istanza confermato dal Tribunale di Palermo con decretodel 18 settembre 2020 passato in giudicatoA fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il ricorrente nonaveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsialle vessazioni del padre ormai peraltro deceduto Ha ritenuto poi infondatele argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico sociale del *di origine richiamando informazioni fornite da fonti internazionali dalle qualiha desunto che in * non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell elenco dei Paesic d sicuri approvato con d m 17 marzo 2023 Ha escluso la possibilità ditenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in * osservando cheil rischio di persecuzione e di danno grave dev essere valutato in riferimentoal * di cui il richiedente è cittadino ed ha ritenuto infondata anche ladomanda di riconoscimento della protezione speciale rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico sociale inItalia non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell attività di bracciante agricolo per periodi limitati e per poche giornate al mese e non essendo state dimostrate l instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità2 Avverso la predetta sentenza l * * ha proposto ricorso percassazione per un solo motivo Il Ministero dell interno non ha svolto attivitàdifensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione degli artt 5 comma sesto e 19 commi primo 1 1* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024e 1 2 del d lgs 25 luglio 1998 n 286 come modificato dal d l 21 ottobre2020 n 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n173 e dell art 32 comma terzo del d lgs 28 gennaio 2008 n 25 nonchél omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio censurando ildecreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale senza tenere conto della documentazioneprodotta attestante l attività lavorativa da lui svolta la stipulazione di uncontratto di locazione e il suo reddito Aggiunge che il Tribunale ha omessodi valutare le torture da lui subìte durante il suo soggiorno in * nonché diprocedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta inItalia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio1 1 Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazioneIn tema di protezione speciale o complementare questa Corte ha infattiaffermato ripetutamente che ai sensi della disciplina introdotta dal d l n 130del 2020 il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello diintegrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di unpieno radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del* ma il compimento di un apprezzabile sforzo d integrazione nella realtàlocale di riferimento desumibile non solo dal reperimento di un occupazionea tempo indeterminato sia pure pochi mesi prima della decisione cfr CassSez I 11/11/2022 n 33315 ma anche dalla stipulazione di una pluralitàcontratti di lavoro a tempo determinato idonei a comprovare lo svolgimentocontinuativo dell attività lavorativa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27475nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato anche nell ambito del sistema di accoglienza e dall apprendimentodella lingua italiana cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 16716 11/03/2022n 7938 2/10/2020 n 21240Alla stregua di tali principi che il Collegio condivide ed intende ribadireanche in questa sede non può condividersi il decreto impugnato nella partein cui nonostante l avvenuta produzione di documentazione comprovante lafrequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativodi un attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una Cooperativaagricola ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l integrazione del ricor* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024rente nel tessuto economico e sociale italiano osservando in particolare chele buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore asei mesi e reputando insufficienti ai fini della prova della concreta attuazionedi un rapporto di lavoro le comunicazioni * relative ad ulteriori periodiTali comunicazioni come già affermato da questa Corte non avrebberopotuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano costituendolo strumento attraverso il quale i datori di lavoro sia privati che pubbliciadempiono direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati l obbligo di comunicazione di una serie d informazioni inerenti all instaurazionedel rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende e comportando l assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei daticomunicati cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 10371 * dall art 1comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n 296 che ha modificato l art9 bis comma secondo del d l 1 ottobre 1996 n 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n 608 ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 4773del 28 novembre 2011 esse devono infatti contenere l indicazione della datad inizio del rapporto di lavoro e di quella della fine per i contratti diversi daquelli a tempo indeterminato della tipologia contrattuale e del livello d inquadramento del contratto collettivo applicato dell orario di lavoro della retribuzione corrisposta e dell ente previdenziale a cui vengono versati i contributi L invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privatile * * le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e gli enti previdenziali nonché per i lavoratori extracomunitari il Ministero dell interno comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro previdenza e immigrazioneil cui affidamento alla * Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione In riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato questa Corte ha d altronde ritenuto che avuto riguardo ai poteriistruttori ufficiosi spettanti al giudice ai sensi dell art 3 del d lgs 19 novembre* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20242007 n 251 che gli consentono di compiere approfondimenti in ordine allaconcreta prestazione dell attività lavorativa la stipulazione del relativo contratto quale atto proveniente dal datore di lavoro costituisca un elemento diper sé sufficiente a dimostrarne l effettività e quindi l integrazione socialedello straniero indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altridocumenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto cfr CassSez VI 24/02/2022 n 6111 Quanto poi all idoneità della prestazione dilavoro a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficientiper provvedere autonomamente al proprio sostentamento si è ritenuto chel esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento dirimenteai fini dell esclusione del consolidamento del processo d integrazione socialein Italia dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo contodel graduale incremento della retribuzione nel tempo che può fornire utiliindicazioni in ordine alla possibilità di condurre un esistenza libera e dignitosa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 8373 in quest ottica occorre anzi rilevareche il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione ilcontratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente la cuivalutazione avrebbe consentito di verificare il possesso delle risorse necessarie per procurarsi un adeguata sistemazione abitativa1 2 Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui haritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale le vessazioni subìte dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in * non essendostato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte per la loro gravitào per la durevolezza dei loro effetti traumatici in una condizione di fragilitàpersonale rilevante ai sensi dell art 5 del d lgs n 286 del 1998 la cui dimostrazione resta comunque a carico del richiedente tenuto ad allegare e provare la natura e l incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli stessialle vicende affrontate cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28781 6/12/2018n 31676 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 2861* è noto infatti la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito dal momento che dovendo il rimpatrio essere disposto verso il * di origine o verso quello di dimora abituale ove* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024si tratti di un apolide è in riferimento a quest ultimo che occorre accertarel esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi cfr CassSez III 5/06/2020 n 10835 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 298752 Il decreto impugnato va pertanto cassato nei limiti segnati dalle censure accolte con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermoche provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da Oggettoprotezione interna* * Presidente zionale* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] R G N 17164/2023* * Consigliere ** * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 17164/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall Avv * *che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv filippo pellitteri@avvocatiagrigento it– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso il decreto del Tribunale di Palermo n 4178/23 depositato il 4 luglio2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024dal Consigliere * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20241 Con decreto del 4 luglio 2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato ladomanda di riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarireiterata da * * * cittadino del * a seguito del rigettodi una precedente istanza confermato dal Tribunale di Palermo con decretodel 18 settembre 2020 passato in giudicatoA fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il ricorrente nonaveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsialle vessazioni del padre ormai peraltro deceduto Ha ritenuto poi infondatele argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico sociale del *di origine richiamando informazioni fornite da fonti internazionali dalle qualiha desunto che in * non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell elenco dei Paesic d sicuri approvato con d m 17 marzo 2023 Ha escluso la possibilità ditenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in * osservando cheil rischio di persecuzione e di danno grave dev essere valutato in riferimentoal * di cui il richiedente è cittadino ed ha ritenuto infondata anche ladomanda di riconoscimento della protezione speciale rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico sociale inItalia non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell attività di bracciante agricolo per periodi limitati e per poche giornate al mese e non essendo state dimostrate l instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità2 Avverso la predetta sentenza l * * ha proposto ricorso percassazione per un solo motivo Il Ministero dell interno non ha svolto attivitàdifensivaRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo d impugnazione il ricorrente denuncia la violazionee/o la falsa applicazione degli artt 5 comma sesto e 19 commi primo 1 1* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024e 1 2 del d lgs 25 luglio 1998 n 286 come modificato dal d l 21 ottobre2020 n 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n173 e dell art 32 comma terzo del d lgs 28 gennaio 2008 n 25 nonchél omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio censurando ildecreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale senza tenere conto della documentazioneprodotta attestante l attività lavorativa da lui svolta la stipulazione di uncontratto di locazione e il suo reddito Aggiunge che il Tribunale ha omessodi valutare le torture da lui subìte durante il suo soggiorno in * nonché diprocedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta inItalia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio1 1 Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazioneIn tema di protezione speciale o complementare questa Corte ha infattiaffermato ripetutamente che ai sensi della disciplina introdotta dal d l n 130del 2020 il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello diintegrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di unpieno radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del* ma il compimento di un apprezzabile sforzo d integrazione nella realtàlocale di riferimento desumibile non solo dal reperimento di un occupazionea tempo indeterminato sia pure pochi mesi prima della decisione cfr CassSez I 11/11/2022 n 33315 ma anche dalla stipulazione di una pluralitàcontratti di lavoro a tempo determinato idonei a comprovare lo svolgimentocontinuativo dell attività lavorativa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 27475nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato anche nell ambito del sistema di accoglienza e dall apprendimentodella lingua italiana cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 16716 11/03/2022n 7938 2/10/2020 n 21240Alla stregua di tali principi che il Collegio condivide ed intende ribadireanche in questa sede non può condividersi il decreto impugnato nella partein cui nonostante l avvenuta produzione di documentazione comprovante lafrequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativodi un attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una Cooperativaagricola ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l integrazione del ricor* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024rente nel tessuto economico e sociale italiano osservando in particolare chele buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore asei mesi e reputando insufficienti ai fini della prova della concreta attuazionedi un rapporto di lavoro le comunicazioni * relative ad ulteriori periodiTali comunicazioni come già affermato da questa Corte non avrebberopotuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano costituendolo strumento attraverso il quale i datori di lavoro sia privati che pubbliciadempiono direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati l obbligo di comunicazione di una serie d informazioni inerenti all instaurazionedel rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende e comportando l assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei daticomunicati cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 10371 * dall art 1comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n 296 che ha modificato l art9 bis comma secondo del d l 1 ottobre 1996 n 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n 608 ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 4773del 28 novembre 2011 esse devono infatti contenere l indicazione della datad inizio del rapporto di lavoro e di quella della fine per i contratti diversi daquelli a tempo indeterminato della tipologia contrattuale e del livello d inquadramento del contratto collettivo applicato dell orario di lavoro della retribuzione corrisposta e dell ente previdenziale a cui vengono versati i contributi L invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privatile * * le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e gli enti previdenziali nonché per i lavoratori extracomunitari il Ministero dell interno comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro previdenza e immigrazioneil cui affidamento alla * Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione In riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato questa Corte ha d altronde ritenuto che avuto riguardo ai poteriistruttori ufficiosi spettanti al giudice ai sensi dell art 3 del d lgs 19 novembre* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/20242007 n 251 che gli consentono di compiere approfondimenti in ordine allaconcreta prestazione dell attività lavorativa la stipulazione del relativo contratto quale atto proveniente dal datore di lavoro costituisca un elemento diper sé sufficiente a dimostrarne l effettività e quindi l integrazione socialedello straniero indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altridocumenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto cfr CassSez VI 24/02/2022 n 6111 Quanto poi all idoneità della prestazione dilavoro a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficientiper provvedere autonomamente al proprio sostentamento si è ritenuto chel esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento dirimenteai fini dell esclusione del consolidamento del processo d integrazione socialein Italia dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo contodel graduale incremento della retribuzione nel tempo che può fornire utiliindicazioni in ordine alla possibilità di condurre un esistenza libera e dignitosa cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 8373 in quest ottica occorre anzi rilevareche il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione ilcontratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente la cuivalutazione avrebbe consentito di verificare il possesso delle risorse necessarie per procurarsi un adeguata sistemazione abitativa1 2 Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui haritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento della protezione speciale le vessazioni subìte dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in * non essendostato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte per la loro gravitào per la durevolezza dei loro effetti traumatici in una condizione di fragilitàpersonale rilevante ai sensi dell art 5 del d lgs n 286 del 1998 la cui dimostrazione resta comunque a carico del richiedente tenuto ad allegare e provare la natura e l incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli stessialle vicende affrontate cfr [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 28781 6/12/2018n 31676 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 2861* è noto infatti la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito dal momento che dovendo il rimpatrio essere disposto verso il * di origine o verso quello di dimora abituale ove* disposto d ufficio Numero registro generale 17164/2023Numero sezionale 737/2024Numero di raccolta generale 21956/2024Data pubblicazione 05/08/2024si tratti di un apolide è in riferimento a quest ultimo che occorre accertarel esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi cfr CassSez III 5/06/2020 n 10835 [OSCURATO:PERSONA] VI [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 298752 Il decreto impugnato va pertanto cassato nei limiti segnati dalle censure accolte con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermoche provvederà in diversa composizione anche al regolamento delle spesedel giudizio di legittimità P Q Maccoglie parzialmente il ricorso cassa il decreto impugnato in relazione allecensure accolte e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanzaCosì deciso in Roma il 14/02/2024La PresidenteP Q Maccoglie parzialmente il ricorso cassa il decreto impugnato in relazione allecensure accolte e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàDispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasiforma sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanzaCosì deciso in Roma il 14/02/2024La Presidente
Decreto Cassazione n. 21956/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris