CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Giorgio a Cremano il 4/11/1996 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Foggia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli il 28/2/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; letti i motivi aggiunti proposti nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Muccillo e per il rigetto dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] i 1.Con l'impugnata sentenza la Co4e d'Appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, riformava parzialmente la decisione del Gup del locale Tribunale, che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli di partecipazione ad associazione per delinquere avente ad oggetto la LQL consumazione di truffe nei confronti di soggetti vulnerabili, con rideterminazione della pena inflitta a Diana e Muccillo nella misura di anni due, mesi otto di reclusione e, quanto al Murolo, esclusa l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., nella misura di anni 4, mesi 8 di reclusione. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione degli artt. 81 cpv cod.pen. nonché dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. Il difensore censura la valutazione della Corte territoriale che ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il delitto associativo giudicato con sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Milano in data 16/7/2020 e l'analogo delitto per cui oggi si procede. Secondo il ricorrente la motivazione dei giudici territoriali risulta illogica laddove valorizza la diversa composizione soggettiva dei sodalizi e la distanza temporale tra l'inizio delle attività illecite dei due gruppi, pur riconoscendo che l'associazione giudicata a Milano ed operativa dal gennaio 2017 al febbraio 2018, era il frutto dell'esportazione del modello operativo dell'associazione napoletana, operante dal febbraio al dicembre 2016. Aggiunge che la partecipazione del prevenuto ai due contesti associativi rappresenta il frutto di una scelta delittuosa che non si è mai interrotta e che lo ha visto impegnato nella consumazione dei medesimi reati fine, realizzati con modalità del tutto sovrapponibili. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.La violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione Il difensore lamenta che la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi che presidiano la valutazione della prova indiziaria e non ha fornito congrua risposta ai rilievi formulati in sede di gravame. In particolare, la sentenza impugnata ha posto a base della conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto i contatti telefonici con appartenenti al c.d. gruppo degli Spagnoli e ritenuto indice di corresponsabilità nella consumazione delle truffe la collocazione dell'utenza 388/5819396, intestata al ricorrente, in luoghi limitrofi a quelli di consumazione degli illeciti, circostanza che secondo il difensore non risulta adeguatamente provata. Inoltre, risulta incerta l'attribuzione all'imputato dell'altra utenza, n. 377/3529089, sicché deve escludersi l'esistenza di prova certa dei contatti con il [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di elementi di dubbia significanza indiziaria la Corte avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità del ricorrente, mandandolo assolto dall'addebito a suo carico ascritto; 3.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del vincolo associativo in luogo del concorso di persone ex art. 110 cod.pen. Il difensore assume che la Corte di merito ha omesso di valutare la doglianza difensiva, limitandosi a disattenderla con un richiamo assertivo, senza confrontarsi con gli argomenti spesi nell'atto di appello e senza di\ argomentare in modo pregnante e significativo la ritenuta sussistenza dell'addebito associativo. In particolare, secondo il difensore i giudici d'appello non hanno spiegato quale fosse il ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio né gli elementi da cui hanno tratto la prova circa la consapevolezza di far parte di una struttura organizzata dedita alla commissione di truffe; 3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha tenuto conto delle deduzioni difensive sul punto, valorizzando elementi neutri e inidonei a fondare un giudizio di riprovevolezza del comportamento dell'imputato, peraltro incensurato. In dettaglio il difensore lamenta che i giudici d'appello non hanno differenziato la posizione del prevenuto rispetto ai coimputati e hanno trascurato gli indici di resipiscenza, quali l'attuale dedizione a lecita attività lavorativa. 3.3 L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20/2/23 ha depositato nell'interesse del Muccillo motivi aggiunti e memoria difensiva con i quali, ad illustrazione ed approfondimento dei motivi principali, deduce: -con riguardo al reato associativo, che la Corte territoriale si è limitata a riscrivere alcuni passaggi della motivazione di primo grado senza confutare i rilievi difensivi in punto di appartenenza del prevenuto al sodalizio a giudizio. Aggiunge che nella specie difetta anche la preliminare dimostrazione circa l'individuazione della struttura associativa di riferimento. Infatti, l'esistenza della sottobatteria di cui avrebbe fatto parte l'imputato è stata accertata in maniera del tutto generica e parimenti generici sono gli elementi valorizzati ai fini del giudizio di responsabilità del prevenuto, che non consentono di ricostruirne il ruolo nel tessuto organizzativo della compagine Si tratta di elementi indiziari che non hanno capacità di attestare la partecipazione certa e stabile del ricorrente all'ipotizzata associazione; -con riguardo alla differenza tra partecipazione associativa e concorso di persone nel reato, il difensore- dopo aver richiamato i caratteri dell'accordo criminoso alla luce della giurisprudenza di legittimità- segnala che dagli atti di indagine acquisiti al fascicolo risulta che -per quanto riguarda il Muccillo- l'asserito accordo sarebbe intervenuto con un ristretto numero di persone facenti parte della sottobatteria ed avrebbe avuto ad oggetto non un programma criminoso indeterminato ma una serie definita di illeciti; -in relazione al diniego delle attenuanti generiche il difensore lamenta che la Corte di merito ha disatteso la richiesta sulla base del generico richiamo alla gravità dei fatti senza considerare l'incensuratezza dell'imputato, il ruolo marginale svolto nelle vicende a giudizio, Io svolgimento di stabile attività lavorativa. 3 egi L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 4.La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416, comma 1, cod.pen. Il difensore censura il riconosciuto ruolo direttivo del Murolo, segnalando che è provato in atti che -anche prima della costante presenza in Spagna del ricorrente- il gruppo c.d. degli spagnoli aveva un esponente di vertice che i giudici di merito hanno identificato in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, seppure -come affermato dalla Corte territoriale- la presenza in territorio iberico del Murolo ha costituito sprone all'attività illecita dell'[OSCURATO:PERSONA], la circostanza è inidonea a provare un mutamento strutturale dell'associazione con trasformazione della stessa in una compagine con doppio vertice. Né i rapporti di frequentazione con l'[OSCURATO:PERSONA] rilevano al fine dell'asserito ruolo apicale del ricorrente, avendo il prevenuto costantemente svolto un mero ruolo operativo. Aggiunge il difensore che la presenza stabile del Murolo in Spagna è successiva al 14/12/2016, dopo l'emissione di un Mae a suo carico, mentre in precedenza i soggiorni avevano carattere occasionale e come tale inidonei ad incidere sull'assetto organizzativo dell'associazione. Inoltre, risulta privo di rilievo probatorio il litigio tra il ricorrente e fa nonna in ordine alla sottrazione di 70 gr di oro; 4.1 la violazione degli artt. 81 cpv. cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale nel computare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3/5/2019 ha apportato un aumento di pena abnorme per il delitto di truffa ascritto al capo 6 della pronunzia della Corte ambrosiana. Infatti, a fronte di una pena originariamente determinata in anni 4 di reclusione, la sentenza impugnata ha inflitto quella di anni 3 mesi 6 a titolo di continuazione sul più grave delitto associativo. La pena risulta sproporzionata e illegittima in quanto prossima alla pena base e di ben 42 volte superiore a quella inflitta per gli omologhi reati satellite, sanzionati nella misura di un mese (truffe consumate) o giorni 15 (truffe tentate). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 13) ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di rilievi con i quali la difesa non si confronta compiutamente, evidenziando esclusivamente la continuità dell'agire delittuoso del ricorrente nei due sodalizi. La sentenza impugnata ha, al contrario, segnalato che non si rinvengono né sono stati dedotti elementi dai quali sia dato desumere la riconducibilità dei due distinti sodalizi ad una medesima determinazione criminosa, precisando che le emergenze acquisite depongono per una esportazione del modello criminale sperimentato in Napoli nell'area di Milano e Torino con determinazione insorta una volta perfezionato lo schema operativo seriale attuato nelle truffe in danno di soggetti vulnerabili. 4 cesL La valutazione della Corte di merito è coerente con i principi declinati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Rv. 266106 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016,dep. 2017, Rv. 268786 - 01;Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017. Rv. 271569 - 01). Nella specie la valutazione negativa effettuata dalla Corte territoriale circa la riconducibilità dei due sodalizi ad un'unitaria determinazione criminosa ha natura squisitamente di merito e risulta trasfusa in una motivazione che non presta il fianco a censura, attesa l'aderenza ai materiali processuali e la congruenza logica degli argomenti esposti. 2. Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente rilevarsi che i motivi nuovi sono inammissibili per tardività in quanto presentati in data 21 febbraio in relazione all'udienza fissata per il 7 marzo seguente e, quindi, senza il rispetto del termine finale di quindici giorni prima dell'udienza stabilito dall'art. 584, comma 4, cod.proc.pen. Questa Corte ha chiarito in materia di termini processuali che la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem" (in fattispecie analoga, Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Rv. 281726 - 01;Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Rv. 263322 - 01). Pertanto, l'atto può essere recepito e valutato esclusivamente quale memoria difensiva nella parte in cui confuta le conclusioni scritte rassegnate dal P.g., da considerarsi a loro volta quale memoria in presenza di istanza di trattazione orale. 2.1 II primo e secondo motivo che revocano in dubbio la partecipazione associativa reiterano doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di adeguata motivazione. Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato che il Muccillo risultato coinvolto in venti truffe ai danni di anziani, consumate o tentate con modalità sovrapponibili, in varie città del territorio nazionale e aveva contatti telefonici con esponenti della compagine quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo individuato come esponente di vertice e telefonista che, usando un'utenza spagnola, agganciava le vittime delle truffe, poi raggiunte sul posto dal sedicente collaboratore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], incaricato della materiale apprensione dei beni asseritamente destinati ad appianare i prospettati infortuni in cui sarebbe incorsi congiunti delle pp.00.Il prevenuto, inoltre, ha avuto frequenti contatti con la [OSCURATO:PERSONA], società di noleggio presso cui i sodali si procuravano i veicoli utilizzati per gli spostamenti sul territorio nazionale al fine di commettere gli illeciti e a bordo di un'autovettura noleggiata presso detta società risulta essere stato controllato il 29/4/2017 sull'autostrada Al in direzione sud, in agro di Castrocielo. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver avuto intensissime interlocuzioni anche con l'altro sodale [OSCURATO:PERSONA], utilizzando un'utenza la cui riconducibilità al prevenuto risulta provata dai contatti telefonici intrattenuti con l'utenza intestata alla madre. La sentenza impugnata ha, altresì, richiamato il dato relativo all'accertata presenza dell'imputato nelle aree di consumazione delle singole truffe sulla base dei dati tratti dall'analisi dei tabulati. Il primo giudice alle pag. 117 e seguenti ha ricostruito ciascuno degli episodi delittuosi addebitati al Muccillo, evidenziando come il telefono cellulare in possesso del medesimo ha in tutti i casi contestati agganciato celle in prossimità delle abitazioni delle pp.00. in orari compatibili con la consumazione degli illeciti. E ciò è accaduto a Bari, Firenze, Padova, Monfalcone, Udine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Andria, Roma e altri luoghi nel periodo compreso tra marzo e maggio 2016 in assenza di qualsivoglia alternativa spiegazione circa la lecita presenza del ricorrente nelle aree in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che i dati di positioning, già di per sé espressivi di un concorso nei singoli illeciti per la frequenza e il variegato dato logistico, trattandosi di illeciti commessi in luoghi distanti dalla residenza abituale del prevenuto, debbono essere letti sinergicamente con le evidenze relative ai contatti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carmellino; con il viaggio a Barcellona, base operativa dei telefonisti, compiuto in data 11/3/2016; con gli attendibili incontri occorsi tra il prevenuto e il Carmellino alle date del 2 e 6 aprile 2016 e con gli incontri con Murolo ed [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2016. 2.2 A fronte della concorde valutazione dei giudici di merito che hanno motivatamente ravvisato nei materiali probatori scrutinati elementi univocamente attestanti l'esistenza di uno stabile e organizzato sodalizio, operante su tutto il territorio nazionale e specializzato nella commissione di truffe ai danni di soggetti anziani e fragili con modalità seriali, la tesi difensiva di un accordo circoscritto e limitato ad alcuni illeciti è priva di fondamento. Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540-01). Nella specie, le emergenze acquisite depongono non per un accordo limitato alla realizzazione di un numero circoscritto di illeciti ma per l'esistenza di un programma associativo indeterminato, supportato da una struttura organizzata, dotata di uomini e mezzi impegnati nella sua realizzazione, i cui partecipi sono uniti da un vincolo che permane anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01). 2.3 Manifestamente infondate risultano le censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva, pur accedendo ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, richiamando la gravità delle condotte oggetto del programma associativo, tenuto conto dei criteri di selezione delle vittime, persone anziane e vulnerabili, con giudizio insuscettibile di rivisitazione in questa sede in quanto congruamente giustificato. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito sulla base di un apparato argomentativo che non presta il fianco a censure per completezza e congruenza logica. Il primo giudice ha ampiamente ricostruito (vedasi in particolare sentenza Gup pag. 108 e segg., adesivamente richiamata dai giudici d'appello) la figura criminale del prevenuto, i trascorsi giudiziari, i legami familiari, concludendo per la sicura partecipazione del prevenuto al c.d. gruppo degli spagnoli con ruolo direttivo. Al riguardo risultano valorizzati gli esiti delle conversazioni ambientali, captate in particolare tra il Passatiello e la Amendola, che costituivano una coppia di operativi al servizio del sodalizio, da cui risulta non solo uno stretto rapporto personale tra il prevenuto e [OSCURATO:PERSONA], basista storico operante in Barcellona, ma anche l'affiancamento dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'attività di programmazione e gestione delle truffe ad opera del Murolo, la cui presenza in Barcellona, secondo quanto il Passatiello riferisce, ha avuto il merito di spingere l'[OSCURATO:PERSONA] a dare rinnovato impulso all'attività delittuosa. Né è fuor di luogo, come assume la difesa, la valorizzazione della circostanza relativa alla detenzione della cassa comune da parte della nonna del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], vicenda ampiamente ricostruita dal primo giudice alle pagg. 391 e segg. e che segnala con immediata evidenza, per il carattere fiduciario che connota siffatta custodia, l'internità al gruppo criminale del prevenuto con funzioni apicali. Non appare decisivo il dato segnalato dalla difesa relativo alla sola occasionale presenza del Murolo in Spagna fino al dicembre 2016 giacché risultano provati non solo i reiterati viaggi del ricorrente in terra iberica, ove era ospite del correo [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'anno ma anche la prestazione di un contributo essenziale al sodalizio mentre era in Italia, curando la predisposizione dei mezzi a servizio dell'attività esecutiva, come emerge dalla intercettazione in data 22/3/2016 richiamata dai giudici d'appello. 3.1 Quanto alla determinazione della pena a titolo di continuazione in relazione alla truffa contestata al capo 6 della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Milano in data 7 a 3/5/2019, in giudicato il 18 giugno seguente, la sentenza impugnata, individuato il reato più grave nella fattispecie associativa a giudizio, ha fissato l'aumento a titolo di continuazione in relazione alla fattispecie più grave della sentenza milanese, chiarendo che il fatto è connotato da estrema gravità per l'entità del profitto (danaro contante, oro e pietre preziose, orologi) e l'estrema vulnerabilità della p.o. A fronte della giustificazione resa non risulta censurabile siccome illogica la scelta dosimetrica dei giudici d'appello, i quali hanno ritenuto di sanzionare in maniera rigorosa un fatto reputato di spiccata offensività nel contempo mantenendo, in quanto coperti da giudicato, gli ulteriori, assai miti, aumenti per gli altri reati della stessa specie. V'è da aggiungere che risulta, comunque, osservato nella specie il tetto massimo stabilito dall'art. 81, comma 1, cod.pen. con conseguente insindacabilità del computo operato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammis