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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 43454/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis il 27/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis il 27/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore
Sentenza Cassazione n. 43454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris