CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza della condotta decettiva, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, infatti, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni sostenute da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410; n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 - 02; n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708), nonché esenti da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata che ha correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., congruamente vagliando e disattendendo le doglianze difensive al riguardo (si veda pag. 6); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., è connotato da aspecificità in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni reiettive della Corte (pagg. 6 e 7), che ha ampiamente chiarito come la biografia criminale del prevenuto in rapporto all'illecito a giudizio dimostri continuità criminosa e ingravescente pericolosità; considerato che l'ultima censura, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata in quanto, ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., si richiede la sussistenza di elementi di segno positivo, che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente, sicchè, nella specie, legittimamente la Corte territoriale ha fondato il diniego sull'assenza di circostanze attestanti la meritevolezza dell'invocata mitigazione sanzionatoria (pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I