CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] .L.e. 4yr1Arts) ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, la prima doglianza tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive procedendo alla corretta ricostruzione del fatto (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che in relazione all'ulteriore doglianza (sulle statuizioni civili) la motivazione è del tutto adeguata, fornendo contezza delle ragioni di calcolo della provvisionale; osservato peraltro che ogni questione inerente alla provvisionale è preclusa in Cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277773 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april