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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31001/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei confronti dell'indagato, amministratore di fatto della società A.E.S. s.r.I., la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione, in qualità di promotore, ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta (capo 1), essenzialmente valorizzando le plurime intercettazioni di conversazioni prodotte dal P.M. territoriale a fondamento della domanda cautelare], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno dell'imputazione provvisoria elevata a suo carico (l'enucleato sodalizio non sarebbe in realtà configurabile, e comunque l'indagato non vi avrebbe partecipato; non ricorrerebbe la ritenuta finalità agevolativa) ed alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle (in particolare, in difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi nel complesso infondati, va rigettato.

1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

E' inoltre pacifico che gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01).

2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato provvisoriamente ascritto all'indagato, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata, da pag. 8, anche quanto alla circostanza aggravante della c.d.

"finalità di agevolazione" in favore di un sodalizio di tipo mafioso), oltre che dalla acquisita documentazione, il Tribunale, confutando punto z per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato, quanto alla configurabilità dell'enucleato sodalizio, che l'originaria aggiudicazione del bando di gara de quo e la successiva proroga, non erano legittime (pag. 5 ss. dell'ordinanza impugnata), e che di ciò i coindagati erano perfettamente consapevoli, come emergente, in particolare, da una conversazione intercettata in data 29/10/2020, riportata a pag. 8 ss. dell'ordinanza impugnata.

2.1. Il ricorrente, con l'istanza di riesame, non aveva contestato la configurabilità dell'enucleato sodalizio sotto altri profili (così espressamente il Tribunale a f. 11 dell'ordinanza impugnata, con rilievo non efficacemente contestato dall'odierno ricorso), e non può quindi farlo per la prima volta in questa sede.

2.2. Quanto alla propria consapevole adesione al sodalizio così enucleato, il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate concordemente valorizzate dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

2.2.1. Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti del ricorrente con gli appartenenti all'enucleato sodalizio: l'indagato è pienamente inserito nelle vicende accertate, ha accettato di versare periodicamente somme di denaro in cambio dei favoritismi ricevuti (cfr. conversazioni riportate a pag. 9 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto ad un isolato tentativo dell'indagato di non rispettare gli impegni assunti); gli accordi illeciti risalgono al 2008 (cfr. conversazioni riportate a pag. 11 ss. dell'ordinanza impugnata, che vedono lo Zaccuri come interlocutore diretto che profferisce espressioni inequivocabili), e sono caratterizzati dal continuativo contatto sinallagmatico, fatto di dare ed avere, con noti malavitosi come esponenti della famiglia D'Andrea e [OSCURATO:PERSONA], "i soggetti più vicini alle cosche di 'ndrangheta coinvolti nel presente procedimento", cui veniva devoluta parte dei profitti delle illecite attività accertate.

Di ciò l'indagato era perfettamente consapevole, come emerge dalle conversazioni riportate a pag. 13 dell'ordinanza impugnata.

2.3. Per quanto, infine, riguarda le esigenze cautelari e la scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati, contestati "con permanenza sino all'attualità", motivatament e concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concret ; pericolo di recidiva, proprio tenendo della permanenza all'attualità del reato associativo come contestato, benevolmente ritenendo, nonostante la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'adeguatezza degli arresti domiciliari; ha, inoltre, puntualmente e condivisibilmente confutato gli avversi rilievi della difesa del ricorrente (pag. 14 s. dell'ordinanza impugnata).

Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, infondate.

3. In considerazione del rigetto, nel suo complesso, del ricorso, il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei confronti dell'indagato, amministratore di fatto della società A.E.S. s.r.I., la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione, in qualità di promotore, ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità di agevolare la 'ndrangheta (capo 1), essenzialmente valorizzando le plurime intercettazioni di conversazioni prodotte dal P.M. territoriale a fondamento della domanda cautelare], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno dell'imputazione provvisoria elevata a suo carico (l'enucleato sodalizio non sarebbe in realtà configurabile, e comunque l'indagato non vi avrebbe partecipato; non ricorrerebbe la ritenuta finalità agevolativa) ed alla valutazione della sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura ritenuta necessaria per soddisfarle (in particolare, in difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi nel complesso infondati, va rigettato. 1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). E' inoltre pacifico che gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza del reato provvisoriamente ascritto all'indagato, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata, da pag. 8, anche quanto alla circostanza aggravante della c.d. "finalità di agevolazione" in favore di un sodalizio di tipo mafioso), oltre che dalla acquisita documentazione, il Tribunale, confutando punto z per punto i contrari rilievi della difesa, ha evidenziato, quanto alla configurabilità dell'enucleato sodalizio, che l'originaria aggiudicazione del bando di gara de quo e la successiva proroga, non erano legittime (pag. 5 ss. dell'ordinanza impugnata), e che di ciò i coindagati erano perfettamente consapevoli, come emergente, in particolare, da una conversazione intercettata in data 29/10/2020, riportata a pag. 8 ss. dell'ordinanza impugnata. 2.1. Il ricorrente, con l'istanza di riesame, non aveva contestato la configurabilità dell'enucleato sodalizio sotto altri profili (così espressamente il Tribunale a f. 11 dell'ordinanza impugnata, con rilievo non efficacemente contestato dall'odierno ricorso), e non può quindi farlo per la prima volta in questa sede. 2.2. Quanto alla propria consapevole adesione al sodalizio così enucleato, il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate concordemente valorizzate dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. 2.2.1. Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti del ricorrente con gli appartenenti all'enucleato sodalizio: l'indagato è pienamente inserito nelle vicende accertate, ha accettato di versare periodicamente somme di denaro in cambio dei favoritismi ricevuti (cfr. conversazioni riportate a pag. 9 ss. dell'ordinanza impugnata, anche quanto ad un isolato tentativo dell'indagato di non rispettare gli impegni assunti); gli accordi illeciti risalgono al 2008 (cfr. conversazioni riportate a pag. 11 ss. dell'ordinanza impugnata, che vedono lo Zaccuri come interlocutore diretto che profferisce espressioni inequivocabili), e sono caratterizzati dal continuativo contatto sinallagmatico, fatto di dare ed avere, con noti malavitosi come esponenti della famiglia D'Andrea e [OSCURATO:PERSONA], "i soggetti più vicini alle cosche di 'ndrangheta coinvolti nel presente procedimento", cui veniva devoluta parte dei profitti delle illecite attività accertate. Di ciò l'indagato era perfettamente consapevole, come emerge dalle conversazioni riportate a pag. 13 dell'ordinanza impugnata. 2.3. Per quanto, infine, riguarda le esigenze cautelari e la scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha valorizzato la estrema gravità dei fatti accertati, contestati "con permanenza sino all'attualità", motivatament e concludendo nel senso di ritenere la sussistenza di un tuttora attuale e concret ; pericolo di recidiva, proprio tenendo della permanenza all'attualità del reato associativo come contestato, benevolmente ritenendo, nonostante la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'adeguatezza degli arresti domiciliari; ha, inoltre, puntualmente e condivisibilmente confutato gli avversi rilievi della difesa del ricorrente (pag. 14 s. dell'ordinanza impugnata). Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, infondate. 3. In considerazione del rigetto, nel suo complesso, del ricorso, il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e
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