CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 41849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VICENZAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; vista la memoria depositata in data 11.12.2025 dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal secondo difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 639, secondo comma, cod.pen. per non avere commesso il fatto. All'imputato era contestato di aver imbrattato con una scritta un bene immobile, costituito da un muro in cemento posto a protezione di una strada statale. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale sminuito le prove a carico dell'imputato senza tenere conto di alcuni elementi dimostrativi della sua colpevolezza, in parte del tutto trascurati ed, in parte, non adeguatamente valorizzati nella loro portata accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, deve darsi atto della tardività della memoria depositata, solo in data di ieri (11.12.2025), da uno dei difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è fondato. Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla parte pubblica ricorrente, sulla base di elementi processuali indicati in ricorso con riferimento specifico, emerge che l'imputato era stato controllato dai carabinieri in orario notturno ed in luogo isolato situato a poca distanza da quello ove era stata apposta la scritta sul muro, che risultava freschissima; nel frangente del controllo, egli era intento ad armeggiare con una pistola a spruzzo ed era in possesso di tre bottiglie - delle quali una semivuota - di vernice di colore rosso, della stessa tonalità di quella utilizzata per commettere il reato e di cose atte al funzionamento della pistola a spruzzo, quali un compressore ed un tubo di collegamento. Il Tribunale non ha valorizzato l'insieme di tali dati indizianti, non solo sotto il profilo spazio-temporale rispetto all'imbrattamento del muro avvenuto poco prima, ma travisando il fatto - emerso da un passaggio della deposizione di un teste di polizia giudiziaria trasfuso in ricorso nella parte di interesse - che l'imputato era stato trovato in possesso di una bottiglia semivuota di vernice rossa, a dimostrazione di averne utilizzato una parte con gli strumenti in suo possesso e con i quali stava ancora armeggiando all'atto del controllo; i quali strumenti, dunque, dovevano essere funzionanti, come ragionevolmente avrebbe dovuto dedursi dalla esistenza del compressore e del tubo di collegamento con la pistola a spruzzo. Alla luce di questi elementi - che superano ogni altro rilievo difensivo, anche con riferimento a quanto dedotto con la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione offerta risulta manifestamente illogica e la sentenza deve essere annullata al fine di consentire una nuova valutazione di merito delle emergenze processuali, idonea a superare le segnalate contraddizioni logiche e le fallacie argomentative attraverso un esame completo delle risultanze disponibili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza in diversa composizion