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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08805/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, stante il fine pena ultraquadriennale, riferita anche a reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge, sul presupposto che, scisso virtualmente il cumulo di condanne a suo carico, il beneficio penitenziario richiesto sarebbe divenuto concedibile, in quanto la pena riferibile al reato di cui all'art. 4-bis risulterebbe infraquadriennale.

Per l'ipotesi che il cumulo dovesse considerarsi, rispetto al beneficio stesso, inscindibile, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo così interpretato e ricostruito, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo, comma, Cost. , ossia per contrasto con il principio di ragionevolezza e con il finalismo rieducativo della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In disparte la circostanza per cui la pena riferibile al reato ostativo non risulta ancora, nella specie, interamente espiata, sicché l'affermazione del principio della scindibilità del cumulo non rivestirebbe per il condannato alcuna concreta utilità, preme al Collegio ribadire gli approdi della sua giurisprudenza più recente, in base alla quale detto principio non può trovare applicazione allorquando la misura alternativa richiesta sia l'affidamento in prova in casi particolari, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294-01; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843-01).

Tale disposizione, infatti, gradua l'applicazione del beneficio in funzione della misura della pena detentiva inflitta, o di quella residua espianda, e in proposito stabilisce, come requisito di ammissibilità, che la pena stessa debba essere contenuta nel limite di sei anni, ovvero in quello, più stringente, di quattro anni, «se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». 21't- A differenza, dunque, di quanto previsto a proposito di altri benefici penitenziari, il criterio discriminante tra soglie di accesso, voluto dal legislatore, è costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo, comprendente più condanne, di una (almeno) di esse che riguardi i reati previsti dal menzionato catalogo.

E' la disciplina positiva che, per l'affidamento terapeutico, deroga al tendenziale principio dello scioglimento del cumulo in favorem rei.

Con il riferimento, da essa operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo, in rapporto al fatto che (anche) uno (solo) di essi corrisponda al novero di quelli elencati nell'4-bis Ord. pen., detta disciplina prescrive che detti reati assumano rilievo di rigore, semplicemente in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, costituente il titolo in esecuzione.

3. La sollevata questione di legittimità costituzionale appare irrilevante, stante l'evidenziata non concludenza, nel caso di specie, di un eventuale scioglimento del cumulo.

Ad ogni buon conto, la questione è anche manifestamente infondata.

La disposizione di legge risponde alla esigenza, non manifestamente irragionevole, di presidiare con adeguate cautele la concessione di una misura alternativa connotata da ampia potenzialità applicativa, rapportandola (con la previsione del requisito temporale più rigido, alternativamente previsto) al diverso grado di pericolosità del condannato, normativamente apprezzata sulla base del criterio da essa indicato (Sez. 1, n. 41322 del 7.10.2009, Francavilla, Rv 245057-01).

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione, a fini rieducativi, degli istituti di diritto penitenziario (ex plunbus, Sez. 1, n. 882 del 29/09/2015, dep. 2016, Curcio, Rv. 265717-01), e le modalità di esercizio di tale discrezionalità non appaiono distoniche rispetto ai fini medesimi e al loro saggio e prudente perseguimento.

4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. -, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, stante il fine pena ultraquadriennale, riferita anche a reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, l'istanza di affidamento in prova in casi particolari, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge, sul presupposto che, scisso virtualmente il cumulo di condanne a suo carico, il beneficio penitenziario richiesto sarebbe divenuto concedibile, in quanto la pena riferibile al reato di cui all'art. 4-bis risulterebbe infraquadriennale. Per l'ipotesi che il cumulo dovesse considerarsi, rispetto al beneficio stesso, inscindibile, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo così interpretato e ricostruito, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo, comma, Cost. , ossia per contrasto con il principio di ragionevolezza e con il finalismo rieducativo della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In disparte la circostanza per cui la pena riferibile al reato ostativo non risulta ancora, nella specie, interamente espiata, sicché l'affermazione del principio della scindibilità del cumulo non rivestirebbe per il condannato alcuna concreta utilità, preme al Collegio ribadire gli approdi della sua giurisprudenza più recente, in base alla quale detto principio non può trovare applicazione allorquando la misura alternativa richiesta sia l'affidamento in prova in casi particolari, ostandovi il tenore letterale dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613-01; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, Scuderi, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088 del 18/07/2019, Rullo, Rv. 277294-01; Sez. 1, n. 51882 del 13/09/2016, Fiori, Rv. 268843-01). Tale disposizione, infatti, gradua l'applicazione del beneficio in funzione della misura della pena detentiva inflitta, o di quella residua espianda, e in proposito stabilisce, come requisito di ammissibilità, che la pena stessa debba essere contenuta nel limite di sei anni, ovvero in quello, più stringente, di quattro anni, «se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». 21't- A differenza, dunque, di quanto previsto a proposito di altri benefici penitenziari, il criterio discriminante tra soglie di accesso, voluto dal legislatore, è costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo, comprendente più condanne, di una (almeno) di esse che riguardi i reati previsti dal menzionato catalogo. E' la disciplina positiva che, per l'affidamento terapeutico, deroga al tendenziale principio dello scioglimento del cumulo in favorem rei. Con il riferimento, da essa operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo, in rapporto al fatto che (anche) uno (solo) di essi corrisponda al novero di quelli elencati nell'4-bis Ord. pen., detta disciplina prescrive che detti reati assumano rilievo di rigore, semplicemente in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, costituente il titolo in esecuzione. 3. La sollevata questione di legittimità costituzionale appare irrilevante, stante l'evidenziata non concludenza, nel caso di specie, di un eventuale scioglimento del cumulo. Ad ogni buon conto, la questione è anche manifestamente infondata. La disposizione di legge risponde alla esigenza, non manifestamente irragionevole, di presidiare con adeguate cautele la concessione di una misura alternativa connotata da ampia potenzialità applicativa, rapportandola (con la previsione del requisito temporale più rigido, alternativamente previsto) al diverso grado di pericolosità del condannato, normativamente apprezzata sulla base del criterio da essa indicato (Sez. 1, n. 41322 del 7.10.2009, Francavilla, Rv 245057-01). Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione, a fini rieducativi, degli istituti di diritto penitenziario (ex plunbus, Sez. 1, n. 882 del 29/09/2015, dep. 2016, Curcio, Rv. 265717-01), e le modalità di esercizio di tale discrezionalità non appaiono distoniche rispetto ai fini medesimi e al loro saggio e prudente perseguimento. 4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. -, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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